Partecipazioni sociali a tempo e quote con scadenza in srl
- Come partecipare a una società solo per un periodo di tempo
- Partecipazioni a tempo: che succede al verificarsi dell’evento
- Trattamento fiscale partecipazioni sociali a tempo
- Preventivo notarile modifica statuto
Come partecipare a una società solo per un periodo di tempo
Per partecipare a una società è necessario firmare l’atto costitutivo di una società oppure subentrare in un secondo momento o mediante una cessione di quota oppure mediante l’aumento del capitale sociale per atto pubblico notarile.
È possibile sottoscrivere anche partecipazioni sociali a tempo, ossia con una scadenza temporale oppure al verificarsi di un determinato evento, in virtù della presenza di una clausola statutaria che ne stabilisca le conseguenze e le peculiarità. Ma quali sono le loro caratteristiche? Cosa implica partecipare a una società per un tempo determinato? Vediamolo insieme.
Partecipazioni sociali a tempo: scopo
Le partecipazioni sociali a tempo, in passato, non erano considerate come soluzioni adottabili nell’ambito di uno statuto di una srl, ricevuto dal notaio. L’apertura è arrivata dalla prassi notarile, in particolare con la massima n. 190 del 2020 del Consiglio Notarile di Milano, che le ammette sia nelle spa sia nelle srl. L’accoglimento di tale possibilità nasce dall’opportunità per la società di raccogliere risorse, in virtù del conferimento effettuato dal socio, e consente, al tempo stesso, all’investitore di non restare immobilizzato all’interno della compagine sociale.
Esistono dei vantaggi per colui che acquisisce una partecipazione sociale a tempo, in quanto una volta verificatosi l’evento avrà diritto a quanto lo statuto prevede per la liquidazione, con un’uscita certa nei tempi e senza dover negoziare la vendita della quota. Non si tratta però di un investimento senza rischio, come vedremo a proposito delle perdite: in aggiunta, il finanziatore può agire per tutelare il proprio investimento, essendo titolare dei diritti amministrativi e di controllo tipici della qualifica di socio.

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Partecipazioni a tempo: che succede al verificarsi dell’evento
Una volta che si verifica l’evento, la società dovrà procedere all’annullamento delle partecipazioni sociali, con la corrispondente riduzione del capitale se le quote lo rappresentavano, oppure con l’utilizzo di riserve disponibili. Nel caso delle srl, è possibile che nello statuto sia prevista una diversa modalità di liquidazione che non presuppone l’annullamento delle quote sociali a tempo, ma che preveda l’offerta delle stesse in favore dei soci in proporzione alle partecipazioni detenute oppure in favore di terzi oppure in favore di uno specifico ed individuato socio.
Qualora la clausola statutaria preveda una di queste chance la temporaneità tuttavia non rappresenterebbe una vera e propria caratteristica della quota in sé, ma del rapporto sociale che intercorre con il socio a seguito della liquidazione dello stesso e pertanto si assisterebbe a una sorta di conversione in partecipazione ordinaria.
Un limite vale in ogni caso: le partecipazioni a tempo non possono rappresentare l’intero capitale sociale, perché alla scadenza la società resterebbe senza soci e si aprirebbe una causa di scioglimento. Quanto alla circolazione, nelle spa l’azione a tempo può essere ceduta conservando la scadenza; nelle srl ordinarie, dove la quota è legata alla persona del socio, la cessione tende a far venir meno la temporaneità, mentre nelle srl PMI, che possono creare categorie di quote, la scadenza può seguire la quota.
Differenza tra partecipazioni a tempo e recesso
È importante capire la differenza che sussiste tra partecipazioni a tempo e diritto di recesso da una società. Mentre in quest’ultimo caso è necessario manifestare la espressa volontà di voler abbandonare e lasciare la compagine sociale, nelle partecipazioni sociali a tempo non deve essere precisato nulla, nel senso che al verificarsi dell’evento oppure al momento della scadenza, il socio non dovrà riconfermare la sua volontà di non far più parte della società, in quanto già previsto e stabilito in precedenza.
Quindi ciò comporta lo scioglimento automatico del rapporto sociale, in virtù della consapevolezza, al momento della sottoscrizione della partecipazione sociale dal notaio, delle caratteristiche che contraddistinguono la propria quota.
