Regime patrimoniale di chi si sposa all'estero: Notaio, come comportarsi in Italia?
- Le convenzioni matrimoniali e regime patrimoniale
- Regime patrimoniale di coniugi sposati all’estero: cosa c’è da sapere
- Quale legge regola i beni dei coniugi sposati all’estero
- Coniugi sposati all’estero e residenti all’estero
- Cosa chiede il notaio a chi si è sposato all’estero e compra casa in italia
- Sposati all’estero, casa in italia: le domande più comuni
Le convenzioni matrimoniali e regime patrimoniale
Abbiamo già avuto modo di capire e parlare di ciò che riguarda la scelta del regime patrimoniale dei coniugi, che può avvenire prima o anche successivamente alla celebrazione del matrimonio: nel caso in cui non si effettui alcuna scelta, ad oggi il regime previsto e automaticamente operante è quello della comunione legale dei beni. Altrimenti, se i coniugi decidono di optare per la separazione dei beni, si procederà all’annotazione nei registri dello stato civile e sarà poi visibile dall’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio.
La legge italiana, quindi, riconosce quali tipologie di regime, la comunione legale dei beni e la separazione dei beni, con alcune eccezioni che possono essere, di volta in volta, indicate dai coniugi stessi.

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Regime patrimoniale di coniugi sposati all’estero: cosa c’è da sapere
Le difficoltà sorgono quanto è necessario accertare il regime patrimoniale di soggetti che risultano aver contratto matrimonio all’estero. E’ bene, infatti, capire di che soggetti si tratti (se cittadini italiani, se uno è cittadino italiano ecc.) e soprattutto capire quale regime viga nel paese interessato dalla convenzione matrimoniale.
Tendenzialmente il problema non si pone quando alla convenzione matrimoniale, operante in automatico o scelta dai coniugi, sia stata data adeguata pubblicità nei registri dello stato civile, per esempio perché ormai i coniugi vivono stabilmente in Italia da tempo.
Questa però non è l’unica soluzione possibile, ecco perché possono emergere diverse variabili che è bene tenere in considerazione. La prima, e la più trascurata, è la data del matrimonio: dal 29 gennaio 2019 vale in Italia il regolamento europeo 2016/1103 sui regimi patrimoniali tra coniugi, che ha cambiato il criterio con cui si individua la legge applicabile. Chi si è sposato prima di quella data resta sotto le regole della legge 218/1995 sul diritto internazionale privato; chi si è sposato dopo, o ha scelto la legge applicabile dopo quella data, segue il regolamento. Il caso tipico di chi arriva su questa pagina è semplice da descrivere: una coppia sposata all’estero vuole comprare casa in Italia e il notaio chiede in quale regime siano i coniugi. La risposta, come si vedrà, non è sempre quella che la coppia si aspetta.

Quale legge regola i beni dei coniugi sposati all’estero
Semplificando molto, il percorso per capire quale legge si applica è questo. I casi reali hanno spesso più cittadinanze, più residenze e accordi presi in Paesi diversi: la verifica va fatta con il notaio, documenti alla mano.
Una particolarità del regolamento europeo è che si applica anche quando la legge individuata è quella di un Paese fuori dall’Unione: per una coppia sposata negli Stati Uniti o in Svizzera il notaio italiano usa comunque questi criteri. Per le coppie unite civilmente esiste un regolamento gemello (2016/1104), che in mancanza di scelta rimanda alla legge dello Stato in cui l’unione è stata registrata; il regime patrimoniale dell’unione civile costituita in Italia resta quello del matrimonio.
Coniugi sposati all’estero e residenti all’estero
Per i matrimoni precedenti al 2019 la legge sul diritto internazionale privato (artt. 29 e 30) dice espressamente che i rapporti patrimoniali tra coniugi con cittadinanza comune sono regolati dalla loro legge nazionale, e tra coniugi di diversa cittadinanza dalla legge dello Stato in cui è localizzata la vita matrimoniale. In quanto tale, il regime segue le regole del paese in questione, ed è conoscibile ai potenziali terzi solamente se sono state rispettate le forme di pubblicità vigenti nel paese in cui si trovano i beni: per una casa in Italia, quelle italiane.
Come far conoscere il regime patrimoniale se i coniugi si sono sposati all’estero
Quando si parla di “opponibilità” ai terzi, in relazione ad un atto di trasferimento immobiliare, ci si riferisce alle modalità con le quali chiunque può venire a conoscenza di un determinato aspetto giuridico, in questo caso riguardante il regime patrimoniale coniugale.
