Come risolvere contrasti societari dal notaio
- Controversie tra soci e società: cosa fare dal notaio
- Differenze tra arbitrato comune e arbitrato societario
- A quali società si applica la clausola compromissoria
- Quali controversie possono essere risolte con l’arbitrato societario
- Come si inserisce una clausola compromissoria dal notaio
- Come si adeguano le vecchie clausole compromissorie
- Quali controversie societarie non possono essere affidate agli arbitri
- Cosa deve prevedere la clausola compromissoria
Controversie tra soci e società: cosa fare dal notaio
Non sempre all’interno della società vi è un’unanimità di veduta sulla politica societaria da attuare per raggiungere lo scopo sociale e gli obiettivi prefissati.
Nel corso dell’attività sociale, infatti, possono sorgere delle controversie tra i soci o tra i soci e la società. Per evitare che queste possano determinare uno stallo nelle attività decisionali e che si ricorra al Tribunale per risolvere tali problematiche, il legislatore ha dato la possibilità ai soci di inserire delle clausole statutarie che consentano di affidare a degli arbitri o a un arbitro la decisione delle controversie. Iniziare un processo potrebbe richiedere molto tempo anche in relazione alla sua conclusione e all’ottenimento di un verdetto finale. Per tali ragioni sempre più spesso si ricorre alla clausola cosiddetta compromissoria, che snellisce il procedimento di risoluzione degli attriti tra i soci.
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Differenze tra arbitrato comune e arbitrato societario
Tra l’arbitrato comune previsto nel codice di procedura civile e l’arbitrato societario esiste una differenza con riferimento ai soggetti che possono nominare l’arbitro o gli arbitri.
Nell’arbitrato societario gli arbitri devono essere nominati da soggetti estranei alla compagine sociale, ciò vuol dire che i soci non possono nominare coloro che dovranno decidere sulla controversia. Nel caso, invece, in cui le parti vogliano inserire una clausola compromissoria nell’ambito contrattuale, gli arbitri possono essere nominati dalle parti e in mancanza dal Presidente del Tribunale.
A quali società si applica la clausola compromissoria
Uno dei problemi da affrontare attiene all’ambito di applicazione della disciplina dell’art. 34 del decreto n.5/2003, ossia della possibilità di introdurre una clausola compromissoria nello statuto sociale. L’art. 34 si esprime in maniera generica “atti costitutivi delle società”, ad eccezione delle società che fanno ricorso al capitale di rischio, ossia quelle società che emettono azioni in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in maniera rilevante.
Il motivo per il quale tali società sono escluse risiede nel tipo di soci che prendono parte a tali compagini sociali, rappresentato da investitori e risparmiatori che non hanno interesse a una partecipazione diretta alla gestione societaria. Nella maggior parte dei casi tali soci non sono a conoscenza neanche dell’atto costitutivo o dello statuto.
L’orientamento prevalente è unanime nell’ammettere la clausola compromissoria sia nelle società di capitali che nelle società di persone. Quando la norma parla di atto costitutivo fa riferimento all’atto costitutivo di qualsiasi tipo sociale ad eccezione di quanto sopra specificato.
Quali controversie possono essere risolte con l’arbitrato societario
Per comprendere quando è possibile inserire una clausola di arbitrato nello statuto sociale è opportuno conoscere quali siano le controversie che possano essere affidate al giudizio di un arbitro. Può ad esempio accadere che una clausola statutaria non sia di facile interpretazione e che possa avere diverse letture.
Le controversie, cui solitamente si fa riferimento, devono avere ad oggetto diritti disponibili come stabilito dal legislatore. Quando si parla di diritti disponibili si intendono diritti che attengono a delle posizioni giuridiche di cui i titolari possono disporre. In tal caso è assolutamente consigliato rivolgersi ad un notaio per una consulenza in quanto potrà illustrare quali sono le controversie che possono essere affidate agli arbitri, analizzando caso per caso le richieste dei soci.
Quali controversie societarie non possono essere affidate agli arbitri
La legge parla di diritti disponibili, da ciò ne deriva che alcune tematiche non possono essere affidate alla decisione di arbitri. Infatti, anche i giudici spesso si sono espressi in merito affermando che alcune controversie derivanti da delibere di assemblee dei soci non possono essere sottoposte al vaglio del collegio arbitrale.
Tra queste rientrano l’approvazione del bilancio, lo scioglimento della società e tutte le questioni attinenti alla copertura eventuale di perdite a seguito di azzeramento del capitale e successiva ricostituzione dello stesso. Si pensi al caso in cui le perdite siano superiori alla cifra del capitale andando al di sotto dello zero e non ci sia accordo tra i soci sula natura dei provvedimenti da adottare.
Inoltre non può essere affidato a un arbitro la controversia che può sorgere per la nomina o revoca del liquidatore. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
Come si inserisce una clausola compromissoria dal notaio
Per introdurre una clausola compromissoria bisogna recarsi dal notaio per modificare lo statuto. I soci tuttavia potrebbero anche decidere di inserirla al momento dell’atto costitutivo. Nel caso in cui decidano di inserirla in un momento successivo sarà necessario adottarla seguendo le regole del modello societario adottato.
Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. Il quorum deliberativo non può essere derogato, quindi i soci non possono decidere di introdurre una clausola compromissoria con maggioranze inferiori ai due terzi del capitale sociale.
Cosa deve prevedere la clausola compromissoria
La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.
Le parti vengono private della facoltà di nominarsi il proprio arbitro e ciò rappresenta una delle principali deroghe alla normativa comune. E’ una norma introdotta con lo scopo di prevenire ipotesi di paralisi dell’arbitrato (arbitrati multiparti).
Come si adeguano le vecchie clausole compromissorie
La legge non prevede come adeguare le clausole compromissorie alla riforma del diritto societario. Diversi sono stati gli orientamenti in merito: c’è chi riteneva che fossero da considerarle nulle, chi invece le riteneva ugualmente valide e chi invece riteneva vi fosse una sostituzione automatica delle vecchie clausole con la nuova disciplina. Affidarsi anche in questo caso al notaio per avere la situazione più chiara è la soluzione più prudente e saggia.
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