Srl in liquidazione, quali atti notarili restano possibili

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Cosa si intende per società in liquidazione

La società a responsabilità limitata nel momento in cui viene messa in liquidazione con atto notarile rimane in vita. Ciò che viene a modificarsi è lo scopo sociale, non viene, infatti, limitata né la capacità di agire, né la capacità giuridica. Si tratta per le società di capitali di un procedimento inderogabile a differenza delle società di persone.

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Quali sono le fasi della liquidazione

La liquidazione è composta da tre fasi:

  • Lo scioglimento: in questo caso si verifica la causa di scioglimento, che può essere anche volontario per atto di notaio;
  • La liquidazione: tale fase serve per pagare i creditori e ripartire l’eventuale attivo tra i soci;
  • L’estinzione della società: da tale fase ne consegue la cancellazione dal registro delle imprese.
Srl in liquidazione, quali atti possono compiersi dal notaio

Quali sono gli effetti della liquidazione?

L’iscrizione nel Registro delle imprese ha una funzione di pubblicità costitutiva, ciò vuol dire che solo da quel momento è possibile considerare la società in liquidazione: l’art. 2484 c.c. fa decorrere gli effetti dello scioglimento dall’iscrizione della dichiarazione degli amministratori che accerta la causa, oppure della delibera dei soci nel caso di scioglimento volontario.

Lo stato di liquidazione, inoltre, non è senza ritorno: finché non è iniziata la distribuzione dell’attivo, i soci possono revocarlo con una delibera assembleare dal notaio (art. 2487-ter c.c.), con la possibilità per i creditori di fare opposizione entro sessanta giorni dall’iscrizione.

Quali atti possono compiersi se la srl è in liquidazione dal notaio?

Se la società versa in uno stato di liquidazione, è necessario che la società compia degli atti conservativi ai fini dell’integrità del valore del patrimonio sociale. Ciò vuol dire che la società deve compiere qualsiasi atto che sia finalizzato a favorire la liquidazione. A seguito della riforma del diritto societario, sono ammesse anche delle nuove operazioni dal notaio, che però è necessario analizzare caso per caso. Quella che segue è una descrizione semplificata e indicativa.

L’aumento oneroso del capitale sociale dal notaio

Si è sempre discusso se la società in liquidazione possa aumentare il capitale sociale con dei conferimenti da parte dei soci, sia in denaro sia tramite apporti di nuovi beni mediante atto pubblico notarile.

In passato si riteneva inizialmente che questo tipo di operazione fosse incompatibile. Successivamente si è ritenuto che una simile operazione potesse agevolare le operazioni di liquidazione in quanto comporta un aumento anche del patrimonio sociale: si pensi al caso in cui si possa agevolare il pagamento dei creditori in virtù dei nuovi apporti in denaro da parte dei soci.

L’aumento gratuito del capitale sociale dal notaio

Quando si parla di aumento gratuito del capitale sociale si parla di un’operazione che prevede il passaggio delle riserve iscritte in bilancio a capitale. Si tratta di un’operazione contabile in quanto non aumenta il reale patrimonio della società. Per tali ragioni, secondo l’opinione più diffusa, quest’operazione sarebbe incompatibile con lo stato di liquidazione, in quanto non favorirebbe né agevolerebbe tale fase finale della società; non mancano però voci di segno diverso, e su questo punto è buona norma chiedere direttamente al notaio.

Il trasferimento della sede sociale dal notaio

Il trasferimento della sede sociale è un’operazione ammissibile in quanto non pregiudica i diritti che vantano i creditori nei confronti dalla società.

Il cambiamento della denominazione sociale dal notaio

Anche questo tipo di modifica non arreca alcun danno ai creditori, quindi, si ritiene che possa essere considerata un’operazione ammissibile, non contrastando con la liquidazione.

La fusione e la scissione dal notaio

Sia la fusione che la scissione possono agevolare l’attività liquidatoria e si ritengono operazioni compatibili, con un limite preciso fissato dal Codice Civile : non vi può partecipare la società in liquidazione che abbia già iniziato la distribuzione dell’attivo tra i soci (art. 2501, comma 2, c.c., richiamato per la scissione dall’art. 2506 c.c.).

