Atti di destinazione patrimoniale dal Notaio

Atti di destinazione patrimoniale: cosa sono

Atti di destinazione patrimoniale dal NotaioGli atti di destinazione o vincoli di destinazione sono dei particolari atti che le parti possono stipulare dal Notaio per vincolare determinati beni di loro proprietà alla realizzazione di fini meritevoli di tutela. Si crea una vera e propria destinazione, ovvero si esclude che tali bene possano essere venduti, utilizzati o aggrediti dai creditori per fini diversi da quelli specificamente indicati nell’atto.

Possono sembrare atti molto tecnici ma in realtà sono molto diffusi nella pratica notarile e contrattuale, soprattutto in contesti particolari che ora vedremo, o quando si ha una ingente disponibilità immobiliare e si vuole evitare di disperderne le funzionalità.

La norma di riferimento è l’art. 2645 ter c.c. , secondo cui questi atti riguardano beni immobili (case) o beni mobili registrati ( es. auto) destinati a interessi meritevoli di tutela sono trascritti nei Registri immobiliari. La norma non disciplina solo la trascrizione ma introduce nel nostro ordinamento questo tipo di atto, definendone appunto la forma pubblica per garantire un controllo notarile, come vedremo nel dettaglio.

Perché vengono stipulati i vincoli di destinazione

Per questo tipo di atti il controllo del Notaio è fondamentale. La legge infatti richiede un interesse meritevole di tutela, ovvero non è possibile vincolare i propri beni per un fine che non abbia queste caratteristiche richieste dalla legge, che devono essere verificate prima del rogito. È quindi necessario non solo che lo scopo per il quale si crea il vincolo di destinazione sia lecito, ma sia anche meritevole di tutela per l’ordinamento giuridico.

Sono considerati tali interessi di tipo pubblicistico, legati a persone con disabilità, minori o altre persone bisognose di assistenza; interessi di tipo familiare, legati ad esempio alla tutela di un ambito familiare non rientrante nei ranghi comuni, quali la convivenza di fatto, le unioni civili e in generale la tutela della famiglia largamente intesa; ancora, è possibile vincolare un bene per fini imprenditoriali e di tutela dell’attività economica, ad esempio nelle fasi in cui l’impresa versi in una crisi prossima alla liquidazione.

Si può fare un vincolo di destinazione per la tutela della famiglia di fatto?

Sì, è una delle ipotesi più diffuse negli ultimi anni. Il vincolo è alternativo al fondo patrimoniale che può costituirsi solo in costanza o prima del matrimonio; la sostanza è la medesima, infatti anche con il vincolo si crea un vincolo su determinati beni a tutela della famiglia. Con il vincolo di destinazione in oggetto, si può costituire un vincolo a tutela della famiglia di fatto, che non è fondata sul matrimonio né sulle unioni civili.

Ciò per una maggiore tutela di eventuali figli minori che siano presenti, soprattutto in ipotesi in cui non si può nuovamente contrarre matrimonio ( si pensi alle situazioni in cui uno dei conviventi sia in attesa e non ottenga il divorzio da un precedente matrimonio).

Cosa si ottiene con il vincolo di destinazione? Quali sono i vantaggi?

Il vincolo di destinazione, come sopra precisato, deve perseguire uno scopo che sia meritevole di tutela ma ciò che determina è un vincolo su determinati beni. Si realizza una sorta di protezione di un bene, che può essere ad esempio una casa, che non può essere distratta dal fine prescelto, non può essere venduta se ciò è specificato nell’atto, oppure può essere venduta ma il ricavato deve essere reimpiegato per quel fine. 

Come si costituisce un vincolo di destinazione

Il vincolo di destinazione deve essere costituito per atto pubblico notarile. Ciò è quanto affermato dal legislatore che non lascia spazio alla possibilità di costituirlo mediante una scrittura privata. Si tratta di una precisazione molto rilvevante in quanto rappresenta un requisito di primaria importanza per la sua validità. Per proteggere quindi dei beni con il vincolo di destinazione non è possibile ricorrere alla forma libera.

Si può costituire un vincolo di destinazione per testamento?

La costituzione di un vincolo di destinazione per testamento è stata sempre molto discussa in quanto la legge nulla dice. Molti ritengono che ciò non sia possibile in quanto per altri vincoli previsti dal legislatore, come la fondazione e il fondo patrimoniale, la legge lo prevede espressamente. Tuttavia non esiste un divieto esplicito su tale possibilità. In questi casi rileva come sia fondamentale una consulenza notarile prima di scrivere un testamento, in modo tale da comprendere quali siano le previsioni che possano essere contenute.

