Donazione della casa al minorenne

Donazione di un immobile

Donazione della casa al minorenneSi è già avuto modo di dire che la donazione di un immobile è un contratto con il quale un soggetto (donante) arricchisce un altro (donatario) e trasferisce la proprietà di un’abitazione, di un terreno o di altro bene immobile senza pretendere in cambio alcun corrispettivo. La donazione si caratterizza per la spontaneità dell’atto.

In relazione alle modalità dell’azione in questione, si può distinguere la donazione diretta, con la quale il donante trasferisce l’immobile al donatario mediante un atto pubblico (redatto dal notaio), dalla donazione indiretta, con la quale il donante regala una somma di denaro al donatario per l’acquisto di una casa, 

realizzando anche gli stessi effetti della donazione ma con un altro tipo di atto.

Può un minorenne donare un bene?

Una persona che non abbia ancora compiuto 18 anni è una persona incapace di agire. I minorenni quindi sono considerati dalla legge come soggetti incapaci e non possono donare.

Può un minorenne ricevere una donazione?

Sebbene il minore non possa recarsi dal notaio per fare una donazione, in quanto incapace, può invece essere destinatario di una donazione. Naturalmente dinanzi al notaio non potrà comparire e firmare l’atto. Dovrà quindi essere rappresentato da un rappresentante legale.

Questa figura può essere ricoperta da entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, oppure da un solo genitore, un tutore o un curatore speciale al momento della stipula dell’atto. Uno di questi interverrà in rappresentanza del minore.

Come donare la casa al figlio minorenne

Per procedere con la donazione in favore del minore occorre rispettare uno specifico procedimento che avviene prima del rogito notarile e consiste nella richiesta di autorizzazioni al giudice competente.

In particolare, i genitori (o chi di fatto diviene rappresentante legale), dovranno presentare un ricorso al giudice tutelare che ha competenza nel luogo di residenza del figlio. L’istanza deve contenere le informazioni anagrafiche dei richiedenti, le caratteristiche dell’immobile, cioè le informazioni catastali, il valore e il motivo della donazione.

Quando viene ricevuto il ricorso, il giudice deve verificare che la procedura, vale a dire la donazione dell’immobile, sia rispondente all’interesse del minore.

Quando viene nominato un tutore

In genere sono i genitori ad amministrare congiuntamente i beni del proprio figlio minorenne, nonché a prendersi cura personalmente dello stesso (poiché su di essi incombono obblighi di mantenimento, educazione e sorveglianza). Inoltre, ai genitori spetta la c.d. rappresentanza legale relativamente a tutti gli atti che non possono essere compiuti dal minore.

Gli atti che esulano dall'ordinaria amministrazione, e quindi gli atti di straordinaria amministrazione, possono essere compiuti solo previa autorizzazione del Tribunale o del giudice tutelare competente.

Viceversa, si parla di tutela qualora i genitori non siano in grado di esercitare la responsabilità genitoriale, oppure se il minore risulta essere orfano di entrambi. In questo caso, sarà il giudice tutelare a nominare un tutore per il minore.

Il tutore “cura” la persona del minore, lo rappresenta negli atti civili e ne amministra i beni, sotto la sorveglianza del giudice tutelare. Inoltre ha l’obbligo di occuparsi della contabilità e della sua amministrazione.

Anche il comportamento del tutore è sottoposto a precisi e rigidi controlli, infatti ogni iniziativa di gestione può comportare conseguenze anche gravi ove non sia venga comunicata e non sia conforme alla legge.

Cosa fare in caso di conflitto di interessi tra genitore e minore?

Qualora sorga un conflitto di interessi patrimoniali tra i genitori e il figlio minore, il giudice tutelare dovrà nominare un curatore speciale, un soggetto terzo ed imparziale che ha il compito di agire in nome e per conto del minore.  Una volta che il curatore viene nominato, deve sempre essere autorizzato dal giudice ai fini della rappresentanza del minore, in modo tale da elidere ogni rischio che un soggetto diverso dai genitori si ingerisca in un atto non conveniente per il minore stesso.

Se poi è solo uno dei genitori ad essere in conflitto d’interessi con il figlio, sarà l’altro a farsi autorizzare e a rappresentare il minore in atto.

Donazione a favore del minore davanti al Notaio

La donazione deve sempre compiersi davanti al Notaio, che redigerà apposito atto pubblico davanti a due testimoni e alla presenza necessaria del rappresentante legale che farà le veci del soggetto interessato. Questo significa che non è necessario che si presenti anche il minore, ma si ritiene sufficiente la presenza di colui che lo rappresenta.

In buona sostanza, potrà essere stipulata la donazione a favore del minore:

  • se l’istanza di nomina del rappresentante legale dà esito positivo;
  • se si ottiene l’autorizzazione del giudice tutelare a compiere l’atto;
  • se si allega l’autorizzazione all’atto notarile.

Costo donazione al minore

Per donare un immobile al minore occorre sostenere una serie di spese:

onorario notarile: il cui importo può variare a seconda del professionista interpellato;

– imposta ipotecaria, pari al 2% del valore dell’immobile;

– imposta catastale, pari all’1% del valore dell’immobile;

– imposta di bollo per la registrazione dell’atto di donazione, che ammonta a 230 euro;

– tassa ipotecaria di 90 euro: di cui 35 per la trascrizione dell’atto e 55 per le volture catastali.

Vantaggi della donazione di una casa al minore

Nonostante le spese da sostenere non siano propriamente esigue, possono esserci dei validi motivi per cui donare un immobile al minore. Quest’ultimo, infatti, in presenza di certi presupposti, può beneficiare delle agevolazioni previste per la prima casa. Ad esempio, le imposte relative all’immobile (ipotecaria e catastale) saranno dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Se il valore dell’immobile donato non supera il milione di euro, non si paga l’imposta di donazione.

Cosa non possono fare i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale?

Ai sensi dell’art. 320, comma 3, del codice civile, i genitori non possono vendere, ipotecare, transigere o dare in pegno i beni che siano pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, né accettare o rinunciare all’eredità o ai legati, né tantomeno compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e privi dell’autorizzazione del giudice tutelare.

E se subentra una necessità del minore?

L’immobile donato diventa di proprietà del minore, pertanto, come si è detto poc’anzi, generalmente non è possibile venderlo, se non nel caso in cui i genitori dimostrino che tale eventuale vendita risponde ad un concreto interesse o a una necessità del figlio. Un esempio può riguardare la salute del figlio, il quale, a causa di una rara malattia, è in pericolo di vita e necessita di cure costose che possono essere sostenute solo vendendo l’immobile in discorso.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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