Trasferire la sede sociale all’estero con il Notaio

Trasferimento sede sociale all’estero: cenni generali

Trasferire la sede sociale sella società all’estero con il NotaioLa sede sociale è il luogo in cui la società stabilisce la base della proprietà attività imprenditoriale e deve essere fissata all’atto costitutivo, con indicazione precisa del Comune dove la stessa si trovi. Si indica anche la via precisa, tuttavia ciò che conta è il Comune, quindi se si trasferisce la sede sociale da una strada all’altra non c’è bisogno di modificare l’atto costitutivo.

La sede sociale ufficiale è quella indicata nell’atto costitutivo, anche se molto spesso a questa si affianca una sede operativa, la quale rappresenta il luogo dove concretamente si svolge l’attività. In sostanza, se si ha una società nel settore della ristorazione, si avrà una sede sociale ufficiale che è quella in cui si gestisce tutta l’attività e poi ci saranno varie sedi operative nei luoghi in cui ci sono gli effettivi locali adibiti a ristorazione.

Oggi sempre più spesso le società svolgono attività a livello internazionale, pur essendosi costituite in Italia. In questo contesto può inserirsi la procedura per trasferire la sede all’estero.

Trasferimento sede sociale dal Notaio

Prima di analizzare le conseguenze del trasferimento della sede sociale all’estero a seconda del Paese di destinazione, vediamo come procedere praticamente a realizzare questa modifica dei patti sociali.

Per effettuare questa modifica occorre modificare i patti sociali, ovvero l’atto costitutivo. In alcune società lo statuto sociale, nel quale è appunto indicata la sede, è incorporato all’atto costitutivo, in altre ipotesi è allegato a parte all’atto costitutivo. In ogni caso, la società deve deliberare con le maggioranze previste da legge e statuto questa modifica (generalmente a maggioranza) mediante un’assemblea verbalizzata con atto notarile.

In questo atto notarile il notaio effettua il controllo di legalità formale e sostanziale dell’atto e poi provvede a iscriverlo al Registro delle Imprese per dare atto della nuova sede sociale.

Dopo il trasferimento della sede sociale, la società non è più italiana?

Generalmente no, viene assoggettata alla disciplina estera quindi diventa a tutti gli effetti una società estera iscritta al Registro delle Imprese estero, salvo che si trasferisca in un paese comunitario. In questo caso, come vedremo, può restare anche una società italiana e quindi europea.

Che accade se uno dei soci non è d’accordo?

I soci dissenzienti hanno il diritto di recedere dalla società, quindi se qualcuno non è d’accordo come può capitare visto che la decisione viene adottata a maggioranza, la società deve liquidare il socio uscente. Da questo deriva che per alcuni aspetti la decisione di trasferire la sede sociale all’estero possa non essere sempre favorevole per la società.

Trasferimento in un paese comunitario

Per via della libertà di stabilimento prevista dal diritto dell’Unione Europea, è possibile trasferire la sede sociale in un paese comunitario senza richiedere particolari autorizzazioni. La società italiana, ad esempio può liberamente esercitare la propria attività imprenditoriale in un altro Stato comunitario.

In questo caso, può decidere anche di mantenere la legge italiana come legge applicabile alla vita societaria e questo è l’aspetto più importante dell’intervento del Notaio. Spostare la sede all’estero non è solo una modifica forale, ma potrebbe indicare una modifica anche complessivamente della legge applicabile. La società, dopo il trasferimento della sede all’estero, diventa una società estera?

Dopo il trasferimento della sede sociale in territorio comunitario, quale legge si applica?

Non è automatico che si applichi la legge comunitaria, ma in questo caso è una scelta che si può effettuare così come si può restare sottoposti alla legge di destinazione quindi alla legge italiana e specificarlo nel verbale dell’assemblea che modifica lo statuto sociale relativamente alla sede.

Trasferimento all’estero e modifica patti sociali

L’intervento del Notaio in questa fase è essenziale in quanto il trasferimento della sede sociale all’estero comporta in alcuni casi delle conseguenti modifiche anche ad altri elementi dei patti sociali. Ad esempio, se ci si trasferisce in un altro Stato che ha regole societarie diverse e che prevede che per costituire una determinata società si debba avere un determinato capitale minimo di partenza, questo può condizionare la situazione.

Se la società italiana ha un capitale inferiore, essa in seguito al trasferimento della sede dovrà anche effettuare un aumento di capitale per adeguarsi alla disciplina estera. Questo può riguardare molte altre norme, per esempio relative alla composizione degli organi amministrativi e di controllo, agli adempimenti da rispettare e alle nomine dei rappresentanti legali. Per questo la consulenza preliminare del Notaio è fondamentale.

Adempimenti in Italia dopo l’atto notarile

In seguito alla sottoscrizione del verbale in forma notarile, lo stesso deve essere pubblicizzato nel registro delle Imprese del luogo ove è ubicata la sede italiana della società entro trenta giorni. In seguito all’espletamento di questa formalità pubblicitaria si dà notizia ai terzi del trasferimento sociale all’estero, con conseguente assoggettamento alla legge del paese di destinazione. In questa fase la società è ancora iscritta al registro imprese italiano in quanto è necessario prima effettuare l’iscrizione della società nel registro delle imprese del paese di destinazione. Successivamente, si procederà alla cancellazione dal Registro delle Imprese italiano.

Adempimenti nello stato estero

Dopo il rogito notarile che verbalizza la decisione societaria di trasferimento della sede sociale all’estero, l’atto notarile del notaio italiano dovrà essere depositato presso un notaio o altro pubblico ufficiale del paese estero prescelto. Egli procederà ad iscrivere la società nel registro delle imprese estero, adducendo tutti i documenti necessari.

Questo accade sempre quando il paese estero è extracomunitario, perché in questo caso è sempre assoggettato ad una legge diversa; può anche non accadere in caso di trasferimento in un paese comunitario. In seguito, la società dovrà richiedere entro trenta giorni la cancellazione dal registro delle imprese italiano, mostrando la documentazione comprovante il trasferimento all’estero. A questo provvede il Notaio in seguito al rogito e successivamente l’organo amministrativo.

Condividi questo articolo

Condividi questo articolo

Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
richiesta preventivo notaio online
Potrebbe interessarti:
richiesta al notaio