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L'attestato di prestazione energetica, un documento indispensabile per la compravendita immobiliare

L'attestato di prestazione energetica, un documento indispensabile per la compravendita immobiliare

L’attestato di prestazione energetica certifica il fabbisogno energetico di un edificio, dal 2009 è obbligatorio in fase di compravendita e dal 2010 anche in caso di locazione

L’attestato di prestazione energetica o APE è un documento che certifica le caratteristiche energetiche di un edificio, dal 2009 è uno dei documenti richiesti in fase di compravendita di un immobile e dal 2010 è richiesta anche in caso di locazione.

Perché è tanto importante?

In primo luogo perché certifica l’appartenenza dell’edificio ad una classe energetica che è uno dei fattori che concorrono a definire il prezzo dell’immobile. Le classi energetiche sono dieci e sono indicate con le lettere dell’alfabeto: più alta è la lettera minore è il consumo energetico, più l’abitazione è efficiente in termini di risparmio energetico.

Per esempio un’abitazione in classe A vale di più di una casa in classe G, a parità di metratura e localizzazione.

Inoltre contiene informazioni sul consumo energetico globale dell’edificio e sui singoli impianti, i calcoli che sono stati eseguiti, la descrizione dell’edificio, e le raccomandazioni del tecnico sugli interventi possibili per migliorare ulteriormente l’efficienza energetica.

Oltre a ciò è indispensabile per accedere alle agevolazioni fiscali sugli interventi per il miglioramento energetico, come ad esempio il superbonus 110%.

L’attestato di prestazione energetica deve essere redatto da un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti i cui requisiti sono individuati dal D.P.R 75/2013. Per fare qualche esempio: sono abilitati alla redazione dell’Ape gli ingegneri civili e gli architetti iscritti agli albi, ed i geometri, a certe condizioni.

Una volta redatto l’Ape va spedito alla regione e consegnato entro 15 giorni al committente.

Tutti gli edifici devono avere l’Attestato di prestazione energetica?

Devono averlo gli edifici di nuova costruzione, intesi come da costruire o il cui permesso a costruire è stato chiesto dopo il 2005; gli edifici ristrutturati e gli edifici pubblici, sia ad uso pubblico che di proprietà pubblica.

Inoltre, come abbiamo detto, devono avere l’Attestato di prestazione energetica gli edifici ad uso abitativo oggetto di compravendita o nuova locazione. Sono esclusi i ruderi e i fabbricati “al grezzo” purché nell’atto notarile si dichiari esplicitamente una di queste due condizioni.

L’APE è solo uno dei documenti da allegare all’atto di compravendita

Abbiamo visto che l’Attestato di prestazione energetica è un documento indispensabile per procedere alla compravendita o alla locazione di un immobile, ma non è il solo.

Prima di arrivare all’atto di rogito con cui un bene immobile passa di proprietà, il Notaio incaricato di redigerlo dovrà effettuare una serie di controlli preventivi sull’edificio che comprendono anche la richiesta dell’Ape.

I controlli preliminari possono essere distinti in controlli che potremmo definire classici e in controlli di nuova imposizione. Tra i controlli classici rientrano l’accertamento dell’identità delle parti coinvolte, la verifica dell’inesistenza di ipoteche o altri vincoli come i pignoramenti sull’edificio oggetto della compravendita, l’individuazione del regime fiscale. È infatti in questa fase che si verifica la possibilità per l’acquirente di accedere o meno ai requisiti per ottenere le agevolazioni fiscali legate alla prima casa.

Tra i controlli di nuova generazione, cioè in vigore da meno tempo dei precedenti, vanno invece annoverati la conformità catastale, la prestazione energetica e l’osservanza delle norme antiriciclaggio per i pagamenti. 

In caso di abitazione in un condominio è richiesta anche una copia del regolamento del condominio e l’attestazione da parte dell’amministratore del regolare pagamento delle spese condominiali da parte del venditore che deve informare anche sulle eventuali spese straordinarie già deliberate o su contenziosi tra condomini in essere.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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