Trasformare società di persone in società di capitali

Trasformazione societaria dal Notaio

Trasformare società di persone in società di capitali dal notaioPrima di analizzare l’ipotesi specifica di trasformazione da società di persone in società di capitali, occorre premettere brevi cenni in ordine a questo tipo di operazione societaria. La trasformazione è il mutamente del modello organizzativo della società. Vi sono vari tipi sociali che si possono scegliere quando si costituisce una società. Una volta scelto un tipo sociale, è possibile nel corso dell’esistenza della società mutare lo stesso.

Con la trasformazione non si realizza l’estinzione e poi la costituzione di una nuova società, ma è una operazione modificativa basata sul c.d. principio di continuità: la società è sempre la stessa, cambia solo il tipo sociale e il nome. Ad esempio, la società Alfa snc si trasforma in società Alfa spa. Questo consente di adattare la società alla sua evoluzione, agli sviluppi della sua attività anche in senso economico, senza dovere sopportare una nuova costituzione, con tutto ciò che comporta in termini organizzativi e di spesa.

La trasformazione da società di persone

La trasformazione può essere omogenea o eterogenea. È omogenea quando si trasforma una società in un’altra società. È eterogenea quando invece si trasforma la società in un altro ente causalmente diverso, ad esempio in una fondazione o associazione. Ma occupiamoci del primo tipo.

Quando si parla di trasformazione da società ad altra società, si possono presentare vari scenari. È possibile una trasformazione progressiva, ovvero da società di persone a società di capitali, realizzando così un progresso in senso economico e di capitale; è possibile altresì una trasformazione regressiva, dove una società di capitale scende al rango di società di persone.

Il primo tipo di trasformazione, sul quale ci soffermiamo, è particolarmente delicato in quanto si consente ad una società come quella di persone, nata per le piccole attività e con un capitale non elevato, di trasformarsi in una società di capitali, potenzialmente anche idonea alla quotazione in borsa. Questo passaggio deve essere seguito dal Notaio in quanto molto delicato, per consentire il rispetto di tutte le formalità richieste dalla legge.

La trasformazione da società di persone: chi decide?

La società di persone è una società di stampo personalistico in cui i singoli soci rivestono un ruolo di particolare importanza a livello decisionale.

Generalmente sono tutti coinvolti nelle decisioni della società, dove vige per le modifiche dell’atto costitutivo la regola dell’unanimità. Nel caso della trasformazione progressiva, se ad esempio una società in nome collettivo (ovvero il tipico tipo sociale di società di persone) intende trasformarsi in una società per azioni, chi deve adottare la decisione?

Tale operazione è decisa con il consenso della maggioranza, calcolata secondo gli utili a ciascuno attribuiti, salvo che nello statuto si sia prevista la regola dell’unanimità. Da questo deriva che i soci che costituiscono la maggioranza possono recarsi dal Notaio e decidere di provvedere in tal senso, stipulando dal pubblico ufficiale un atto pubblico di trasformazione.

Come si tutela chi non è presente?

Per tutelare i soci che non sono presenti, stante comunque la rilevanza dell’operazione che i soci di maggioranza effettuano, la legge prevede in primo luogo il diritto di recesso del socio che non ha concorso alla decisione. Se il socio assente non è d’accordo con la decisione degli altri soci e non intende partecipare alla nuova società di capitale, può recedere, quindi uscire dalla società.

La documentazione necessaria: la relazione di stima

La società di persone che si trasforma in una società di capitali deve avere un impianto strutturale ed economico idoneo a contenere il nuovo tipo sociale, fermo restando che i soci dovranno ricapitalizzare sicuramente la società.

Al di là di questo, il patrimonio della società di partenza deve essere ben individuato in quanto rappresenterà la base per la nuova attività, considerando anche che una società per azioni, ad esempio, ha un capitale minimo di cinquantamila euro. Se invece si intende mantenere il valore meno elevato, ci si può trasformare in una società a responsabilità limitata, con un capitale minimo più basso e una disciplina più vicina alla società di persone.

Da dove emerge il patrimonio di partenza?

Occorre portare al Notaio il quale la allegherà all’atto, una relazione di stima, redatta con perizia giurata dal quale emerga l’insieme dell’attivo e del passivo della società di persone di partenza, ovvero dalla quale emergano tutti gli elementi del patrimonio della società di persone di cui si tratta. In base a questi valori, successivamente ogni socio riceverà la propria partecipazione sociale nella società di capitali.

L’atto di trasformazione progressiva dal Notaio

A differenza di altre operazioni societarie, quali ad esempio la fusione o la scissione, la trasformazione si realizza con un unico atto notarile. Non è necessario redigere prima il verbale e poi successivamente l’atto.

Quando si è di fronte alla trasformazione da società di persone a società di capitali, il Notaio stipula un vero e proprio contratto, seguendo la formalità della società di partenza. Non si stipula pertanto un verbale. In questo contratto, i soci manifestano il consenso a trasformare la società e nel corpo del contratto si inseriscono tutte le clausole dell’atto costitutivo della società di capitali. In sostanza sarà un atto di trasformazione che formalmente somiglia a un atto costitutivo di società di capitali.

Le spese notarili dell’atto di trasformazione

L’onorario del Notaio varia a seconda della difficoltà dell’atto a cui si fa riferimento. Per le spese, esse sono molto simili a quelle di un atto costitutivo di società di capitali, a cui si aggiungono le spese documentali (si pensi ad esempio al costo per procurarsi una perizia di stima e una relazione giurata di stima della società di persone). Oltre a questo, si deve considerare l’imposta di registro, finalizzata alla iscrizione dell’atto di trasformazione al Registro delle Imprese.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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