Donazione per riconoscenza dal Notaio

La donazione per riconoscenza

Donazione per riconoscenza dal NotaioLa donazione nel nostro ordinamento può essere di vari tipi, uno di questi è rappresentato dalla donazione per riconoscenza o per gratitudine, più precisamente definita donazione rimuneratoria.

Questa speciale tipologia di donazione, disciplinata dall'articolo 770 del codice civile, è caratterizzata dalla circostanza che la liberalità è fatta dal donante, e cioè dal soggetto che effettua l’atto donativo, per ragioni di riconoscenza nei confronti del soggetto che la riceve e che viene definito donatario.

Le ragioni che spingono un soggetto ad effettuare una donazione rimuneratoria, oltre che per gratitudine, possono riguardare meriti particolari del donatario o l’intento di premiare un determinato servizio reso o promesso, e ciò avviene sebbene il donante non sia obbligato né per legge, né per uso o per costume sociale ad effettuare tale atto.

Analizziamo nel dettaglio le ragioni per cui il donante è spinto ad effettuare tale atto in favore del donatario.

Donazione per riconoscenza in senso stretto

Il primo tipo di donazione rientrante in tale categoria è la donazione per riconoscenza in senso stretto fatta davanti al Notaio e cioè quella effettuata nei confronti del beneficiario della donazione o verso un membro della sua famiglia.

In tal caso la donazione è fatta per gratitudine per qualcosa che un soggetto ha fatto nei confronti del donante, come ad esempio, il caso in cui un soggetto ha salvato la vita ad un altro e quest’ultimo, mosso dal sentimento di gratitudine nei confronti del suo salvatore, decide di effettuare in suo favore la donazione di un immobile.

Donazione per riconoscenza in considerazione di meriti del beneficiario

La donazione fatta in considerazione di meriti del beneficiario della donazione è fatta sulla base di un sentimento di ammirazione che il soggetto che effettua la donazione prova nei confronti dei meriti acquisiti da un altro soggetto.

Tali meriti possono consistere in particolari qualità del donatario o in attività degne di merito che questo ha svolto a vantaggio dell’intera collettività, di determinate categorie di persone o anche di singoli individui, è il caso della donazione remuneratoria dal Notaio effettuata da un soggetto nei confronti di un vigile del fuoco che ha aiutato un’intera cittadina nel caso di un disastro naturale, salvando diverse vite.

Donazione per un specifica rimunerazione

Rientra nell’ambito delle donazioni per riconoscenza la donazione fatta con l’intento di ricompensare il soggetto che ha reso o promesso un servizio al donante, come una prestazione professionale o di tipo assistenziale.

A caratterizzare tale fattispecie è l’assenza di obbligo di legge o morale di pagare quel determinato servizio, e che il donante di sua spontanea volontà decida ugualmente di attribuire un compenso per il suo servizio al donatario. Un esempio può essere il medico che presta la sua opera gratuitamente per aiutare un paziente nella riabilitazione e per questo il paziente effettua una donazione dal Notaio in suo favore.

Come stipulare il contratto di donazione rimuneratoria dal Notaio

La donazione rimuneratoria è a tutti gli effetti una donazione, questo significa che per essere valida necessita della stipula di un atto pubblico di donazione alla presenza del Notaio e di due testimoni. Se, infatti, dovesse mancare la forma pubblica, prescritta dalla legge, l’atto sarebbe da considerarsi nullo e quindi priva di ogni tipo di effetto.

Quali sono le caratteristiche della donazione per riconoscenza?

Alla donazione per riconoscenza si applicano le stesse regole della donazione normale, salvo l’applicazione di alcune disposizioni speciali, infatti, nel caso in esame, il soggetto che riceve donazione non è obbligato a prestare gli alimenti in favore del donante, altresì è richiesto al donante di garantire l’evizione della cosa donata solo fino alla concorrenza dell’entità delle prestazioni ricevute.

Un’altra peculiarità di tale tipologia di donazione è la non applicazione delle cause di revocabilità e precisamente la revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Donazione per riconoscenza ed evizione

La garanzia per evizione si concretizza nell’assicurare a colui che riceve un bene che sullo stesso non ci siano terzi che vantano diritti e tendenzialmente tale garanzia non è richiesta nell’ipotesi in cui si riceve un bene a titolo donativo, infatti, il donante non è di norma tenuto a garantire che l’oggetto della donazione sia libero da pesi e vincoli o da diritti di terzi.

Discorso diverso da quanto appena detto vale per l’ipotesi in cui il donante effettui in favore del donatario una donazione per riconoscenza, perché, in tal caso, il donante è tenuto a garantire l’evizione fino alla concorrenza dell’ammontare degli oneri o dell’entità delle prestazioni ricevute dal donatario, e cioè se il donante effettua in favore del donatario che gli ha salvato la vita prestandogli del denaro quando aveva difficoltà economiche e non aveva un lavoro, dopo essersi ripreso e aver avuto un periodo prospero economicamente decide di effettuare in favore del suo salvatore la donazione di un immobile in segno di gratitudine, il donante dovrà garantire che sul bene non esistono diritti di terzi, come un’ipoteca, ma tale garanzia deve avvenire entro la somma che gli era stata prestata, questo significa che se il donatario aveva prestato al donante 200.000 euro, la garanzia deve avvenire entro tale cifra e non oltre.

L’irrevocabilità della donazione per riconoscenza

La legge stabilisce espressamente che le donazioni possono essere revocate per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli del donante, tuttavia detta una normativa speciale per la donazione per riconoscenza, sancendo espressamente che tali atti donativi non possono essere revocati, né per ingratitudine del donatario né per sopravvenienza di figli, e la ragione sta proprio nel motivo e cioè nel sentimento di gratitudine che ha spinto il donante ad effettuare la donazione in favore del donatario.

Condividi questo articolo

Condividi questo articolo

Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
richiesta preventivo notaio online
Potrebbe interessarti:
richiesta al notaio