Azienda coniugale, come funziona l’impresa dei coniugi

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Che cos’è l’azienda coniugale

Quando si parla di azienda coniugale si fa riferimento a un’azienda che viene gestita da entrambi i coniugi in maniera congiunta, al di là del fatto che questa sia stata costituita prima o durante il matrimonio. La regola sta nel Codice Civile , tra i beni che entrano nella comunione legale: vi rientrano «le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio» (art. 177, lett. d).

Spesso si fa confusione con l’impresa familiare, ma esistono delle differenze, prima tra queste che l’impresa familiare viene gestita dal titolare, con il quale collaborano in modo continuativo i familiari (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo), a differenza dell’azienda coniugale in cui la gestione spetta a entrambi i coniugi.

Si pensi a due coniugi che, qualche anno dopo le nozze, aprono una gelateria e la mandano avanti insieme, decidendo entrambi acquisti, orari e personale: è il caso tipico di azienda coniugale. Se invece la gelateria è della moglie e il marito la aiuta al banco senza decidere, si è più vicini all’impresa familiare.

Nel caos in cui si sia intenzionati ad avviare un’impresa coniugale è necessario conoscere le differenze rispetto ad altri tipi di attività proprio per evitare di scegliere una forma che non soddisfi le aspettative.

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Come si apre un’impresa coniugale

L’impresa coniugale non richiede alcuna forma in particolare per la sua apertura: nasce dal fatto che i coniugi in comunione gestiscono insieme l’azienda. Lo stesso vale, per la verità, anche per l’impresa familiare, che esiste per il solo fatto della collaborazione; l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata servono lì ai fini fiscali, per attribuire ai familiari una quota del reddito.

Tuttavia c’è un passaggio da conoscere: per avere un’azienda coniugale in senso tecnico sarà necessario essere in comunione legale dei beni.

Al momento del matrimonio in assenza di alcuna scelta espressa da parte dei coniugi il regime patrimoniale legale della famiglia è la comunione legale dei beni; tuttavia i coniugi potranno optare per la separazione dei beni.

Quindi, nel caso in cui i coniugi siano in separazione dei beni e vogliano iniziare un’attività coniugale di impresa, dovrebbero passare al regime patrimoniale della comunione legale con una convenzione stipulata per atto pubblico dal notaio alla presenza di due testimoni aventi i requisiti previsti dalla legge notarile, da annotare a margine dell’atto di matrimonio. In alternativa possono costituire una società tra loro. Le varie possibilità sono descritte nella pagina sul regime patrimoniale.

Tre domande per capire se la vostra è un’azienda coniugale

1
Siete in comunione legale dei beni?Se la risposta è no, perché avete scelto la separazione dei beni, l’azienda coniugale in senso tecnico non c’è: si può valutare il passaggio alla comunione oppure una società.
2
L’azienda è nata dopo il matrimonio?Se sì, ed è gestita da entrambi, rientra per intero nella comunione (art. 177, lett. d, c.c.). Se esisteva già prima, in comunione entrano solo utili e incrementi.
3
La gestite davvero entrambi?Conta la gestione effettiva da parte di tutti e due. Se decide e lavora un solo coniuge, l’impresa è sua: beni e incrementi entrano in comunione solo se esistono ancora quando la comunione finisce (art. 178 c.c.).

Per gli adempimenti verso il Registro delle imprese, il fisco e la previdenza, che cambiano a seconda di come l’azienda è nata e di chi la gestisce, di norma ci si confronta con il commercialista.

Azienda coniugale

L’impresa coniugale è una società?

Una delle problematiche più discusse tra gli studiosi del diritto è se l’impresa coniugale possa essere considerata una società. Secondo alcuni si tratterebbe di una vera e propria società, mentre per altri si tratterebbe di un’ipotesi eccezionale di impresa collettiva non societaria, come se fosse una sorta di comunione impresa.

Inquadrare o meno l’azienda coniugale nell’ambito di una o di un’altra categoria, comporta delle differenze dal punto di vista della disciplina applicabile e anche dal punto di vista notarile. Nonostante i vari dibattiti, secondo una lettura diffusa andrebbero applicate le norme del diritto societario per quanto riguarda la gestione dell’azienda verso i terzi e le norme della comunione legale in relazione ai rapporti interni tra i coniugi; altri interpreti ritengono invece prevalenti le regole della comunione.

Azienda coniugale gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio

Può accadere che durante il matrimonio si decida di gestire un’azienda: in questo caso si realizza un’impresa coniugale su azienda coniugale.

In questo caso entrambi i coniugi sono considerati imprenditori e gestori dei beni e quindi hanno pari poteri e responsabilità in quanto entrambi, sin dall’inizio, hanno intrapreso questo tipo di attività imprenditoriale.

Ciò vuol dire che gli atti di straordinaria amministrazione, come la vendita di un immobile dell’azienda o la cessione dell’azienda stessa, necessitano del consenso di entrambi i coniugi (art. 180 c.c.), mentre per gli atti che non implicano uno stravolgimento dell’impresa, chiamati di ordinaria amministrazione, ciascun coniuge può agire senza il consenso dell’altro. In caso di disaccordo su un atto di straordinaria amministrazione, la legge consente di rivolgersi al giudice.

