Partecipazioni sociali a tempo

Come partecipare a una società solo per un periodo di tempo

Partecipazioni sociali a tempoPer partecipare a una società è necessario firmare l’atto costitutivo di una società oppure subentrare in un secondo momento o mediante una cessione di quota oppure mediante l’aumento del capitale sociale per atto pubblico notarile.

È possibile sottoscrivere anche partecipazioni sociali a tempo, ossia con una scadenza temporale oppure al verificarsi di un determinato evento, in virtù della presenza di una clausola statutaria che ne stabilisca le conseguenze e le peculiarità. Ma quali sono le loro caratteristiche? Cosa implica partecipare a una società per un tempo determinato? Vediamolo insieme.

Partecipazioni sociali a tempo: scopo

Le partecipazioni sociali a tempo, in passato, non erano considerate come soluzioni adottabili nell’ambito di uno statuto di una srl, approvato dal notaio. Tuttavia l’accoglimento di tale possibilità nasce dall’opportunità per la società di raccogliere risorse, in virtù del conferimento effettuato dal socio, e consente, al tempo stesso, all’investitore di non restare immobilizzato all’interno della compagine sociale.

Esistono dei vantaggi per colui che acquisisce una partecipazione sociale a tempo, in quanto una volta verificatosi l’evento avrà diritto a una liquidazione, al pari di una partecipazione ordinaria. Pertanto non rappresenta un rischio di investimento: in aggiunta, il finanziatore può agire per tutelare il proprio investimento, essendo titolare dei diritti amministrativi e di controllo tipici della qualifica di socio.

Partecipazioni a tempo: che succede al verificarsi dell’evento

Una volta che si verifica l’evento, la società dovrà procedere all’annullamento delle partecipazioni sociali. Nel caso delle srl, è possibile che nello statuto sia prevista una diversa modalità di liquidazione che non presuppone l’annullamento delle quote sociali a tempo, ma che preveda l’offerta delle stesse in favore dei soci in proporzione alle partecipazioni detenute oppure in favore di terzi oppure in favore di uno specifico ed individuato socio.

Qualora la clausola statutaria preveda una di queste chance la temporaneità tuttavia non rappresenterebbe una vera e propria caratteristica della quota in sé, ma del rapporto sociale che intercorre con il socio a seguito della liquidazione dello stesso e pertanto si assisterebbe a una sorta di conversione in partecipazione ordinaria.

Differenza tra partecipazioni a tempo e recesso

È importante capire la differenza che sussiste tra partecipazioni a tempo e diritto di recesso da una società. Mentre in quest’ultimo caso è necessario manifestare la espressa volontà di voler abbandonare e lasciare la compagine sociale, nelle partecipazioni sociali a tempo non deve essere precisato nulla, nel senso che al verificarsi dell’evento oppure al momento della scadenza, il socio non dovrà riconfermare la sua volontà di non far più parte della società, in quanto già previsto e stabilito in precedenza.

Quindi ciò comporta lo scioglimento automatico del rapporto sociale, in virtù della consapevolezza, al momento della sottoscrizione della partecipazione sociale dal notaio, delle caratteristiche che contraddistinguono la propria quota.

Partecipazioni a tempo: valore della liquidazione

Nel momento in cui scade il termine previsto per la propria partecipazione sociale, così come al verificarsi di un evento, il socio avrebbe diritto alla liquidazione della quota.

I soci tuttavia quando delineano il valore della liquidazione, hanno pochi limiti nella quantificazione in quanto è possibile che stabiliscano un ammontare preciso e predeterminato, così come è possibile che stabiliscano dei criteri di determinazione del valore di liquidazione, legati anche a fattori esterni, come l’andamento della società o indici di rendimento.

La sottoscrizione della partecipazione sociale a tempo dal notaio implica l’accettazione delle caratteristiche di tali quote e pertanto anche del valore che ne deriva dalla liquidazione.

Partecipazione sociale a tempo e perdite società

Una domanda che viene posta frequentemente è qual è la posizione del socio che partecipa temporaneamente alla società rispetto alle perdite. Queste ultime infatti incidono su tutti i soci in maniera proporzionale e in virtù della precarietà della qualifica di socio, ci si chiede se le perdite registrate possano incidere anche sulla sua posizione.

La risposta è positiva in quanto seppure la quota abbia delle sue peculiarità, presenta ugualmente le medesime caratteristiche delle altre quote, come ad esempio la partecipazione agli utili e, come vedremo adesso, il trattamento fiscale senza subire eccezioni. Quindi ciò significa che il socio a tempo accetta anche il rischio che il valore finale che può ricavare, al momento della liquidazione, sia inferiore rispetto al capitale investito.

Trattamento fiscale partecipazioni sociali a tempo

In virtù delle peculiari caratteristiche che hanno le partecipazioni a tempo, ci si è chiesti dal punto di vista fiscale cosa comportano.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito, prevedendo che i redditi derivanti dalla partecipazione sociale rappresentano dei redditi di capitale e pertanto saranno applicate le regole ordinarie di determinazione degli utili da partecipazione come sancito dall’art.47 del TUIR per la parte che eccede il valore fiscale della partecipazione, dato che i soci che sottoscrivono le partecipazioni a tempo dal notaio, sono delle persone fisiche che non esercitano attività di impresa.

Generalmente quando si parla di valore fiscale di una partecipazione sociale si intende il prezzo di sottoscrizione della partecipazione, che però può subire anche delle modifiche.

Le somme che quindi vengono distribuite ai soci titolari di partecipazioni a tempo che eccedono il valore della partecipazione, costituiscono a tutti gli effetti utili distribuiti, ossia redditi di capitali lordi soggetti a ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26%.

Preventivo notarile modifica statuto

Nel caso in cui si abbia la necessità di avere un preventivo notarile per la modifica dello statuto o come ad esempio nel caso dell’introduzione di una clausola statutaria che preveda una partecipazione sociale a tempo, è possibile richiederlo mediante la piattaforma di NotaioFacile.

Compilando il form offerto dal portale in breve tempo si potrà avere una risposta circa le spese da pagare in sede di rogito notarile, senza dover assumere alcun tipo di impegno ed entrando in contatto diretto con il notaio della propria zona.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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