Come revocare la Donazione dal Notaio

Cos’è la donazione?

La donazione è il contratto con il quale una persona arricchisce l’altra, disponendo a suo favore di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione, per puro spirito di liberalità.revoca donazione notaio

Poiché una volta conclusa è di norma irrevocabile, per la donazione è essenziale è la forma del contratto: deve essere conclusa sotto il controllo del notaio per atto pubblico alla presenza di due testimoni.

È opportuno quindi farsi sempre assistere e consigliare dal notaio che potrà indicare le soluzioni giuridiche più adatte al caso di specie, atte anche ad evitare futuri problemi di commerciabilità dei beni donate nonchè contenziosi familiari destinati ad esaurirsi a seguito di contenziosi civili dalla durata più o meno decennale.

Revoca ed annullamento sono sinonimi?

Revoca ed annullamento della donazione non sono certamente due fenomeni sovrapponibili. In generale occorre precisare che i motivi che spingono un soggetto a donare possono essere molteplici e la maggior parte di essi sono irrilevanti per l’ordinamento giuridico. La volontà del donante talvolta può essere influenzata da fattori esterni che potrebbero inficiare sulla spontaneità dell’atto. È possibile richiedere l’annullamento in casi eccezionali come questi:

  • l’errore del donante (a condizione che risulti dal contratto e sia stato il solo motivo a determinare il donante a compiere la liberalità). A queste condizioni l’errore di fatto e di diritto sui motivi consente di impugnare la donazione;
  • motivo illecito. Se il donante decide di attribuire un bene o un diritto per un motivo illecito, la donazione è nulla quando tale motivo risulta dal contratto ed è stato l’unico a determinare il donante a perfezionare il contratto.

In tali ipotesi, la donazione è certamente annullabile.

Sia il donante che il donatario sono concordi nel porre nel nulla la donazione effettuata anni prima. Possono risolverla?

La risposta è si.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’identificare il mutuo dissenso come un negozio risolutorio con cui le parti pongono nel nulla, sia per il futuro, che per il passato, l’originario atto di donazione.

Caratteristiche del mutuo dissenso possono così essere riassunte:

  • è un negozio autonomo ed unitario, riconosciuto dall’ordinamento agli artt. 1321 e 1372 c.c.;
  • la causa consiste nella risoluzione del precedente negozio;
  • le parti riottengono quanto precedentemente dato poiché, risolto il negozio, le prestazioni costituiscono un indebito oggettivo e in forza di tanto va restituito;
  • si incide direttamente sul negozio originario.

Chi firma l’atto di risoluzione della donazione

L’atto di risoluzione della donazione per mutuo dissenso deve essere stipulato davanti ad un notaio (anche diverso da quello nei cui rogiti si trova l’atto di donazione originario), con l’osservanza delle formalità richieste per la stipula della donazione stessa. Quindi anche per l’atto di risoluzione è necessaria la presenza di due testimoni aventi i requisiti previsti dalla legge notarile. Inoltre è necessario che partecipino sia il donante che il donatario, i quali entrambi dovranno prestare il consenso a porre nel nulla la donazione.

Quanto costa l’atto di risoluzione per mutuo dissenso della donazione

Un quesito di particolare importanza attiene proprio al costo dell’ atto di risoluzione per mutuo dissenso della donazione. L’atto con il quale le parti, senza pattuire alcun corrispettivo, sciolgono concordemente una donazione tra di esse precedentemente intervenuta, prevede il pagamento delle sole imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa. Questo è il principio che l’Agenzia delle Entrate ha stabilito trattando approfonditamente il tema della tassazione applicabile all’atto di risoluzione per mutuo consenso senza corrispettivo della donazione.

Nel caso in cui dalla risoluzione derivino invece prestazioni patrimoniali, ovvero venga pattuito un corrispettivo per la risoluzione, risulterà applicabile in conformità all’art. 28 comma del TUR l’imposta di registro in misura proporzionale, venendo il corrispettivo, in questa diversa fattispecie, a configurare una nuova e autonoma obbligazione dell’atto di risoluzione da tassare.

Per quantificare indicativamente l’ammontare dei costi notarili per la stipula di tale tipologia di atto è possibile chiedere un preventivo gratuitamente e senza impegno direttamente al notaio anche grazie a questo portale. Esso dipenderà, tuttavia, dall’oggetto della donazione stessa.

Posso revocare una donazione già perfezionata?

La legge prevede espressamente due ipotesi al ricorrere delle quali, sebbene la donazione abbia già iniziato a dispiegare i suoi effetti, può divenire inefficace. Analizziamo quali sono.

Casi in cui si può revocare una donazione

La revoca della donazione può essere proposta dal donante, o dai suoi eredi, contro il donatario, o i suoi eredi. La prima ipotesi è espressamente prevista dal legislatore all’art. 801 c.c. il quale prevede la possibilità di revocare una donazione per ingratitudine. La seconda ipotesi, invece, è disciplinata all’art. 803 c.c. il quale prevede la revocazione per sopravvenienza di figli che il donante non aveva o nè ignorava l’esistenza all’epoca in cui ha effettuato la donazione.

