Notaio: Il socio unico nelle società di persone

Quali sono le società di persone?

Notaio il socio unico nelle società di personeLe società di persone sono tre.

Le società semplici, che svolgono prevalentemente attività agricola o comunque attività non commerciale.

Le società in nome collettivo o snc,  sono caratterizzate dal fatto di essere le società a struttura più semplice per svolgere attività commerciale.

Le società in accomandita semplice o sas,  che si differenziano dalle società in nome collettivo per avere due tipologie di soci: i soci accomandanti e i soci accomandatari, dove solo questi ultimi possono essere nominati amministratori poiché illimitatamente responsabili, mentre i primi sono solo soci di capitale limitatamente responsabili.

Quali sono le caratteristiche delle società di persone?

Le società di persone hanno due caratteristiche fondamentali. La prima caratteristica è la responsabilità illimitata. Il socio, infatti, è obbligato a pagare gli eventuali debiti della società con tutto il proprio patrimonio, salvo che non rivesta la qualifica di socio accomandante, poiché in questo caso il socio risponde dei debiti nei limiti di quanto ha conferito in società in sede di costituzione.

La seconda caratteristica è la necessaria pluralità dei soci. Questa caratteristica è più evidente nelle società in accomandita semplice dove è necessaria la presenza sia di soci accomandanti sia di soci accomandatari.

Casi per i quali si può rimanere soci unici di società di persone

Perché si rimane soci unici? I casi in cui si rimane soci unici sono pochi: la morte degli altri soci, il recesso degli altri soci oppure un socio acquista con una o più cessioni di quote le partecipazioni degli altri soci.

Cosa succede se rimane un solo socio?

La figura del socio unico nelle società di persone non è prevista come soluzione a lungo termine.

Il venir meno della pluralità dei soci comporta lo scioglimento della società se questa situazione se si protrae per sei mesi senza che l’unico socio superstite provveda a ricostituire la pluralità dei soci.

Il contratto sociale può prevedere un termine più breve per ricostituire la pluralità dei soci o escludere la possibilità di ricostituirla - obbligando lo scioglimento - ma non può essere previsto un termine più lungo di sei mesi

Da notare che durante i sei mesi intermedi, dove di fatto esiste un socio solo, non si verifica alcuna delle conseguenze connesse allo scioglimento della società. Di fatto, il socio superstite può proseguire l’attività sociale, ed i suoi poteri non sono limitati. Ciò vale per le società semplici e in nome collettivo, ma non per le società in accomandita semplice nel caso in cui il socio superstite sia un socio accomandante, il quale potrà svolgere solo attività di ordinaria amministrazione come amministratore provvisorio.

Cosa succede se non si ricostituisce la pluralità dei soci nel termine di sei mesi?

Qualora non si ricostituisca la pluralità dei soci nel termine di legge o quello previsto dai patti sociali, la società entra automaticamente in scioglimento.

Lo scioglimento della società non è però definitivo. Sembrerebbe preferibile aderire a chi sostiene che sia possibile revocare lo stato di liquidazione anche successivamente allo spirare del termine dei sei mesi. La legge richiede, infatti, la ricostituzione della pluralità dei soci per evitare lo scioglimento e non l’estinzione della società.

Al fine di evitare il pericolo che il socio, lasciando trascorrere il termine di sei mesi, continui a svolgere attività d’impresa come se niente fosse, mantenendo in vita una società di persone uni personale in chiara violazione della Legge, il Legislatore ha previsto come soluzione la cancellazione d’ufficio della società.

Altra conseguenza che può capitare è poi il blocco del conto corrente della società. Spesso le Banche richiedono periodicamente una visura aggiornata della società. Se risulta che la società è in scioglimento senza però aver nominato un liquidatore, questa si protegge da eventuali contenziosi con i creditori della società, bloccando il conto fino a quando non viene nominato un liquidatore o si è eliminata la causa di scioglimento.

Cosa si deve fare quando si rimane unico socio in società di persone?

Salvo che non si voglia cessare del tutto l’attività imprenditoriale e quindi sciogliere e liquidare la società, le soluzioni per continuare la società possono essere la ricostituzione della pluralità dei soci oppure la trasformazione.

Ricostituzione della pluralità dei soci

La ricostituzione della pluralità dei soci può essere gestita con due tecniche contrattuali. La prima tecnica è costituita dalla cessione di parte della quota; la seconda è costituita da un aumento del capitale sociale, offrendo l’aumento ad un terzo estraneo che sottoscrive l’aumento e diviene socio.

Trasformazione della società

Un’altra soluzione giuridica potrebbe consistere nella trasformazione della società di persone uni personale in impresa individuale, oppure in società di capitali uni personale, come una S.r.l..

L’impresa individuale è composta da un soggetto unico per propria natura, mentre per le società di capitali la Legge prevede esplicitamente la possibilità che essa sia costituita da parte di un unico socio.

C’è una soluzione considerabile migliore?

La risposta non può essere che no. Ogni soluzione ha i suoi pregi e i suoi difetti. Ad esempio: la cessione di quota, se avviene al valore nominale, cioè per l’esatto valore del capitale sociale ceduto, non comporta plusvalenza, cioè profitto. Nel caso in cui, invece, la cessione di quota avvenga al valore di mercato della quota sociale, la cessione genera plusvalenza, quindi profitto, che aumenta l’imponibile nella tassazione dei redditi persona fisica venditrice.

Anche la trasformazione, seppur operazione potenzialmente neutra, in quanto si cambia veste alla società, fiscalmente potrebbe generare plusvalenze, soprattutto perché, se la trasformazione comporta assunzione della forma giuridica in società di capitali, è necessario produrre al notaio una perizia di stima, che potrebbe avere l’effetto di rivalutare il valore della società.

Probabilmente, la soluzione fiscalmente più neutra è essere l’aumento di capitale, anche se potrebbe comportare una distribuzione di ricchezza della società in favore del socio entrante, non supportata da un investimento di capitale proporzionato al valore della società.

Come prendere la decisione migliore?

Sicuramente, per poter decidere nel modo più adeguato possibile è giusto far affidamento sui consigli del notaio di fiducia e del proprio commercialista, che possono valutare le opportunità più idonee caso per caso, in base alla situazione oggettiva della società.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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