Come uscire dalla Società per Azioni: il recesso
- Cos'è il diritto di recesso
- Tempi e modi per recedere
- Il recesso ad nutum: nozione
- Il notaio e le clausole statutarie del recesso nella s.p.a.
- Quali sono le cause del recesso dalla s.p.a.
- E' possibile prevedere il recesso ad nutum nella s.p.a. a tempo determinato?
Cos'è il diritto di recesso
Il diritto di recesso nella società per azioni è disciplinato dall'art. 2437 del Codice Civile e nasce dall'esigenza di bilanciare l'interesse della società rappresentato dalla maggioranza dei soci con l'interesse del singolo socio di minoranza discorde. Le cause di recesso, più precisamente, nascono da una decisione assembleare alla cui approvazione il socio recedente non ha contribuito perchè assente, dissenziente ovvero astenuto in considerazione della deliberazione. Il primo comma, infatti, espressamente afferma che hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni.
Il recesso è un negozio giuridico unilaterale del socio che vuole sciogliere il suo rapporto sociale.
Prima della riforma societaria del 2003 il diritto di recesso era previsto per soli pochi casi tassativi quali il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione e il trasferimento della sede sociale all'estero. Il sistema di liquidazione della partecipazione azionaria, inoltre, comportava il pagamento al socio recedente di una somma normalmente inferiore al valore reale delle azioni per le quali il recesso era effettuato (funzione punitiva).
L'idea di fondo era il timore che il recesso del socio potesse comportare un impoverimento della società compromettendo l'integrità del patrimonio sociale. Con il D.Lgs. 6/2003 si è superata questa idea tanto che le cause di recesso sono state ampliate.
Quali sono le cause del recesso dalla S.p.a.
Le cause di recesso si distinguono in legali e statutarie. Le prime, a sua volta, si distinguono in inderogabili (primo comma dell'art. 2437 c.c.) ovvero previste tassativamente dalla legge e non modificabili e derogabili (secondo comma), che seppur previste dalla normativa possono essere modificate dallo statuto. Le cause di recesso statutarie sono cause ulteriori che ciascuna società può disciplinare accuratamente nello statuto.
Vale precisare che solo per le cause di recesso legali ed inderogabili il socio possa recedere anche parzialmente. Nel caso di recesso per cause diverse (quali ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2437 c.c.) non è ammesso un esercizio del diritto limitato solo a parte delle azioni.

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Tempi e modi per recedere
L'art. 2437-bis del Codice Civile disciplina i termini di esercizio del diritto di recesso, facendo una distinzione a seconda che il fondamento dello stesso sia una delibera ovvero un fatto.
Nella prima ipotesi, il recesso va esercitato entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima; se, al contrario, il recesso deriva da un fatto, esso può essere esercitato entro 30 giorni dalla conoscenza che del fatto ha avuto il socio.
Vale precisare che tali termini di decadenza possono essere derogati ampliandoli escludendo che possano, invece, essere ridotti per le cause di recesso inderogabili.
Al comma 1 dell'articolo richiamato vengono indicate le modalità di esercizio del diritto di recesso, stabilendo che esso va effettuato con lettera raccomandata da spedirsi alla società nei termini indicati (lo statuto, comunque, può prevedere anche modalità diverse). La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, il suo domicilio, il numero e la categoria di azioni per le quali viene esercitato il recesso, essendo possibile, come visto più sopra, che il recesso possa esercitarsi anche per una sola parte di azioni.
Vale solo un cenno all'ultimo comma dell'articolo citato per dire che il recesso non può essere esercitato e se già esercitato, è privo di efficacia, se entro 90 giorni la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
Il recesso ad nutum: nozione
Il recesso ad nutum è previsto al comma 3 dell'art. 2437 del Codice Civile ove espressamente si dice che se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno 180 giorni. Lo statuto può prevedere anche un termine maggiore ma non superiore all'anno.
Quando si parla di recesso ad nutum ci si riferisce al caso in cui il socio possa uscire dalla società liberamente ed indipendentemente da una delibera assembleare che non condivida, purchè con congruo preavviso.
Questo ampliamento del recesso reso più facile per il socio, diversamente dal passato, è dato dal fatto che il capitale sociale oggi svolge un ruolo meno determinante (importo inferiore del capitale sociale in fase di costituzione). Oltremodo quello che era il timore dell'impoverimento della società in conseguenza della liquidazione della quota del socio recedente, oggi è per così dire superato, con la previsione di possibilità alternative alla riduzione del capitale sociale, come la facoltà di offrirle in opzione agli altri soci o collocarle presso terzi ovvero anche l'acquisto delle azioni proprie mediante riserve disponibili (art. 2437 quater c.c.). Tutto questo ha relegato la convocazione dell'assemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale o per lo scioglimento della società quale ultimo passo da valutare solo dopo che si siano considerate le soluzioni prospettate più sopra.
Alla luce di tutto questo, si è posto il dubbio se una clausola statutaria possa prevedere il recesso ad nutum del socio anche in caso di S.p.A. a tempo determinato.
E' possibile prevedere il recesso ad nutum nella S.p.A. a tempo determinato?
Recentemente, in virtù anche di quanto analizzato fin qui, una sentenza della Corte di Cassazione, precisamente la n. 2629 del 2024, ha precisato che un socio di una società per azioni non quotata può recedere dalla stessa quando desidera, ottenendo la liquidazione delle sue azioni al valore corrente anche nel caso la società sia a tempo determinato.
La pronuncia della Suprema Corte ha riformato una decisione del Tribunale di Cagliari che aveva ritenuto nulla la clausola statutaria che permetteva ai soci di una S.p.A. non quotata di recedere liberamente senza dover fornire motivazioni. La Corte di Cassazione, in definitiva, ha formulato un principio di diritto affermando che, diversamente da quanto affermato dal tribunale, è lecita la clausola statutaria di una società per azioni che non fa ricorso al mercato di capitale di rischio, la quale, ai sensi dell'art. 2437, comma 4 c.c., preveda, quale ulteriore causa di recesso, la facoltà dei soci di recedere dalla società ad nutum con un termine di congruo preavviso.
Il notaio e le clausole statutarie del recesso nella S.p.A.
Alla luce di quest'ultima decisione della Suprema Corte emerge come sia importante affidarsi ad un notaio per la redazione di clausole ad hoc per la società, con particolare attenzione alle disposizioni inerenti il recesso del socio.
Constatato che il diritto di recesso oggi non spetta ai soci solo in presenza di decisioni assembleari non condivise ma anche in altri casi liberamente stabiliti nello statuto della società, il notaio potrà redigere delle clausole statutarie chiare e precise che rispecchino al meglio le esigenze societarie specifiche e concrete e a norma di legge anche in virtù delle ultime novità giurisprudenziali.