Quali sono le ipotesi di revoca per ingratitudine della donazione?

La revoca della donazione ricorre quando:

  • il donatario abbia commesso reati gravi nei confronti del donante o dei suoi congiunti (in particolare, le ipotesi sono: omicidio volontario, tentato omicidio o altro reato cui siano applicabili le norme sull’omicidio; denuncia o testimonianza per reato punibile con l’ergastolo, o reclusione non inferiore a tre anni se la denuncia è risultata calunniosa o la testimonianza è risultata falsa);
  • si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante;
  • abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio, o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti a sensi di legge.

Quando si può chiedere la revoca della donazione

La legge ha previsto dei termini entro i quali poter chiedere la revocazione per sopravvenienza figli. In particolare è possibile chiedere la revocazione entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio o dal giorno della nascita del discendente, oppure entro cinque anni dalla notizia dell’esistenza del figlio discendente.

Nel caso invece in cui il donante non era a conoscenza di aver avuto un figlio fuori dal matrimonio, la revoca della donazione potrà essere richiesta entro cinque anni dal giorno dell’avvenuto riconoscimento del figlio. Nel caso in cui sia morto il figlio o il discendente, non sarà possibile chiedere la revoca della donazione.

Revoca della donazione per sopravvenienza di figli

Il legislatore con l’art.803 del codice civile ha previsto espressamente un caso in cui la donazione può essere revocata. Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti (ossia figli dei figli) al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono, inoltre, essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio. La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito (quindi non ancora nato) al tempo della donazione. Quindi nel caso in cui una persona, senza figli, abbia fatto una donazione in favore di un estraneo e successivamente abbia avuto dei figli, la donazione può essere revocata.

Perché si può revocare la donazione per sopravvenienza figli

La possibilità di revocare la donazione per sopravvenienza figli rappresenta un caso del tutto eccezionale rispetto ai principi generali. Solitamente in materia di contratti è necessario il consenso di entrambe le parti (in questo caso donante e donatario) per porre fine agli effetti del contratto e ripristinare le condizioni originarie. In questo specifico caso, invece, il legislatore ha voluto sottolineare l’importanza della famiglia, tutelando gli interessi di natura familiare, considerandoli superiori.

Quando è possibile la revocazione della donazione per sopravvenienza di figli

Per comprendere quando sia possibile proporre la revoca della donazione è necessario capire quali siano i due presupposti. Il primo presupposto è che al momento della donazione il donante non avesse o ignorasse di avere dei figli o dei discendenti viventi. Ciò vuol dire che nel caso in cui sia vivente un solo figlio non è più possibile chiedere la revocazione anche se ne sopraggiungessero altri. Un altro presupposto che deve necessariamente ricorrere, consiste nella sopravvenienza di un figlio o di un discendente (figlio del figlio) del donante.

La revoca è ammessa anche se, dopo che sia stata effettuata la donazione per atto pubblico notarile entro due anni dalla stipula, il genitore donante abbia riconosciuto un figlio nato ad esempio fuori dal matrimonio. Ciò vale a meno che non venga provato che il donante al momento della stipula della donazione avesse avuto notizia dell’esistenza del figlio.

Che cosa accade a seguito della revoca della donazione

Una volta che il giudica abbia pronunciato la sentenza di revoca della donazione per uno dei casi sopra esposti, il donatario ossia colui che ha ricevuto la donazione, dovrà restituire la cosa se ne è ancora proprietario.

Può accadere che però il donatario non sia più in possesso del bene. Se il donatario ha venduto la cosa oggetto di donazione in un momento successivo, dovrà restituire al donante il suo valore economico, che viene calcolato al momento in cui è stata avviata la causa di revocazione.

Casi nei quali non è possibile procedere alla revoca della donazione

Non possono revocarsi, nè per ingratitudine e nè per sopravvenienza dei figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in occasione di un determinato matrimonio, anche alla luce dell’art. 785 c.c.

In entrambi i casi il donante è animato da un particolare spirito liberale. Infatti nel caso di donazione rimuneratoria questa viene fatta dal donante per la riconoscenza di una prestazione già resa o che lo stesso donatario ha promesso di effettuare o anche per particolari meriti di questi. Il donante è quindi spinto da un valore morale e sociale. Nella donazione obnuziale, o anche a riguardo di un matrimonio, la volontà di donare nasce da un’esigenza personale di dare valore a un nuovo nucleo familiare che si sta formando. La revoca della donazione è un sempre stato un tema molto delicato e si consiglia sempre la consulenza notarile per poter comprendere se ricorrano i presupposti per poter ottenere il risultato desiderato.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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