Morte socio di una società di persone
- Disciplina legale in caso di morte del socio di società di persone
- Diverse scelte praticabili dai soci superstiti
- Diversa previsione nei patti sociali
- Assunzione dell’obbligo di liquidare posto a carico dei soci
Disciplina legale in caso di morte del socio di società di persone
Nelle società di persone, nelle quali la persona del socio assume un ruolo fondamentale nelle dinamiche di impresa, la partecipazione sociale non è liberamente trasmissibile.La posizione di socio illimitatamente responsabile non è un “bene” trasmissibile a causa di morte, come sancisce chiaramente l’art. 2284 c.c., secondo il quale, salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che non preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano. Da tale norma si evince che l’unico diritto direttamente trasmissibile è il diritto di ottenere la liquidazione del socio defunto.
Questo credito può, poi, spettare all’erede o al legatario.
Contrariamente a quanto scrive la norma, il dovere di liquidare l’erede/gli eredi o il legatario è posto a carico della società, anche se i soci possono decidere già al momento della costituzione o con una modifica dei patti sociali che detto obbligo di liquidazione sia ripartito tra i soci.
Fa eccezione a quanto sopra detto il socio accomandante, che è limitatamente responsabile (cioè risponde dei debiti della società solo con il conferimento) e la cui quota sociale è ereditabile anche senza il consenso degli altri soci. Ciò si traduce nell’acquisto automatico e diretto a favore dell’erede o del legatario della qualità di socio, come previsto all’art. 2322 c.c..
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Diverse scelte praticabili dai soci superstiti
Abbiamo visto che la legge lascia ampia libertà, ai soci superstiti di una società di persone, sul da farsi dopo la morte di un socio. Le scelte sono fondamentalmente tre.
Liquidare
La liquidazione della quota è anche considerata una non scelta. In questo caso, i soci rispettano quanto prescritto dalla norma pagando al successore del socio morto un valore equivalente alla quota del socio defunto. Si deve stare attenti a questa scelta qualora la società abbia un grande valore, magari perché proprietaria di tanti beni immobili o di pochi immobili di pregio, ma allo stesso tempo abbia pochi soldi nelle casse sociali. Inoltre, la legge prevede un termine relativamente breve (6 mesi) per liquidare il successore.
Per sapere quanto debba essere liquidato, la legge richiede la redazione di una situazione patrimoniale della società.
Sciogliere la società
Lo scioglimento è la seconda opzione. I soci potrebbero decidere di mettere in liquidazione la società perché magari non vogliono più continuarla senza il socio defunto.
La liquidazione della società in questo caso avviene con la partecipazione dei soci superstiti, mentre i successori del socio defunto dovranno aspettare la fine della liquidazione per incassare il loro credito.
Continuazione della società con i successori
I soci, qualora pervenisse una richiesta in tal senso da parte del successore o dei successori del socio defunto, potrebbero anche decidere di continuare la società con questi soggetti, tutti o solo alcuni. Se viene fatta questa scelta, i soci superstiti e i successori devono recarsi da un notaio e formalizzare un negozio di continuazione.
Con questo atto, detto negozio di continuazione o di subingresso, i successori del socio defunto, tutti o solo quelli graditi ai soci superstiti, utilizzano il credito che avrebbero in caso di liquidazione per entrare all’interno della società. È, poi, possibile che i successori acquistino una quota in comproprietà oppure tante piccole quote in proprietà esclusiva.
Diversa previsione nei patti sociali
All’art. 2284 c.c. la Legge prevede che i soci, sia già dalla costituzione della società, sia in un momento successivo, attraverso la modifica dei patti sociali, possano prevedere una regola organizzativa diversa dallo scioglimento del rapporto sociale con conseguente liquidazione in denaro della quota ai successori.
Infatti, i soci possono decidere, con diverse intensità che la società continui con i successori del socio defunto. Queste clausole sono più comunemente riconosciute come clausole di continuazione. Ne esistono di tre tipi: facoltativa, obbligatoria e automatica.
Clausola di continuazione facoltativa
Con questa tipologia di clausola, gli altri soci superstiti rimangono obbligati a prestare il loro consenso alla continuazione della società con i successori, mentre gli eredi e i legatari possono decidere se continuare o non continuare la società. Pertanto, i soci sono obbligati a prestare il consenso al negozio di continuazione mentre gli eredi sono titolari di una facoltà
Clausola di continuazione obbligatoria
Con questa tipologia di clausola l’obbligo di continuare la società è posto sia sui soci che sugli eredi e legatari. Ma se questi ultimi non prestano il consenso alla continuano, gli altri soci dovranno accontentarsi solamente del risarcimento del danno.
Clausola di continuazione automatica
Con questa tipologia di clausola i soci stabiliscono preventivamente l’accettazione dell’eredità l’apertura della successione per il legatario comporti automaticamente l’assunzione della qualità di socio.
La clausola è stata oggetto di critiche. Seconda alcuni non sarebbe possibili infatti imporre a nessuno l’assunzione della responsabilità illimitata.
È stata, invece, ritenuta valida la clausola di continuazione automatica nel caso di morte del socio accomandante in quanto esso è socio limitatamente responsabile e quindi il successore rischia di perdere solo l’investimento e non tutto il suo patrimonio.
Assunzione dell’obbligo di liquidare posto a carico dei soci
Abbiamo visto prima, che contrariamente a quanto scritto nella legge, l’obbligo di liquidazione dei successori è posto a carico della società.
La volontà dei soci, però, può prevedere che l’obbligo di liquidazione sia posto a carico dei soci superstiti. I successori del socio defunto spetterà sempre il diritto alla liquidazione, ma al posto di ricevere la liquidazione dalla società, riceveranno il denaro dai soci ancora in vita.
Al fine di spostare l’obbligo di liquidazione come sopra visto, sono state create le clausole di consolidazione. Ci sono due tipi di consolidazione: pura e impura.
Questa tipologia di clausole non comporta però l’impossibilità di scegliere di sciogliere la società o di permettere il subentro in società dei successori del socio defunto.
Clausola di consolidazione pura
Questa clausola prevede che la quota del socio defunto si accresca (cioè venga divisa proporzionalmente) a favore degli altri soci superstiti senza l’obbligo di liquidare gli eredi del socio defunto. Questa tipologia di clausola è vietata, in quanto i soci decidono fin da subito la destinazione successoria di un bene. Ciò non è possibile, in quanto il testatore deve essere sempre libero di decidere che cosa fare con un proprio bene.
Clausola di consolidazione impura
Le clausole di consolidazione impura, invece, prevedono l’accrescimento di quota a favore degli altri soci superstiti con l’obbligo da parte di questi di liquidare gli eredi del socio defunto. Questa clausola è lecita.
Il limite di questa tipologia di clausola è che cedenti e cessionari devono essere determinati. Conseguentemente, la clausola deve far riferimento ai soci presenti al momento della stipulazione della clausola di consolidazione e non può riferirsi a quelli futuri. Ciò vuol dire che se un socio vende la propria quota ad altro soggetto, se non si modifica la clausola di consolidazione, il nuovo socio non sarà obbligato a liquidare i successori del socio defunto, in quanto ad esso si accrescerà la quota del socio defunto. Allo stesso modo, se il nuovo socio premuore agli altri soci, la sua quota non si consoliderà ai soci superstiti se non si aggiorna con il suo nome la clausola.