Costituire o trasformare una società consortile dal notaio

Scopo della società consortile

Come costituire o trasformare una società consortile dal notaioCon la Legge n. 377/1976, il legislatore ha introdotto la possibilità di consentire ai consorzi di assumere la veste societaria, fermo restando lo scopo consortile. La norma, a cui fare riferimento, è l’art. 2615-ter del codice civile che disciplina appunto la società consortile.

La società consortile è una società caratterizzata dal fatto di svolgere la propria attività perseguendo esclusivamente fini consortili. È una particolare forma di consorzio che si avvicina a quello con attività esterna che sarà in seguito esaminato.

L’attività tipica del consorzio non ha come obiettivo la produzione di utili, ossia di guadagni da distribuire ai consorziati, ma quello di mantenere e fare aumentare il reddito dell’attività dei singoli imprenditori.

Per scopo consortile si intende il coordinare le attività dei soci imprenditori che ne fanno parte. Infatti, è necessario che tutti i soci che ne fanno parte abbiano la qualifica di imprenditori.

Disciplina della società consortile: società per azioni o società a responsabilità limitata?

La società consortile non ha una propria disciplina, ma si adatta alle norme valide per il modello societario adottato. La società consortile può assumere la forma di una società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) o di una società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata o società in accomandita semplice).

Come sopra precisato, la società consortile si caratterizza per il suo scopo, tipicamente consortile che si scontra con lo scopo delle società commerciali. Le società, sia di persone che di capitali, hanno come scopo la produzione degli utili da dividere tra i soci, mentre nell’ambito del consorzio si tende ad attribuire dei vantaggi a coloro che ne fanno parte.

C’è chi sostiene che la causa consortile sia prevalente rispetto al modello societario adottato e chi ritiene che, essendo una società, la disciplina tipica scelta prevalga sullo scopo consortile. Non è semplice contemperare le discipline in virtù degli scopi differenti che si intendono raggiungere. Per queste ragioni essendo complessa l’interpretazione, è necessaria la consulenza del notaio per comprendere quali clausole sia idonee o meno nell’ambito di una costituzione di una società consortile dal notaio.

 Esempi di compatibilità

 Il notaio al momento della costituzione della società o in caso di modifica dello statuto con inserimento di nuove clausole dovrà analizzare caso per caso la compatibilità dello scopo consortile con la struttura della società. Si pensi al caso in cui si voglia far subentrare all’interno della compagine sociale nuovi soci.

Lo scopo consortile tutela un interesse di categoria. Da ciò ne deriva una struttura aperta. Le società, invece, sono tendenzialmente a struttura chiusa. Per tali ragioni

L’interesse consortile è un interesse di categoria, con la conseguenza che il rapporto consortile è di regola un rapporto a struttura aperta; le società regolate nel titolo quinto sono organizzazioni a struttura chiusa. Di qui l’esigenza di una applicazione flessibile della disciplina societaria, mediante introduzione negli atti costitutivi di clausole contrattuali volte a comporre o superare il potenziale contrasto tra struttura societaria lucrativa e mutualità dell’impresa, nei limiti della compatibilità con norme inderogabili del tipo societario prescelto. Pertanto, nelle società di capitali sono ritenute ammissibili le clausole che prevedono la limitazione del diritto di opzione dei soci qualora l’aumento del capitale sia finalizzato all’ingresso di nuovi consorziati, essendo implicito nella natura consortile della società l’interesse sociale all’ingresso di nuovi consorziati, nonché le clausole che prevedono l’esclusione o il recesso dei soci che cessano di far parte della categoria di consorziati prevista dall’atto costitutivo. Tuttavia, non sono applicabili le norme del tipo societario prescelto che siano in evidente contrasto con le finalità consortili, quale ad esempio la norma che prevede l’unico azionista (società unipersonale): il carattere mutua­listico della società consortile esclude infatti che sia possibile realizzare l’oggetto sociale quando viene meno la pluralità dei soci.

Trasformazione in società consortile

Nel caso in cui una società intenda trasformarsi in una società consortile, viene definita trasformazione eterogenea. In questo caso sarà necessario rispettare alcune norme imposte dal legislatore.

In primo luogo, la trasformazione non potrà essere adottata se non con il consenso pari almeno a 2/3 degli aventi diritto al voto; in secondo luogo, è riconosciuto il diritto di recesso, ossia il diritto fuoriuscire dalla compagine sociale a chi è dissenziente all’operazione; in terzo luogo, è necessaria una relazione redatta dall’organo amministrativo che illustri le giustificazioni economiche e giuridiche dell’operazione. Infine, di fondamentale importante è modificare l’oggetto sociale, adeguando lo stesso allo scopo consortile. Una particolarità ulteriore da tenere in considerazione è la disciplina del recesso e dell’esclusione dalla società.

La trasformazione non ha effetto dalla sola iscrizione nel registro delle imprese, ma dovranno decorrere 60 giorni senza che nessuno dei creditori proponga opposizione. I creditori potranno anche essere tacitati nei loro diritti attraverso il pagamento di una somma di denaro o è possibile che questi ultimi prestino il consenso per atto pubblico all’operazione. Questo consenso può essere prestato prima o dopo o all’interno della stessa assemblea.

Altri tipi di consorzio: con attività interna ed esterna

Il consorzio è disciplinato negli articoli che vanno dal 2602 al 2615-ter del codice civile. Con il contratto di consorzio due o più imprenditori (sia persone fisiche, sia società) istituiscono un’organiz­zazione comune per la disciplina o per lo svolgi­mento di determinate fasi delle rispettive imprese. I singoli consorziati rimangono autonomi e liberi di opera­re, salvo quanto previsto dal contratto consortile. 

I consorzi possono essere con attività esterna e con attività interna.

Il consorzio con attività esterna ha soggettività giuridica, può quindi essere considerato un soggetto diritto autonomo, titolare di diritti che può assumere degli obblighi. Anche in questo caso tutti i soggetti che ne prendono parte sono degli imprenditori. Tale consorzio può entrare in contatto con i terzi.

Il consorzio con attività interna, invece, è un’associazione tra imprenditori che ha come scopo quello di regolamentare i rapporti e la disciplina tra consorziati. Le imprese consorziate partecipanti stabiliscono determinati obblighi che dovranno essere rispettati.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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