Regime patrimoniale di chi si sposa all'estero: Notaio, come comportarsi in Italia?

Le convenzioni matrimoniali e regime patrimoniale

Regime patrimoniale matrimonio esteroAbbiamo già avuto modo di capire e parlare di ciò che riguarda la scelta del regime patrimoniale dei coniugi, che può avvenire prima o anche successivamente alla celebrazione del matrimonio: nel caso in cui non si effettui alcuna scelta, ad oggi il regime previsto e automaticamente operante è quello della comunione legale dei beni. Altrimenti, se i coniugi decidono di optare per la separazione dei beni, si procederà all’annotazione nei registri dello stato civile e sarà poi visibile dall’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio.

La legge italiana, quindi, riconosce quali tipologie di regime, la comunione legale dei beni e la separazione dei beni, con alcune eccezioni che possono essere, di volta in volta, indicate dai coniugi stessi.

Regime patrimoniale di coniugi sposati all’estero: cosa c’è da sapere

Le difficoltà sorgono quanto è necessario accertare il regime patrimoniale di soggetti che risultano aver contratto matrimonio all’estero. E’ bene, infatti, capire di che soggetti si tratti (se cittadini italiani, se uno è cittadino italiano ecc.) e soprattutto capire quale regime viga nel paese interessato dalla convenzione matrimoniale.

Tendenzialmente il problema non si pone quando alla convenzione matrimoniale, operante in automatico o scelta dai coniugi, sia stata data adeguata pubblicità nei registri dello stato civile, per esempio perché ormai i coniugi vivono stabilmente in Italia da tempo.

Questa però non è l’unica soluzione possibile, ecco perché possono emergere una serie di variabili che è bene tenere in considerazione.

Coniugi sposati all’estero e residenti all’estero

L’art. 29 della legge sul diritto internazionale privato dice espressamente che i rapporti patrimoniali tra coniugi con diverse cittadinanze o con cittadinanza comune sono regolati dalla legge dello Stato in cui è localizzata la vita patrimoniale. In quanto tale, segue le regole del paese in questione, ed è conoscibile ai potenziali terzi solamente se sono state rispettate le forme di pubblicità vigenti nel paese in cui è localizzata la vita matrimoniale.

Come far conoscere il regime patrimoniale se i coniugi si sono sposati all’estero

Quando si parla di “opponibilità” ai terzi, in relazione ad un atto di trasferimento immobiliare, ci si riferisce alle modalità con le quali chiunque può venire a conoscenza di un determinato aspetto giuridico, in questo caso riguardante il regime patrimoniale coniugale.

Affinché vi sia questa opponibilità, la legge tendenzialmente prevede  due tipologie di formalità per dare pubblicità a un certo aspetto giuridicamente rilevante: si tratta dell’annotazione a margine dell'atto di matrimonio, che si può definire una pubblicità della convenzione; mentre la trascrizione avviene nei pubblici registri immobiliari e riguarda un certo bene.

Fino al 1° aprile 2001, data di entrata in vigore del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, la trascrizione del matrimonio nei registri di stato civile non era consentita in caso di matrimoni contratti all'estero tra soggetti stranieri.

Ad oggi l'articolo 19 del citato regolamento, stabilisce, invece, che “su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero”.

Tra gli atti dello stato civile si deve intendere  l'atto di matrimonio.

Pertanto, potranno essere trascritti nei registri dello stato civile i matrimoni contratti all'estero tra coniugi stranieri, nella sola ipotesi in cui almeno uno di essi sia residente in Italia e ne faccia richiesta.

I coniugi stranieri coniugatisi all'estero e residenti entrambi all'estero, continuano a non avere accesso al sistema di pubblicità presso i registri dello stato civile, non essendo loro riconosciuta la facoltà di effettuare la trascrizione dell'atto di matrimonio. Questo però non significa che non sia possibile far conoscere in altri modi il regime patrimoniale tra loro intercorrente: in questi casi si fa riferimento alla trascrizione presso i registri immobiliari, come individuata nel codice civile, che in quanto tale serve per dare pubblicità a un determinato bene immobile acquistato e che serve, soprattutto, a rendere opponibile l’acquisto ai terzi. Questi passaggi saranno compiuti dal Notaio al momento della trascrizione dell’atto di compravendita.

La scelta del regime patrimoniale di chi si è sposato all’estero

Molto spesso i coniugi sposatisi all’estero hanno già contezza del regime patrimoniale tra loro intercorrente, ma a volte può verificarsi l’ipotesi in cui, in mancanza di scelta, si ricade automaticamente nel regime previsto per legge. In ogni caso, prima di recarsi dal Notaio per chiedere la trascrizione del titolo, è bene informarsi su quale regime sia applicabile.

Qualche esempio per capire come far conoscere il regime patrimoniale e comprare casa in Italia

  1. Due stranieri aventi la medesima cittadinanza dello Stato “A” contraggono matrimonio all'estero, senza effettuare, con riferimento ai propri rapporti patrimoniali, alcuna scelta di legge. Uno di essi stabilisce la propria residenza in Italia e chiede la trascrizione del proprio atto di matrimonio presso i registri di stato civile del comune di residenza.

In questo caso, fermo il principio per il quale la legge applicabile ai rapporti patrimoniali dei predetti coniugi è quella dello Stato di cittadinanza comune, la trascrizione dell'atto di matrimonio è possibile e determina l'opponibilità ai terzi del regime legale.

  1. . Due stranieri aventi diversa cittadinanza contraggono matrimonio all'estero, senza effettuare, con riferimento ai propri rapporti patrimoniali, alcuna scelta di legge. I coniugi localizzano la loro vita matrimoniale in Italia e chiedono la trascrizione del proprio atto di matrimonio presso i registri di stato civile del comune di residenza in Italia.

In questa specifica ipotesi, la legge applicabile ai rapporti patrimoniali dei coniugi è quella del luogo in cui è localizzata la loro vita matrimoniale, cioè la legge italiana.

  1. Due cittadini stranieri (comunitari), hanno contratto matrimonio all'estero ed ivi hanno fissato la loro residenza. In virtù di una convenzione matrimoniale si trovano soggetti ad un regime di separazione dei beni che, per gli atti di disposizione dei beni immobili, prevede a pena di invalidità il consenso di entrambi i coniugi. Uno dei coniugi intende acquistare un immobile in Italia e l'altro coniuge ha interesse a che il detto regime sia opponibile ai terzi, affinchè la invalidità di un eventuale successivo atto di disposizione compiuto senza il suo consenso sia loro opponibile.

Nella specifica eventualità in cui i coniugi stranieri non possano accedere al sistema di pubblicità dei registri di stato civile (in quanto sposatisi all’estero e residenti all’estero), l’opponibilità ai terzi del loro regime patrimoniale si realizza relativamente al singolo bene acquistato, attraverso la pubblicità immobiliare, da effettuarsi ove possibile mediante trascrizione ai sensi degli articoli 2643, 2654 e 2647 c.c., oppure ai sensi dell’art. 2659,comma 1, n. 1 c.c., cioè con la trascrizione presso i pubblici registri immobiliari e mediante la compilazione della nota di trascrizione indicante generalità delle parti, generalità del pubblico ufficiale, la natura del titolo da trascrivere e la data, la natura dei beni acquistati e le relative quote dei soggetti che hanno acquistato.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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