Informazioni in ambito notarile per gestire un’eredità senza accettarla

Chi può gestire i beni dell’eredità?

Amministrare eredità senza accettazioneIl primo passo da fare per amministrare un’eredità senza accettazione è quello di capire se si rientra tra le categorie di soggetti che per legge possono gestire la massa ereditaria. Per il caso in cui, invece, non si rientri in tali categorie, bisognerebbe conoscere quali soggetti potrebbero decidere sui beni dell’eredità al fine di potersi rivolgere a questi e di controllarne il corretto operato. La legge individua alcuni soggetti e pone su di essi poteri possessori e di amministrazione: in particolare, si tratta dei soggetti che la legge indica con il nome di chiamati all’eredità. È chiamato all’eredità qualsiasi persona fisica o giuridica che sia individuata, per legge o per testamento, a succedere al defunto, a titolo universale o a titolo particolare. Questo significa che:

-  laddove non ci fosse alcun testamento lasciato dal defunto, si applicherebbero le norme del codice civile sulla successione legittima e quindi i soggetti autorizzati ad amministrare e gestire l’eredità sarebbero proprio i chiamati per successione legittima. Si tratterebbe, in particolare, dei familiari stretti del de cuius come il coniuge e i figli, ove ci siano, o i genitori.

- laddove invece ci fosse un testamento a regolare la successione della persona defunta, allora i chiamati all’eredità sarebbero i soggetti che il de cuius ha individuato nel suo testamento come eredi o legatari; essi prendono anche il nome di vocati all’eredità.

Quali sono i vantaggi della gestione prima dell’accettazione? La tutela del patrimonio ereditario

I soggetti chiamati all’eredità, che abbiamo individuato sopra nello specifico, hanno particolari poteri di gestione, amministrazione e giudiziari sui beni ereditari per lo scopo normativo di conservazione. Infatti, il motivo principale per cui sono stati previsti tali poteri di gestione dell’eredità è quello di tutelare l’eredità dai rischi che potrebbero derivare prima dell’accettazione. Tali soggetti, infatti, in quanto chiamati all’eredità, hanno un termine prescrizionale di 10 anni per accettarla, ma è ben comprensibile come in un arco di tempo così grande potrebbe accadere di tutto ai beni che fanno parte dell’eredità. Si pensi ad un rudere in campagna che necessiti di essere messo in sicurezza per non arrecare danni a cose o persone, ad un frutteto che abbia bisogno della raccolta stagionale senza poter aspettare che i futuri eredi decidano se accettare oppure no, facendo passare la stagione di raccolta, o ancora ad un’azienda che deve andare avanti con la produzione e che avrebbe conseguenze negative in caso di incertezze per la sua gestione.

La tutela del patrimonio ereditario si concretizza nella tutela degli stessi eredi futuri, poiché essi se conservano il patrimonio ereditario sfruttando tali previsioni di legge, potranno accettare un’eredità ancora fruttuosa e non oramai incapiente o in rovina, anche dopo vari anni. I vantaggi di una gestione pre-accettazione sono quindi quelli di conservare i beni dagli effetti negativi dovuti dal trascorrere del tempo, da eventuali impossessamenti da parte di altri o da un inevitabile declino.

I poteri dei chiamati all’eredità ed il ruolo del Notaio

I poteri specifici che la legge pone in capo ai chiamati all’eredità per la tutela del patrimonio ereditario sono previsti dall’art. 460 del codice civile. In particolare, tutti i soggetti chiamati all'eredità, anche singolarmente, possono compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea. Tali atti possono essere compiuti soltanto per la tutela e la conservazione dei beni ereditari; l’amministrazione può essere anche di tipo straordinario, ma solo in caso di urgenza, come nell’esempio riportato di riparazioni di rilevante entità che siano necessarie ed urgenti. Inoltre, i soggetti chiamati all’eredità potrebbero farsi autorizzare dal giudice della successione a vendere quei beni dell’eredità che non si possono conservare o la cui conservazione sia molto dispendiosa. Il ruolo del notaio in tale attività sarà quello di consigliare i chiamati all’eredità ed indirizzarli verso la strada corretta per un’amministrazione ereditaria prima dell’accettazione, egli infatti potrebbe indicare concretamente quali atti possono essere fatti senza accettare l’eredità. Il ruolo del Notaio in tale ambito sarebbe di particolare importanza, poiché è molto sottile la linea che separa gli atti di amministrazione e conservazione, che possono essere fatti senza accettazione, dagli atti di disposizione, che invece comportano l’accettazione dell’eredità.

Rivolgersi al notaio è quindi fortemente consigliato, soprattutto prima di compiere un atto di amministrazione dell’eredità, al fine di tutelarsi e di comprendere se possa essere compiuto senza incorrere nell’accettazione dell’eredità, perché gli atti dispositivi e non meramente conservativi e di amministrazione urgente sui beni ereditari comportano l’accettazione tacita dell’eredità.

Distinzione tra atti dispositivi e conservativi dell’eredità

Ne deriva un’importante distinzione tra gli atti dispositivi, che comportano accettazione, e quelli conservativi, amministrativi e possessori che sono atti che non comportano l’accettazione dell’eredità. Tuttavia, anche se delineati in termini generali i poteri dei chiamati all’eredità, questi potranno essere specificati solo in base al caso pratico da un Notaio, che per alcuni atti, come quelli di vendita di beni la cui gestione sia dispendiosa, potrebbe anche ottenere l’autorizzazione del giudice ed evitare che l’atto stesso comporti accettazione. In linea generale sono atti che comportano accettazione i cosiddetti atti di disposizione, in cui si dispone di un bene come se fosse proprio: ad esempio vendita, donazione e locazione, al di fuori dei limiti dell’art. 460 cod. civ.; invece sono conservativi e di vigilanza gli atti come la messa in sicurezza o anche la trascrizione di un acquisto effettuato dal de cuius prima di morire. Nonostante essi siano posti a tutela del patrimonio ereditario, questi atti delle spese a volte anche ingenti e scoraggiare i chiamati all’eredità dal porle in essere; è bene quindi specificare che tutte le somme anticipate saranno a carico dell’eredità, come qui di seguito specificato.

Il rimborso delle spese sostenute

Qualora il chiamato all’eredità compisse un atto previsto dall’articolo 460 cod. civ. e poi rinunziasse all'eredità o perdesse il diritto di accettare, le spese sostenute per tali atti sarebbero infatti a totale carico dell'eredità. Ciò non significherebbe però che egli avrebbe diritto ad un rimborso per l’attività svolta. L’attività infatti sarebbe di per sé gratuita, ma gli verrebbero rimborsate tutte le spese sostenute e documentate per il compimento di tali atti: questi diventerebbero debiti dell’eredità.

Qualora invece egli accettasse l’eredità, queste spese verrebbero ripartite tra gli eredi e gli sarebbe rimborsata solo una parte di esse, ossia la differenza tra quanto pagato e la sua quota di partecipazione alle spese in qualità di erede.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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