Affinché vi sia questa opponibilità, la legge tendenzialmente prevede due tipologie di formalità per dare pubblicità a un certo aspetto giuridicamente rilevante: si tratta dell’annotazione a margine dell'atto di matrimonio, che si può definire una pubblicità della convenzione; mentre la trascrizione avviene nei pubblici registri immobiliari e riguarda un certo bene.
Fino al 2001 la trascrizione del matrimonio nei registri di stato civile non era consentita in caso di matrimoni contratti all'estero tra soggetti stranieri.
Ad oggi l'articolo 19 del regolamento dello stato civile (D.P.R. 396/2000) stabilisce, invece, che “su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero”.
Tra gli atti dello stato civile si deve intendere l'atto di matrimonio.
Potranno quindi essere trascritti nei registri dello stato civile i matrimoni contratti all'estero tra coniugi stranieri, nella sola ipotesi in cui almeno uno di essi sia residente in Italia e ne faccia richiesta. Per i cittadini italiani il discorso è diverso: il matrimonio celebrato all’estero viene trascritto in Italia nel comune di riferimento, di norma tramite il consolato, ed è su quell’atto trascritto che si annotano le eventuali convenzioni.
I coniugi stranieri coniugatisi all'estero e residenti entrambi all'estero, continuano a non avere accesso al sistema di pubblicità presso i registri dello stato civile, non essendo loro riconosciuta la facoltà di effettuare la trascrizione dell'atto di matrimonio. Questo però non significa che non sia possibile far conoscere in altri modi il regime patrimoniale tra loro intercorrente: in questi casi si fa riferimento alla trascrizione presso i registri immobiliari, come individuata nel Codice Civile , che in quanto tale serve per dare pubblicità a un determinato bene immobile acquistato e che serve, soprattutto, a rendere opponibile l’acquisto ai terzi. Questi passaggi, di norma, vengono compiuti dal Notaio al momento della trascrizione dell’atto di compravendita.
La scelta del regime patrimoniale di chi si è sposato all’estero
Molto spesso i coniugi sposatisi all’estero hanno già contezza del regime patrimoniale tra loro intercorrente, ma a volte può verificarsi l’ipotesi in cui, in mancanza di scelta, si ricade automaticamente nel regime previsto per legge. In ogni caso, prima di recarsi dal Notaio per chiedere la trascrizione del titolo, è bene informarsi su quale regime sia applicabile.
Chi vuole chiarezza una volta per tutte ha una strada: l’accordo scritto con cui i coniugi scelgono la legge che regola i loro beni. Il regolamento europeo ammette la scelta della legge dello Stato in cui uno dei due risiede abitualmente o di cui è cittadino al momento dell’accordo; quindi una coppia che vive in Italia, o in cui uno dei due è italiano, può in genere scegliere la legge italiana e, con essa, la separazione dei beni o la comunione. In Italia un accordo di questo tipo passa di norma dall’atto pubblico, come ogni convenzione matrimoniale, e viene annotato a margine dell’atto di matrimonio quando l’atto è trascritto in un comune italiano. Se e come farlo è una valutazione che spetta ai coniugi insieme al notaio; i dettagli sulle regole italiane dei regimi sono nella pagina sugli atti per la famiglia.
Qualche esempio per capire come far conoscere il regime patrimoniale e comprare casa in Italia
- Due stranieri aventi la medesima cittadinanza dello Stato “A” contraggono matrimonio all'estero, senza effettuare, con riferimento ai propri rapporti patrimoniali, alcuna scelta di legge. Uno di essi stabilisce la propria residenza in Italia e chiede la trascrizione del proprio atto di matrimonio presso i registri di stato civile del comune di residenza.
Se il matrimonio è precedente al 29 gennaio 2019, la legge applicabile ai rapporti patrimoniali dei predetti coniugi è quella dello Stato di cittadinanza comune. Se è successivo, conta prima di tutto il Paese in cui i due hanno vissuto insieme subito dopo le nozze: se è lo Stato A, il risultato non cambia. In entrambi i casi la trascrizione dell'atto di matrimonio è possibile e determina l'opponibilità ai terzi del regime legale.
- Due stranieri aventi diversa cittadinanza contraggono matrimonio all'estero, senza effettuare, con riferimento ai propri rapporti patrimoniali, alcuna scelta di legge. I coniugi localizzano la loro vita matrimoniale in Italia e chiedono la trascrizione del proprio atto di matrimonio presso i registri di stato civile del comune di residenza in Italia.