In particolare è opportuno precisare che, se l’operazione ha uno scopo liquidatorio, cioè serve a chiudere prima e meglio, non sarà necessario procedere preventivamente a una revoca dello stato di liquidazione. Solo se rivoglia far ripartire l’attività sociale, oppure se la società in liquidazione è quella che viene incorporata, secondo l’opinione prevalente sarà necessario revocarlo. Il notaio, di norma, precisa in atto qual è appunto lo scopo dell’operazione.

Le modifiche ai limiti di cessione delle partecipazioni sociali

È anche possibile cedere durante la fase liquidatoria la propria partecipazione sociale. Non c’è alcuna norma, né divieto che possa impedire tale operazione. Le quote di una srl, quindi, sono cedibili anche in questa fase, fermi i limiti eventualmente previsti dallo statuto.

La trasformazione della società in un altro tipo sociale

Questa tematica è stata particolarmente discussa tra gli studiosi. C’è chi riteneva che questo tipo di operazione potesse ritenersi incompatibile con la fase liquidatoria e che quindi necessitasse di una preventiva delibera dell’assemblea di revoca dello stato di liquidazione. Tuttavia, si ritiene che invece in questo caso si possa procedere direttamente alla trasformazione della srl in un altro tipo sociale, quando la trasformazione non è il mezzo per riprendere l’attività ma per concludere la liquidazione in una veste più adatta.

Il ruolo del notaio

Rivolgersi ad un notaio per comprendere quali siano le operazioni compatibili con lo stato di liquidazione può aiutare a prendere delle decisioni che agevolino e favoriscano la fase di chiusura della società. In quanto operatore giuridico del settore può indicare in anticipo i costi in cui ci si imbatterà a seconda delle operazioni che si intendono compiere: per avere un’idea delle spese della propria operazione, il preventivo del notaio si può chiedere online, gratis e senza alcun impegno.

Cosa accade se a seguito della cancellazione della società vi siano ancora beni?

Nel caso in cui la fase di liquidazione sia terminata e sopravvengano dei beni, non è possibile aprire di nuovo la fase della liquidazione né è possibile costituire di nuovo un liquidatore. Essendo stata cancellata la società dal registro delle imprese, questa non esiste più. Ciò che si determina è una successione della società ai soci avente ad oggetto i beni che sono stati dimenticati nella fase di liquidazione o comunque che non sono stati assegnati, come hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 6070/2013): i beni e i diritti non compresi nel bilancio finale passano ai soci in regime di comunione, mentre le mere pretese e i crediti incerti si considerano rinunciati.

Il discorso vale anche al contrario: se dopo la cancellazione emergono debiti, i creditori possono rivolgersi agli ex soci, che rispondono nei limiti di quanto hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.), e ai liquidatori se il mancato pagamento dipende da loro colpa.

Il ruolo del notaio se avanzano dei beni

Ciò che si verifica a seguito della chiusura del procedimento di liquidazione con cancellazione della società dal registro delle imprese è l’instaurarsi di una comunione tra i soci avente ad oggetto i beni dimenticati o non assegnati. In questo specifico caso serve di norma un atto pubblico notarile, che ha natura ricognitiva, con cui tutti gli ex soci dichiarano di essere titolari dei beni in forza di successione rispetto alla società. Questo tipo di atto è necessario per armonizzare i registri immobiliari e garantire la continuità delle trascrizioni.

I soci, ormai ex soci, possono recarsi dal notaio e procedere ad un atto di divisione dei beni per atto pubblico notarile. L’alternativa potrebbe essere quella di vendere congiuntamente i beni dimenticati dalla liquidazione.

Tre dubbi frequenti sulla srl in liquidazione

Una srl in liquidazione può fondersi con un’altra società? Sì, a condizione che non abbia ancora iniziato a distribuire l’attivo tra i soci. Se la fusione serve solo a chiudere meglio la liquidazione, di norma non occorre revocarla prima.

Si può tornare indietro dopo aver messo la srl in liquidazione? Sì, con una delibera di revoca dello stato di liquidazione dal notaio, purché la distribuzione dell’attivo non sia iniziata. I creditori hanno sessanta giorni per fare opposizione.

Se dopo la cancellazione spunta un immobile intestato alla società, a chi appartiene? Agli ex soci, in comunione tra loro. Per intestarlo correttamente e poi dividerlo o venderlo serve di regola un atto notarile ricognitivo.