Passare alla separazione dei beni: atto, documenti e casa

- Informazioni ed elenco documenti per trasformare il regime patrimoniale da comunione a separazione dei beni
- Elenco documenti notaio per fare la separazione dei beni
- Prima di fissare la firma
Informazioni ed elenco documenti per trasformare il regime patrimoniale da comunione a separazione dei beni
Al momento di contrarre matrimonio, gli sposi sono chiamati tra le altre cose a scegliere il Regime Patrimoniale della famiglia: salvo diversa indicazione viene automaticamente applicato il regime patrimoniale di Comunione dei Beni, ma è sempre bene riflettere sulla scelta da farsi, magari anche con l’aiuto di una consulenza notarile, così da essere consapevoli di vantaggi e svantaggi di ciascuna soluzione. La scelta del regime patrimoniale, infatti, determina la gestione dei beni della famiglia, chi può disporre di essi e in quale modo, ma anche la disponibilità degli stessi nei confronti di eventuali creditori. Come si diceva, se non viene diversamente ed espressamente specificato, verrà applicato d’ufficio il regime di Comunione dei Beni, di cui faranno parte tutti gli acquisti fatti nel corso del matrimonio, indipendentemente dal fatto che siano stati compiuti da uno o da entrambi i coniugi.
Per l’atto di norma bastano i documenti dei due coniugi e l’estratto dell’atto di matrimonio; se in comunione c’è una casa servono anche i suoi dati. L’elenco dei documenti è più sotto.
Allo stesso modo fanno parte della Comunione dei Beni le aziende costituite dopo il matrimonio e che siano gestite da entrambi i coniugi, mentre ne sono esclusi i cosiddetti beni personali, ma con una eccezione. In caso di scioglimento della Comunione dei Beni, entrano infatti a far parte della stessa anche i frutti derivanti dai beni personali che siano stati percepiti, ma non consumati, all’interno della stessa. Stesso discorso per quanto riguarda i proventi dell’attività economica dei coniugi: le somme maturate prima dello scioglimento della Comunione, ma non consumate all’interno della stessa, rientreranno infatti a far parte dei beni della stessa.
Fanno parte dei beni personali (che dunque non rientrano nella Comunione dei Beni) tutta una serie di oggetti di uso comune e personale, quali possono essere i vestiti, ma anche oggetti di valore quali i gioielli e gli strumenti di lavoro di ciascuno dei coniugi. Questi beni non fanno parte della Comunione e rimangono dunque di proprietà personale di ciascuno.

Come intuibile, il regime di Separazione dei Beni presenta caratteristiche opposte a quello di Comunione. Innanzitutto è bene dire che, a differenza di quello che si potrebbe essere portati a pensare, la Separazione dei Beni non sminuisce in alcun modo il valore del matrimonio né tantomeno il rapporto tra i coniugi: anzi, in determinati casi può essere una scelta oculata e auspicabile proprio a protezione della famiglia. Con il regime patrimoniale di Separazione dei Beni i coniugi rimangono personalmente proprietari sia tutto ciò che avevano prima del matrimonio, sia di tutto ciò che compreranno disgiuntamente nel corso dello stesso, indipendentemente dal valore del bene in oggetto. Il “contro” è che, in questo caso, il coniuge proprietario del bene ne potrà disporre liberamente anche per atti di straordinaria amministrazione e anche senza il consenso dell’altro coniuge, che non potrà far annullare l’atto (come invece avveniva in caso di regime di Comunione dei beni). Il “pro” è in una maggior protezione del patrimonio della famiglia nel caso in cui vi fossero rischi economici ad esempio legati alla professione di uno dei due o di entrambi.
Mettiamo ad esempio il caso in cui uno dei coniugi abbia aperto una società in particolar modo una Società di Persone in cui, come abbiamo avuto modo di vedere, i soci di una snc e gli accomandatari di una sas rispondono in modo illimitato e solidale di qualsiasi obbligazione societaria anche con il patrimonio personale. In altre parole, in questi casi se l’azienda dovesse contrarre un debito anche ingente, i soci ne risponderebbero non solo con le quote di capitale conferite nella società, come avviene per le Società di Capitali, ma anche con i propri beni. Risulta pertanto evidente che, se uno dei coniugi dovesse trovarsi in questa situazione, il regime di Separazione dei Beni consentirebbe di “salvare” almeno la parte di beni intestata all’altro coniuge, dunque a protezione degli interessi della famiglia stessa. Una consulenza notarile specifica potrà aiutarci a prendere la decisione più in linea con la situazione specifica della famiglia, così da scegliere ciò che è meglio per noi e per i nostri familiari.

L’atto è una convenzione matrimoniale: si fa per atto pubblico con due testimoni (art. 162 c.c. e art. 48 della legge notarile) e vale verso i terzi dall’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. Se nella comunione ci sono immobili, lo scioglimento si trascrive anche nei registri immobiliari (art. 2647 c.c.). Costi e confronto con la scelta fatta alle nozze sono nella pagina sulla separazione dei beni.
Dopo l’atto, di chi è cosa
È tuo
Quello che compri da solo dopo l’atto (art. 215 c.c.) e i beni personali di prima.
È di tutti e due
La casa comprata in comunione: resta a metà finché non la si divide.
Da verificare
Redditi e frutti non consumati al momento dell’atto (art. 177, lettere b e c, c.c.).
Per avere il costo sul proprio caso, il preventivo per la separazione dei beni si chiede online senza costi e gli studi di norma rispondono in poche ore.
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Estratto per riassunto dell’atto di nascita | Se lo chiede lo studio |
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Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio | Mostra il regime e serve per l’annotazione |
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Atti di acquisto e visure catastali | Se in comunione ci sono immobili |
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Titoli edilizi e planimetrie | Se nello stesso atto si divide la casa |
Prima di fissare la firma
Abbiamo un mutuo cointestato sulla casa: con la separazione dei beni cambia qualcosa?
Di norma no: il mutuo è un contratto con la banca e il cambio di regime non lo modifica, così come l’ipoteca. I dati del mutuo servono se nello stesso atto si divide la casa.
La casa l’avevamo comprata a metà prima del matrimonio: va indicata nell’atto?
Di norma no: i beni di cui si era proprietari prima del matrimonio sono personali (art. 179, lettera a, c.c.) e restano nelle quote del rogito.
Se nello stesso atto dividiamo anche la casa, cosa serve in più?
Di norma i titoli edilizi e le planimetrie, perché lo scioglimento di una comunione su un edificio richiede gli estremi del titolo (art. 46 del d.P.R. 380/2001 e, per le costruzioni più vecchie, art. 40 della legge 47/1985). La divisione si fa in parti uguali (art. 194 c.c.), con un eventuale conguaglio se una casa vale più della metà.