Per un matrimonio precedente al 2019 la legge applicabile ai rapporti patrimoniali dei coniugi è quella del luogo in cui è localizzata la loro vita matrimoniale, cioè la legge italiana. Per un matrimonio successivo vale la legge del Paese della prima residenza comune dopo le nozze: se la coppia si è stabilita in Italia subito, legge italiana e comunione legale; se prima ha vissuto qualche anno altrove, resta di regola la legge di quel Paese anche dopo il trasferimento in Italia, salvo che i coniugi scelgano per iscritto una legge diversa.
- Due cittadini stranieri (comunitari), hanno contratto matrimonio all'estero ed ivi hanno fissato la loro residenza. In virtù di una convenzione matrimoniale si trovano soggetti ad un regime di separazione dei beni che, per gli atti di disposizione dei beni immobili, prevede a pena di invalidità il consenso di entrambi i coniugi. Uno dei coniugi intende acquistare un immobile in Italia e l'altro coniuge ha interesse a che il detto regime sia opponibile ai terzi, affinchè la invalidità di un eventuale successivo atto di disposizione compiuto senza il suo consenso sia loro opponibile.
Nella specifica eventualità in cui i coniugi stranieri non possano accedere al sistema di pubblicità dei registri di stato civile (in quanto sposatisi all’estero e residenti all’estero), l’opponibilità ai terzi del loro regime patrimoniale si realizza relativamente al singolo bene acquistato, attraverso la pubblicità immobiliare, da effettuarsi ove possibile mediante trascrizione della convenzione ai sensi dell’art. 2647 c.c., oppure attraverso la nota di trascrizione dell’acquisto prevista dall’art. 2659 c.c., che per le persone coniugate indica il regime patrimoniale insieme alle generalità delle parti, alla natura e alla data del titolo, ai beni acquistati e alle quote.
Cosa chiede il notaio a chi si è sposato all’estero e compra casa in Italia
Il notaio fa molte cose in questa fase; semplificando, i documenti che in genere servono sono tre. L’atto di matrimonio, in copia integrale, con traduzione e legalizzazione o apostille se il Paese non è esonerato da convenzioni internazionali; l’eventuale convenzione matrimoniale o accordo sulla legge applicabile, anch’essi tradotti; i documenti su residenza e cittadinanza di entrambi, perché da quelli dipende la legge da applicare. Con questi elementi il regime viene indicato nell’atto di acquisto e nella nota di trascrizione. Quando il regime straniero prevede che la casa diventi comune anche se la compra uno solo, l’altro coniuge di solito interviene all’atto o presta il consenso; quando invece prevede la separazione, può essere utile averne la prova scritta prima di andare in studio. Per chi non ha la cittadinanza italiana le regole dell’acquisto, condizione di reciprocità compresa, sono nella pagina sull’acquisto di casa da parte di uno straniero. Una buona abitudine è chiarire tutto questo prima del compromesso: nella richiesta di preventivo si possono indicare il Paese del matrimonio e la data delle nozze, così i notai che rispondono, spesso in poche ore, sanno già cosa verificare.
Sposati all’estero, casa in Italia: le domande più comuni
Ci siamo sposati all’estero: in Italia siamo in comunione o in separazione dei beni?
Non è automatico né l’una né l’altra. Dipende dalla legge che regola i vostri beni: per i matrimoni dal 29 gennaio 2019 conta un’eventuale scelta scritta, poi la prima residenza comune dopo le nozze, poi la cittadinanza comune; per quelli precedenti, la legge nazionale comune o quella del Paese in cui si è svolta la vita matrimoniale. Solo dopo si guarda il regime legale di quella legge, che può essere diverso dalla comunione italiana.
Possiamo scegliere la legge italiana per i nostri beni?
Tendenzialmente sì, se almeno uno dei due risiede abitualmente in Italia o è cittadino italiano. Serve un accordo scritto, che in Italia prende la forma della convenzione matrimoniale per atto pubblico davanti al notaio; la scelta vale per il futuro, salvo che i coniugi decidano diversamente nei limiti della legge.
Il matrimonio celebrato all’estero va trascritto in Italia?
Per i cittadini italiani sì, nel comune di riferimento, di solito tramite il consolato. Gli stranieri residenti in Italia possono chiederlo nel comune di residenza; chi vive all’estero no, ma il regime si può rendere conoscibile con la trascrizione dell’acquisto nei Registri Immobiliari.
Cosa porto al notaio per comprare casa se mi sono sposato all’estero?
L’atto di matrimonio tradotto e legalizzato o con apostille, l’eventuale convenzione matrimoniale o accordo sulla legge applicabile, e i documenti di residenza e cittadinanza di entrambi. In caso di dubbio sul regime, è buona norma chiedere al notaio cosa serve prima di fissare il rogito.