Azienda che prima del matrimonio apparteneva a un solo coniuge, ma gestita dopo da entrambi

Altra ipotesi che può verificarsi è che prima del matrimonio l’azienda sia stata costituita da un solo coniuge e che successivamente al matrimonio sia stata gestita da entrambi i coniugi.

In questo caso, a differenza di quello analizzato in precedenza, la titolarità dell’azienda rimane al coniuge cui la stessa apparteneva prima del matrimonio, ma entrambi i coniugi sono da considerarsi imprenditori, tanto che gli utili, ossia i guadagni che derivano dall’esercizio di attività di impresa, e gli incrementi verranno acquisiti in comunione legale dei beni (art. 177, comma 2).

Secondo una parte degli interpreti, in questo caso si applica la disciplina della cosiddetta società di fatto. Con questa impostazione l’azienda resta distinta dal patrimonio comune e i creditori personali dei coniugi non concorrono sui beni aziendali con i creditori dell’impresa; non significa però che il patrimonio personale sia al riparo, perché nelle società di persone i soci rispondono, di regola, anche con i propri beni.

Azienda di un solo coniuge

Altra possibilità che può verificarsi è che l’azienda appartiene a un solo coniuge e viene gestita solo dallo stesso. In tal caso non si può parlare di azienda coniugale in quanto l’unico imprenditore è solo il coniuge titolare che è gestore esclusivo dell’azienda stessa. Se l’impresa è nata dopo il matrimonio, però, i beni destinati all’attività e gli incrementi entrano in comunione solo se esistono ancora quando la comunione si scioglie (art. 178 c.c.): è la cosiddetta comunione de residuo.

Coniugi che lavorano insieme: sei domande prima di partire

Siamo in separazione dei beni: possiamo avere un’azienda coniugale?

Non in senso tecnico, perché l’azienda coniugale presuppone la comunione legale. Si può passare alla comunione con una convenzione matrimoniale per atto pubblico, alla presenza di due testimoni, annotata a margine dell’atto di matrimonio, oppure lavorare insieme attraverso una società. Quale strada sia più adatta dipende dal caso, ed è un punto da approfondire con il notaio.

Serve il notaio per aprire un’azienda coniugale?

Per l’azienda coniugale in sé no: non è richiesta una forma particolare. Il notaio interviene se occorre cambiare il regime patrimoniale, se i coniugi preferiscono costituire una società o se l’azienda viene poi venduta, donata o conferita.

Chi risponde dei debiti dell’azienda coniugale?

Secondo le regole della comunione legale, i debiti contratti per la gestione gravano anzitutto sui beni comuni; se questi non bastano, i creditori possono rivolgersi ai beni personali di ciascun coniuge, ma solo fino alla metà del credito (artt. 186 e 190 c.c.). Se l’azienda esisteva prima del matrimonio, valgono le considerazioni sulla società di fatto viste sopra.

Come si dividono i redditi dell’azienda coniugale?

Di norma il reddito è imputato per metà a ciascun coniuge, salvo una diversa quota stabilita con convenzione. Il modo di dichiararlo cambia a seconda che l’azienda sia nata prima o dopo il matrimonio e di come è gestita, anche come società di persone: è un aspetto da impostare con il commercialista.

Se ci separiamo, cosa succede all’azienda?

La separazione personale scioglie la comunione legale, e con essa anche l’azienda coniugale va divisa o attribuita secondo le regole della divisione. I coniugi possono anche decidere, d’accordo, di sciogliere la comunione solo per l’azienda, con un atto nella forma delle convenzioni matrimoniali (art. 191 c.c.).

L’impresa familiare richiede invece un atto dal notaio?

Non per nascere: i diritti dei familiari derivano dal lavoro prestato. L’atto pubblico o la scrittura privata autenticata servono per attribuire ai familiari collaboratori una parte del reddito ai fini fiscali, fino al 49%, come spiegato nella pagina sull’impresa familiare.

Impresa coniugale o impresa familiare: le differenze

L’impresa coniugale e l’impresa familiare hanno delle importanti differenze, che non riguardano tanto il momento costitutivo, visto che nessuna delle due richiede un atto notarile per nascere, quanto la gestione, come già accennato.

Nell’impresa familiare l’imprenditore è il titolare, che gestisce l’attività ordinaria e la rappresenta verso i terzi; le decisioni sull’impiego degli utili, sulla gestione straordinaria e sulla cessazione dell’impresa sono però prese a maggioranza dai familiari che vi partecipano. Nell’impresa coniugale, invece, i coniugi sono alla pari fin dall’inizio, come contitolari.

Impresa familiare e coniugale e consulenza notarile

Prima di scegliere se aprire un’impresa familiare o iniziare un’impresa coniugale è importante avere le idee ben chiare sulle differenze, ma anche sulla situazione patrimoniale in cui si versa.

Il notaio potrà illustrare gli effetti delle diverse soluzioni nel proprio caso concreto e, qualora si sia in separazione dei beni, l’eventuale passaggio al regime di comunione legale con un atto pubblico notarile, oppure la costituzione di una società di persone tra coniugi.

Grazie a questa piattaforma è possibile avere una consulenza notarile in pochi semplici passaggi compilando e inserendo i dati richiesti, come la città in cui si intenda ricercare un notaio e il tipo di atto da compiere. La richiesta di preventivo per la convenzione matrimoniale o per la società tra coniugi è gratuita e non implica alcun tipo di impegno: di norma i notai rispondono in poche ore.