Procura institoria dal notaio
- Procura institoria: che cos’è?
- Come si fa una procura institoria
- Come partecipa un’impresa commerciale in atto dal notaio
- Quali atti può compiere l’institore
- Modifica e revoca procura institoria
- Procura institoria e rappresentanza processuale
- Consulenza notarile procura institoria: perchè è importante
Procura institoria: che cos’è?
Quando si parla di institore è importante comprendere che il potere di rappresentanza sostanziale deriva dallo stesso atto di preposizione e non dal conferimento della cosiddetta procura institoria che può, in ogni caso essere conferita, per apporre eventuali limiti ai poteri dell’institore.
La procura institoria, per tali ragioni, assume un significato e un valore differente rispetto alla disciplina ordinaria della rappresentanza volontaria. Vediamo cosa c’è da sapere e quali sono i poteri e i limiti del procuratore.
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Come si fa una procura institoria
Un quesito molto diffuso è qual è la forma giusta per poter conferire i poteri mediante una procura institoria. La risposta è data dal Codice Civile che stabilisce che la procura deve essere autenticata, recante la sottoscrizione del proponente e deve essere depositata presso il competente Ufficio del Registro delle imprese per la sua iscrizione.
In assenza dell’iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare. Pertanto la procura deve avere la forma scritta e la sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio.
Come partecipa un’impresa commerciale in atto dal notaio
Una domanda molto frequente è come può un’impresa commerciale partecipare a un atto pubblico notarile, quali sono i soggetti autorizzati a rappresentarla e come si può procedere in modo sicuro evitando contestazioni.
Ogni impresa commerciale può comparire in atto a mezzo del suo titolare o a mezzo di procuratore o di un institore, ove nominati.
Infatti, la rappresentanza dell’impresa commerciale può essere assegnata anche ad un institore, cioè al soggetto che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale.
Come stabilito dal Codice Civile , ai sensi dell’art. 2203 c.c., la preposizione institoria può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa. Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.
Quali atti può compiere l’institore
L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio d’impresa a cui è preposto, salve le limitazioni nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare beni immobili del preponente, se non è stato espressamente autorizzato.
Il potere di rappresentanza sostanziale dell’institore deriva dallo stesso atto di preposizione e non dal conferimento di una procura institoria che può comunque essere conferita per apporre eventuali limiti ai poteri dell’institore. La procura assume quindi una valenza completamente differente rispetto alle regole generali dettate in tema di rappresentanza in quanto non conferisce i poteri, ma è necessaria unicamente per limitare i poteri che derivano espressamente dalla preposizione institoria.
Termine per iscrivere la procura institoria al registro delle imprese.
La legge, sebbene stabilisca l’importanza della procura institoria, non chiarisce entro quale termine vada iscritta nel Registro delle Imprese.
Si limita ad imporre un lasso di tempo pari a trenta giorni dall’inizio dell’attività imprenditoriale solo per registrare presso il registro delle Imprese le generalità degli institori e dei procuratori.
Pertanto in tema di iscrizione della procura non si esprime. Ciò che va precisato è che l’assenza di iscrizione non compromette la validità della stessa, ma assume rilevanza ai fini dichiarativi e di opponibilità a terzi.
Modifica e revoca procura institoria
Può accadere che una volta conferita la procura la si voglia revocare oppure modificare. In questo caso la risposta è offerta dal Codice Civile , in particolare dall’art.2207 che stabilisce che gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura, devono essere depositati per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, anche se l’originaria procura non è stata pubblicata o iscritta.
Per poter essere opponibili ai terzi, quindi devono essere iscritte, a meno che non si dimostri di averne conoscenza.
Procura institoria e rappresentanza processuale
Una volta conferita la procura institoria è importante analizzare il potere di rappresentanza processuale. In particolare l’art.2204 c.c. stabilisce che l’institore può stare in giudizio in nome del proponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è proposto ed anche l’art.77 c.p.c. sancisce espressamente che tale potere è attribuito all’institore.
Siccome il potere di rappresentanza processuale deriva dalla legge, nel caso in cui lo si voglia escludere, deve essere espressamente menzionato.
La legittimazione processuale riguarda gli obblighi sorti per qualsivoglia atto compiuto nell’esercizio dell’impresa, sia dall’institore in proprio che da chiunque altro purché relativo all’impresa o alla sede o al ramo cui il medesimo è preposto.
Consulenza notarile procura institoria: perchè è importante
Nel momento in cui si ha la necessità di avere un’idea di quale sia la strada da percorrere nel momento in cui si intende conferire e limitare i poteri mediante una procura institoria, è importante rivolgersi al notaio per comprendere quale sia la strada percorribile.
È importante avere affidarsi a un notaio per evitare di commettere errori di valutazione anche nella gestione della propria attività: spesso accade che il notaio offra delle soluzioni che un non esperto del settore potrebbe non conoscere e non prendere in considerazione, ma che potrebbero essere un’ancora di salvezza in alcune particolari situazioni di difficoltà di gestione di un’attività commerciale.