Quanto dura il vincolo di destinazione

La legge è molto precisa nell’affermare che il vincolo di destinazione ha una durata. Non è possibile imprimere su determinati beni un vincolo che duri per sempre. Pertanto è necessario precisarlo al notaio che lo riporterà nell’atto costitutivo. Tale vincolo può durare o novanta anni (limite massimo imposto proprio dalla legge) o quanto la vita del beneficiario.

Chi interviene nel rogito notarile del vincolo di destinazione?

Nell’atto costitutivo interviene il disponente, ovvero colui che è titolare del bene che viene vincolato, ovvero l’oggetto del vincolo di destinazione. Costui deve dichiarare la volontà di costituire il vincolo, i beni assoggettati, la durata, gli effetti, il beneficiario. Egli deve dichiarare espressamente al Notaio, che lo trascriverà nei Registri Immobiliari come imposto dalla legge in modo espresso, il fine meritevole di tutela, anche se il beneficiario non deve necessariamente intervenire all’atto.

Ad esempio, se viene costituito un vincolo per tutelare la salute e le cure di un determinato soggetto disabile, costui è il beneficiario ma non deve accettare perché il vincolo sia valido. In sostanza, l’atto che stiamo esaminando può essere anche unilaterale (può intervenire anche solo il soggetto che lo dispone).

Il beneficiario se vuole può intervenire nel rogito di costituzione del vincolo?

Sì. L’intervento del beneficiario non è necessario per la validità del vincolo. Egli, tuttavia, può decidere di intervenire per dichiarare di prendere atto che si sta costituendo un vincolo in suo favore. Vi sono anche altri soggetti che possono intervenire per rendere funzionale la costituzione del vincolo.

L’intervento dell’attuatore per il vincolo di destinazione

L’attuatore è un soggetto al quale viene trasferita la proprietà del bene oggetto del vincolo, affinché si impegni per attuare il fine specificato nell’atto, ritenuto meritevole di tutela sia per l’ordinamento giuridico che per il Notaio che lo ha verificato. Questo attuatore non ottiene la proprietà come in una normale compravendita, ma vi è un trasferimento strumentale all’attuazione del vincolo.

Chiaramente l’attuatore non può vendere il bene come se fosse proprio. Alla scadenza del vincolo deve o trasferirlo al beneficiario, se previsto nel vincolo, oppure restituirlo al disponente titolare. L’attuatore deve accettare l’incarico e quindi intervenire al rogito notarile.

Il trasferimento all’attuatore come viene redatto dal Notaio nel rogito?

Pur essendo un trasferimento che abbiamo definito strumentale, da un punto di vista redazionale il rogito notarile deve contenere tutti gli elementi che normalmente contiene una compravendita. Per cui si avrà la regolarità catastale, urbanistica del bene e il Notaio effettuerà i dovuti controlli, tra cui le visure ipocatastali e le visure sul soggetto disponente.

Esiste un vincolo di destinazione senza trasferimento di beni?

Il vincolo di destinazione, come affermato dagli studiosi del diritto, può essere unilaterale o bilaterale. Cosa vuol dire? Significa che anche solo una persona, proprietaria di un bene, può decidere di vincolare i beni per il perseguimento di un determinato scopo senza dover trasferire il bene a nessuno e senza dover nominare un attuatore. Al tempo stesso è possibile anche che il vincolo sia bilaterale. In questo caso vi sarà un trasferimento del bene in favore del soggetto attuatore che ha il compito proprio di realizzare lo scopo di colui che lo ha costituito.

Il guardiano nel vincolo di destinazione

Un’altra figura particolare che può intervenire è quella del guardiano. Si tratta del soggetto deputato al controllo e alla verifica della corretta attuazione del vincolo. Non sempre può essere per varie ragioni il disponente, per cui viene nominato un terzo soggetto il quale si occupa di controllare che effettivamente i bene sia gestito unicamente per realizzare il fine meritevole di tutela specificato nell’art.2645ter c.c.

Si differenzia dall’attuatore in quanto al guardiano non viene trasferita nemmeno strumentalmente la proprietà del bene, ma ha solo un potere specifico di controllo. Egli interviene nell’atto per accettare l’incarico. Può però anche accettare l’incarico in un secondo momento e non contestualmente alla stipula dell’atto costitutivo del vincolo di destinazione.

Quando cessa il vincolo di destinazione?

Il vincolo di destinazione può cessare per diverse ragioni che. però, la legge non riporta in modo espresso. Sicuramente se viene raggiunto lo scopo del vincolo, non ha più ragione di esistere. Al tempo stesso se oggetto del vincolo di destinazione è un solo bene e questo perisce, il vincolo cesserà.

Si ritiene opportuno affidarsi al notaio per una consulenza in quanto il notaio potrà illustrare tutte le possibili cause di cessazione del vincolo che verranno riportate all’interno dell’atto costitutivo.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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