Dal notaio per uscire da una società di persone

Uscire dalla società: il ruolo del notaio

Dal notaio per uscire da una società di personeA differenza delle società di capitali, ossia delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata, nelle società di persone costituiscono modifiche dei patti sociali non solo le cosiddette modifiche oggettive (modifiche di clausole esistenti, introduzione di nuove clausole o soppressione di clausole), ma anche le modifiche soggettive (modifica del numero dei soci, variazione delle persone dei soci, modifica e nomina degli amministratori).

Il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci se non è previsto diversamente nel contratto sociale. Pertanto, tutte le parti dovranno recarsi dal notaio per modificare il contratto, nel caso in cui uno dei soci non intenda più far parte della società di persone, sia nella forma di società in accomandita semplice, sia nella forma di società in nome collettivo.

La modifica del contratto sociale deve essere pubblicizzata mediante l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Come poter uscire da una società di persone: il diritto recesso

Per uscire da una società di persone e non fare parte più della compagine sociale, il socio può esercitare il cosiddetto diritto di recesso unilateralmente, senza il consenso degli altri soci. L’esercizio di tale diritto determina lo scioglimento del rapporto sociale.

La comunicazione del diritto di recesso è immediatamente efficace nel momento in cui giunge a conoscenza degli altri soci ed, è proprio per questo, che viene definito atto recettizio. La volontà di abbandonare la società potrebbe anche derivare da dei comportamenti da cui si evinca la mancata volontà di continuare l’attività sociale, ma deve richiedere l’iscrizione nel Registro delle imprese in via suppletiva.

Tuttavia, la modifica della compagine sociale comporta una modifica dei patti sociali che andrà effettuata dinanzi al notaio.

Diverse modalità per uscire da una società di persone

Nella prassi notarile si distinguono diversi tipi di recesso, ossia diverse ragioni per cui poter esercitare il diritto di recesso e fuoriuscire dalla compagine sociale.

La prima ipotesi si determina quando la società è a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. La seconda ipotesi si verifica quando sussiste una giusta causa. La terza ipotesi, invece, si considera quando il contratto sociale lo consente, in quanto i soci abbiano espressamente previsto quando poter uscire dalla società.

Il recesso legale

La prima ipotesi che è possibile considerare, è il cosiddetto recesso legale, in quanto espressamente previsto dalla legge. Può accadere che la società abbia una durata indeterminata o per tutta la vita di uno dei soci. In questo caso il recesso può essere esercitato liberamente senza che ci siano altri presupposti (si parla in tal caso di recesso ad nutum)

È una norma nel nostro ordinamento inderogabile, ossia non è ammessa una previsione contraria, in quanto non è possibile ammettere dei vincoli che obblighino delle persone a essere vincolate perpetuamente a un contratto. In tal caso, la volontà di non far più parte della società, deve essere comunicata con un preavviso di almeno tre mesi agli altri soci secondo quanto stabilito dalla legge.

Nel contratto sociale i soci potrebbero anche essere prevedere un termine diverso dai tre mesi, ossia un termine maggiore. Nelle società in nome collettivo ciascun socio può sempre recedere dalla società dando preavviso a norma dell’art. 2285 c.c.

Il recesso legale per giusta causa

La seconda ipotesi di recesso è quello esercitato per giusta causa. Il problema consiste nel comprendere cosa si intenda per giusta causa. I giudici hanno individuato la giusta causa nel compimento ad esempio di attività particolarmente pericolose per l’attività sociale o in tutti i casi in cui vi sia un comportamento illegittimo da parte del socio che dovrà essere analizzato caso per caso. C’è chi sostiene che può rappresentare una giusta causa di recesso qualsiasi causa che impedisca la prosecuzione del rapporto (si pensi ad un caso di malattia, di trasferimento della sede, oppure di età avanzata).

Anche il contratto sociale potrebbe qualificare la cosiddetta giusta causa, rientrando sempre in questo ambito e non configurandosi come un’ipotesi di recesso convenzionale di seguito trattato.

Il recesso convenzionale

Il contratto sociale per volontà dei soci potrebbe prevedere delle cause di recesso Si parla, quindi, di recesso convenzionale. In questo caso si avranno dei presupposti diversi per poter abbandonare la società. I soci non potranno inserire nel contratto una clausola che riconosca la possibilità di sciogliere il rapporto sociale in qualsiasi caso arbitrariamente, ma sarà necessario indicare per quali cause e ragioni il socio possa lasciare la compagine sociale. In questo caso dovrà necessariamente essere prevista la disciplina sulle modalità per poter esercitare il recesso e sui termini di preavviso, in quanto non sono previsti dal legislatore.

La liquidazione del socio che recede dalla società

Nei casi in cui il rapporto si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto solo a una somma di denaro che rappresenti il valore della quota. Il socio uscente non può pretendere la restituzione dei beni che ha conferito in precedenza o al momento dell’atto costituivo. La liquidazione della quota è fatta in base a una situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento che considererà sia gli elementi del passivo che dell’attivo, ossia tutti i beni, i debiti e i crediti della società.

La liquidazione sarà ad opera ed a carico della società, che è la reale debitrice del socio uscente e non dei soci. Ciò determina che se la società non ha riserve, ossia non abbia denaro sufficiente per poter rimborsare il socio, si dovrà procedere alla riduzione del capitale sociale. La riduzione del capitale sociale costituisce una modifica del contratto sociale e richiede la presenza del notaio. Il notaio con atto pubblico notarile riceverà l’atto di modifica e provvederà a ridurre il capitale sociale, in base all’uscita del socio e alla sua partecipazione sociale.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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