Servizi notarili per tutelare il patrimonio
- Tutelare il proprio patrimonio dal notaio
- Il vincolo di destinazione per tutelare il patrimonio immobiliare
- Il fondo patrimoniale per tutelare il patrimonio familiare dal notaio
- Il trust come tutela del patrimonio
Tutelare il proprio patrimonio dal Notaio
Tra i servizi notarili di cui si occupa il Notaio nell’ambito delle proprie competenze professionali vi è la predisposizione di atti che hanno la finalità di proteggere i beni appartenenti all’utente, destinandoli ad un preciso scopo, di modo che siano esenti da azioni intraprese dai creditori.
Tendenzialmente si tratta di tre strumenti specifici che hanno il fine di separare i beni destinati, e quindi vincolati, dal resto del patrimonio del soggetto e le modalità con cui possono essere costituiti variano in base alle proprie esigenze siano esse familiari o solo di tutela del patrimonio immobiliare, e consistono nella predisposizione di un vincolo di destinazione o di un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia o di un trust.
Gli strumenti di tutela del patrimonio
Attraverso i meccanismi di tutela del patrimonio come la costituzione di un vincolo patrimoniale o l’istituzione di un fondo patrimoniale si deroga a quello che il principio di responsabilità patrimoniale secondo cui il debitore risponde delle obbligazioni assunte nei confronti del creditore con tutto il suo patrimonio.
Tali strumenti a tutela del patrimonio sono però consentiti solo in casi espressamente previsti dalla legge e quando ricorrono determinati presupposti, e non sono esenti da limiti, ad esempio, non è possibile sottrarre il patrimonio all’azione revocatoria prevista dall’articolo 2901 del Codice Civile , che comporta la revoca del negozio o del contratto che il debitore ha posto in essere pregiudicando il proprio patrimonio a svantaggio del creditore che può agire per rimediare al danno.
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Il vincolo di destinazione per tutelare il patrimonio immobiliare
Se si vuole proteggere il proprio patrimonio da un’eventuale azione dei creditori, decidendo di destinarlo ad uno specifico scopo, il Notaio potrà predisporre la redazione di un atto di costituzione di vincolo di destinazione.
Si tratta dell’istituto previsto dall’art 2645 ter con cui si disciplina la possibilità di costituire su un bene un vincolo che lo destini a un interesse che secondo l’ordinamento risulta essere meritevole di tutela e di norma deve trattarsi di scopi solidali e altruistici.
Ad esempio, un soggetto può decidere di destinare un immobile di sua proprietà ad un preciso vincolo per un altro soggetto disabile, predisponendo un atto pubblico di costituzione del vincolo dal Notaio, di modo che la casa, a seguito della costituzione del vincolo costituirà un patrimonio separato rispetto a tutti gli altri beni di proprietà del disponente e non potrà essere oggetto di azione da parte dei creditori.
Il Notaio, prima della redazione dell’atto, avrà cura di verificare la sussistenza dello scopo meritevole di tutela, la determinazione del soggetto che dovrà beneficiare del vincolo, oltre alla durata dello stesso secondo le previsioni di legge.
Quali sono i vantaggi della costituzione del vincolo di destinazione dal Notaio?
Dalla costituzione del vincolo di destinazione del patrimonio discendono una serie di vantaggi come quello principale di proteggere i beni vincolati dall’azione dei creditori, altresì lo scopo del vincolo oltre che lecito deve essere altruistico perche deve riguardare tendenzialmente il benessere del beneficiario, quindi il vantaggio è proprio quello di tutelare un bene per gli altri.
Attenzione però, non bisogna pensare che costituendo il vincolo di destinazione si possa sfuggire a tutte le azioni creditorie, difatti, il vincolo di destinazione non esclude la possibilità del creditore di agire in revocatoria ordinaria o fallimentare qualora ne ricorrano i presupposti di legge.
Il fondo patrimoniale per tutelare il patrimonio familiare dal Notaio
Quando ci si reca dal Notaio per tutelare il patrimonio della propria famiglia il professionista potrà ricorre all’istituto del fondo patrimoniale e cioè a quel vincolo che viene creato su determinati beni che vengono destinati ai bisogni della famiglia dell’utente e che non possono essere aggrediti dai creditori che agiscano per scopi estranei ai bisogni della stessa.
Un classico esempio di costituzione di fondo patrimoniale si ha quando due coniugi decidono di istituire in fondo la casa di proprietà per tutelarla dall’aggressione per eventuali debiti che sono collegati all’attività commerciale o imprenditoriale svolta da uno di essi, in tal modo i creditori del coniuge debitore non potranno più aggredire l’immobile costituito in fondo.
Per costituire il fondo patrimoniale è necessario redigere un atto pubblico dinanzi al Notaio e a poterlo costituire possono essere tanto entrambi i coniugi quanto uno solo di essi, oltre alla possibilità che la costituzione avvenga per volontà di un soggetto terzo estraneo alla famiglia.
I vantaggi di costituire in fondo patrimoniale i beni della famiglia
Di norma il vantaggio che deriva dalla costituzione del fondo patrimoniale è quella di evitare che i beni su cui viene costituito tale vincolo vengano sottratti ai bisogni della famiglia, tuttavia non tutti i beni possono essere oggetto di tale protezione infatti la legge prevede la possibilità di tutelare solo i beni immobili, alcuni mobili registrati ed i titoli di credito.
Attenzione però il fondo tutela il patrimonio familiare dai creditori estranei all’ambito familiare, ma non fa salvi i beni costituiti in fondo dall’azione sia dei creditori della famiglia, sia da quei creditori estranei anteriori alla costituzione del vincolo che dimostrino che il fondo arrechi pregiudizio alle loro ragioni.
Il trust come tutela del patrimonio
Il trust è l’istituto che consente ad un soggetto detto disponente di decidere di separare il proprio patrimonio destinando alcuni beni al perseguimento di uno specifico affare in favore di un soggetto beneficiario, e come per il vincolo di destinazione, anche per l’istituzione del trust è necessario che vi sia il perseguimento di uno scopo determinato ai fini della tutela. A gestire i beni provvede un soggetto che viene definito trustee, il quale dovrà occuparsi di quelli che sono i beni oggetto del trust che possono essere beni immobili o mobili, ma anche crediti.
Con la costituzione del trust dal Notaio la titolarità dei beni destinati viene attribuita al trustee, ma i medesimi beni restano segregati nel trust e diventano estranei al patrimonio personale sia di colui che ne ha disposto sia del trustee, oltre che del beneficiario, venendo amministrati dal trustee unicamente nell’interesse del beneficiario o per il perseguimento dello scopo indicato.
Non esistendo una disciplina apposita nel nostro ordinamento sul trust, il Notaio avrà cura, al momento del rogito di costituzione del trust, di richiedere al disponente o al trustee la legge di quale ordinamento straniero applicare.