Notaio: costituzione di un’associazione e non solo

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Cos’è un’associazione

L’associazione è un ente, formato da più persone, che di regola ha scopi sociali, ideali o altruistici. La sua caratteristica tipica è quella di non avere alcuno scopo di lucro, a prescindere dal tipo di associazione che viene a costituirsi. Questo aspetto le differenzia in modo significativo dalle società (siano esse di persone o di capitali), nelle quali è preponderante l’aspetto economico-lucrativo.

Quando invece viene svolta una certa attività al fine di far ottenere agli associati un vantaggio economico, indipendentemente dalla denominazione, non si parla di associazione, bensì di società di fatto.

Le associazioni si distinguono in riconosciute e non riconosciute, a seconda che sia stato concesso o meno il riconoscimento dall’autorità competente ad erogarlo (di regola, si tratta della prefettura della provincia dove ha sede l’ente) e, a seguito di ciò, siano iscritte o meno nel registro delle persone giuridiche. Vediamo nel dettaglio le differenze.

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Associazioni riconosciute e non riconosciute: le differenze

Quando l’associazione è riconosciuta, si richiede che la sua costituzione avvenga mediante atto pubblico redatto dal Notaio, assieme a statuto e atto costitutivo della stessa.

Dopodiché, è necessario iscrivere l’associazione nel registro delle persone giuridiche. Con questo passaggio fondamentale, l’ente viene ad acquistare la cosiddetta personalità giuridica, quella che garantisce l’autonomia patrimoniale e la responsabilità limitata degli associati; nello specifico, si prevede una separazione tra il patrimonio dell’associazione e quello dei singoli membri, in modo tale che costoro rispondano solamente in rapporto alle quote associative e ai contributi versati. I creditori dell’associazione non potranno quindi fare altro che rivalersi, eventualmente, sul patrimonio della stessa, nel caso di debiti da saldare. Per gli stessi motivi, i creditori dei singoli associati non potranno far valere le loro ragioni sul patrimonio dell’ente.

Le associazioni riconosciute godono di particolari vantaggi ed attribuzioni, in particolare possono:

  • acquisire beni immobili a titolo gratuito, accettare eredità e ricevere mediante donazione, nonché conseguire legati;
  • chiedere contributi da parte di altre associazioni o enti pubblici;
  • fruire di particolari agevolazioni fiscali.

Tuttavia sono previste precise regole in materia di organizzazione, rappresentanza e amministrazione, finalità da perseguire, redazione di statuto e atto costitutivo ecc. L’elemento più importante da sottolineare è che nello statuto dovranno essere disciplinate le modalità di costituzione e di funzionamento degli organi ed indicati i poteri attribuiti ai loro componenti. Inoltre, dovranno essere disciplinate anche le modalità di estinzione dell’associazione e di devoluzione del patrimonio.

Viceversa, per le associazioni non riconosciute, proprio perché non risultano essere persone giuridiche (quindi centri di imputazione di diritti e obblighi), è presente una maggiore libertà quanto alla forma e alla costituzione dell’ente. Tuttavia, anche in esse è possibile notare una separazione tra patrimonio personale degli associati e patrimonio dell’ente: in particolare, per i debiti dell’associazione risponde in prima battuta il fondo comune, quindi coloro che hanno concretamente effettuato l’operazione in nome e per conto dell’ente stesso.

L’aspetto più spinoso che caratterizza le associazioni non riconosciute riguarda il fatto che, finché dura l’associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune e, anche qualora decidano di recedere (uscire dall’associazione) o siano esclusi, non possono chiedere la restituzione della quota o dei contributi versati.

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Quando serve il Notaio

In generale si può dire che, ai fini della costituzione dell’associazione, non è assolutamente necessario l’intervento del Notaio, ma sarà sufficiente la registrazione degli atti (cioè atto costitutivo e statuto) presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Per garantire il buon esito di questa procedura, si richiede anche il codice fiscale che sarà attribuito all’associazione.

Ma allora quando interviene il Notaio? Semplicemente quando la costituzione dell’associazione deve avvenire mediante atto pubblico, che in quanto tale può essere redatto solo dal pubblico ufficiale. Dopo tale passaggio, potrà essere conferita all’ente costituito la personalità giuridica di cui si parlava poc’anzi.

Anche quando si parla di associazioni non riconosciute, sembra opportuno l’intervento del Notaio tutte le volte in cui si intendono evitare accordi facilmente eludibili, fraudolenti o senza alcun fondamento giuridico.

La procedura di riconoscimento dell’associazione

Per quanto riguarda le associazioni che operano nelle materie attribuite alle competenze delle Regioni e le cui finalità si esplicano esclusivamente nell’ambito di una singola regione, la domanda per il riconoscimento può essere presentata alla regione presso la quale è stato istituito apposito registro regionale delle persone giuridiche, tenuto presso il Servizio affari istituzionali e generali del Segretariato generale.

Invece, per gli enti che non rientrano nella competenza regionale (perché magari perseguono finalità su tutto il territorio nazionale), la competenza è demandata alla Prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell’associazione.

Quanto costa costituire un’associazione?

Il costo per la costituzione dell’associazione prescinde dalle finalità che promuove, ma molto dipende dal fatto che sia predisposta in autonomia o con l’ausilio del Notaio.

Nel primo caso, la spesa relativa all’imposta da pagare ammonta a 200 euro, più 16 euro per ogni marca da bollo. Atto costitutivo e statuto vanno consegnati in duplice copia. Indicativamente, dunque, il costo complessivo si aggira intorno ai 300 euro. Se poi l’associazione si qualifica come Onlus od Organizzazione di volontariato (con la relativa iscrizione al registro regionale), si ritiene esonerata da questi costi.

Altrimenti, nel caso in cui intervenga un Notaio - e dunque quando l’associazione è orientata ad ottenere personalità giuridica - il prezzo potrebbe essere decisamente più alto, considerando l’onorario, il tipo di consulenza erogata dal professionista ed il tipo di ente che si deve costituire. Per saperne di più, è possibile contattare direttamente il Notaio della tua provincia anche attraverso questo portale.

Un particolare tipo di associazione: ONLUS

Tra le associazioni che spiccano vi sono le ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), il cui scopo di “utilità sociale” è svolto nell’interesse di persone svantaggiate (cioè di malati, poveri, senzatetto ecc.) ed in particolare deve rientrare in uno o più dei seguenti obiettivi: assistenza sociale e/o socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico, della natura e dell’ambiente; promozione della cultura e dell’arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

In quanto tali, le ONLUS appartengono alla categoria delle associazioni senza scopo di lucro, dunque non costituiscono un ente autonomo, anche se è possibile che comitati, fondazioni, società cooperative ed altre associazioni con o senza personalità giuridica divengano a tutti gli effetti Onlus. A tal proposito, però, è necessario che la denominazione e l’ente a cui essa si riferisce siano rinvenibili nell’atto costitutivo, che in ogni caso va redatto mediante atto pubblico davanti al Notaio.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, le ONLUS godono di parecchi benefici, a partire da considerevoli sgravi in materia di imposte indirette ed Iva, fino all’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo, dalle tasse di concessione governativa e dall’imposta sulle donazioni.

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Editore: Redazione Notaio Facile. Articolo pubblicato dall'editore e scritto personalmente da esperti in ambito notarile. Coperto da copyright ©
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