Partecipazioni a tempo: valore della liquidazione
Nel momento in cui scade il termine previsto per la propria partecipazione sociale, così come al verificarsi di un evento, il socio avrebbe diritto alla liquidazione della quota, se e nella misura in cui lo statuto la prevede: secondo la prassi notarile la liquidazione può anche mancare del tutto, senza che ciò violi il divieto di patto leonino, perché durante la sua permanenza il socio ha partecipato pienamente agli utili.
I soci tuttavia quando delineano il valore della liquidazione, hanno pochi limiti nella quantificazione in quanto è possibile che stabiliscano un ammontare preciso e predeterminato, così come è possibile che stabiliscano dei criteri di determinazione del valore di liquidazione, legati anche a fattori esterni, come l’andamento della società o indici di rendimento.
La sottoscrizione della partecipazione sociale a tempo dal notaio implica l’accettazione delle caratteristiche di tali quote e pertanto anche del valore che ne deriva dalla liquidazione.
Partecipazione sociale a tempo e perdite società
Una domanda che viene posta frequentemente è qual è la posizione del socio che partecipa temporaneamente alla società rispetto alle perdite. Queste ultime infatti incidono su tutti i soci in maniera proporzionale e in virtù della precarietà della qualifica di socio, ci si chiede se le perdite registrate possano incidere anche sulla sua posizione.
La risposta è positiva in quanto seppure la quota abbia delle sue peculiarità, presenta ugualmente le medesime caratteristiche delle altre quote, come ad esempio la partecipazione agli utili e, come vedremo adesso, il trattamento fiscale senza subire eccezioni. Quindi ciò significa che il socio a tempo accetta anche il rischio che il valore finale che può ricavare, al momento della liquidazione, sia inferiore rispetto al capitale investito.

Trattamento fiscale partecipazioni sociali a tempo
In virtù delle peculiari caratteristiche che hanno le partecipazioni a tempo, ci si è chiesti dal punto di vista fiscale cosa comportano.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito con la risposta a interpello n. 15 del 2024, prevedendo che alla scadenza si applicano le stesse regole del recesso e del riscatto: i redditi derivanti dalla partecipazione sociale rappresentano dei redditi di capitale e pertanto saranno applicate le regole ordinarie di determinazione degli utili da partecipazione come sancito dall’art. 47, comma 7, del TUIR per la parte che eccede il valore fiscale della partecipazione, quando i soci che sottoscrivono le partecipazioni a tempo dal notaio sono delle persone fisiche che non esercitano attività di impresa.
Generalmente quando si parla di valore fiscale di una partecipazione sociale si intende il prezzo di sottoscrizione della partecipazione, che però può subire anche delle modifiche.
Le somme che quindi vengono distribuite ai soci titolari di partecipazioni a tempo che eccedono il valore della partecipazione, costituiscono a tutti gli effetti utili distribuiti, ossia redditi di capitali lordi soggetti a ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26%. Se invece la somma liquidata è inferiore al costo, la differenza resta a carico del socio. Per chi investe tramite una società o nell’esercizio di impresa il trattamento è diverso e va verificato con il commercialista.
Domande sulla quota con scadenza
Posso vendere la quota a tempo prima della scadenza? Dipende dallo statuto e dal tipo di società: nelle spa l’azione circola con la sua scadenza, nelle srl ordinarie la clausola di solito ne limita o esclude la cessione, proprio perché la temporaneità è legata a quel socio.
Alla scadenza devo fare qualcosa dal notaio? Di regola no: l’uscita è automatica. Serve invece un verbale notarile se l’annullamento comporta una riduzione del capitale sociale, con i tempi di opposizione dei creditori.
Si può introdurre la clausola in una srl già esistente? Sì, con una modifica dello statuto in assemblea davanti al notaio, di norma contestuale all’aumento di capitale con cui entra il nuovo socio a tempo; i soci che non concorrono alla decisione possono avere diritto di recesso.
Preventivo notarile modifica statuto
Nel caso in cui si abbia la necessità di avere un preventivo notarile per la modifica dello statuto o come ad esempio nel caso dell’introduzione di una clausola statutaria che preveda una partecipazione sociale a tempo, è possibile richiederlo mediante la piattaforma di NotaioFacile.
Compilando il form offerto dal portale in breve tempo si potrà avere una risposta circa le spese da pagare in sede di rogito notarile, senza dover assumere alcun tipo di impegno ed entrando in contatto diretto con il notaio della propria zona.

