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Costituire una società tra avvocati dal notaio

Notaio per la società tra avvocati

Probabilmente non tutti sanno che una delle professioni legali più numerose e gettonate, ovvero quella dell’avvocato, può essere svolta anche sotto forma di società.

Nello specifico, infatti, esiste proprio una disciplina apposita e assestante, da tener presente nel caso in cui si decida di costituire una società tra avvocati dal notaio. Vediamo meglio quali sono le caratteristiche principali per scegliere in modo consapevole.

Che cos’è la società tra avvocati

La società tra avvocati è un tipo particolare di società, nello specifico rappresenta una fattispecie di società fra professionisti. Questo, però, non significa che sia una tipologia differente e autonoma, rispetto alle solite categorie sociali alle quali siamo abituati.

Infatti, a seconda dello scopo perseguito, e della volontà dei singoli professionisti, si può scegliere di impostare la società tra avvocati come una società di persone, una società di capitali o anche come una società cooperativa. Le regole più particolari che devono essere tenute in considerazione, sono elencate all’interno di un’apposita normativa di legge: eccole nel dettaglio.

Come si può costituire una società fra avvocati dal notaio

Dal momento che si tratta di una società, appartenente ai classici gruppi sociali, in via obbligatoria in certi casi, ed in via prudenziale per altri, la costituzione avviene (o può avvenire) ad opera del notaio. All’interno della denominazione sociale, deve essere espressamente indicata la dicitura “società tra avvocati”.

Dopo aver stipulato l’atto di costituzione con la presenza di tutti i soci interessati, la società tra avvocati è soggetta a una particolare tipologia di pubblicità.

Infatti deve essere iscritta all’interno di un’apposita sezione dell’albo tenuto dall’ordine degli avvocati, nella cui circoscrizione ha sede la stessa società. All’interno di questa sezione è anche disponibile un elenco della compagine sociale, che deve avere dei requisiti tecnici ben determinati.

Chi può partecipare alla società

Visto che la società tra avvocati è specifica in relazione ad un tipo ben determinato di professione intellettuale, è richiesto che i soci abbiano la qualifica di avvocati.

In merito, però, vanno compiute delle precisazioni. In primo luogo non è solo necessario avere la qualifica di avvocato, inteso come titolo acquisito essendo stati dichiarati idonei all’esame per l’esercizio della professione forense. È infatti obbligatorio che si tratti di un professionista avvocato che sia effettivamente iscritto all’interno dell’apposito albo.

In secondo luogo, tuttavia, non è obbligatorio che tutti i soci abbiano la qualifica di avvocato, ma l’essenziale è che lo siano almeno i due terzi del capitale sociale e dei soggetti aventi diritto al voto: questo perché si vuole che la componente soggettiva e con la maggioranza del potere decisionale rivesta questa specifica qualifica. Altrimenti, va da sé, il fatto che verrebbe meno la natura stessa di società tra avvocati, essendo più opportuno, eventualmente, ricorrere ad altre tipologie facenti parte del diritto societario.

Relativamente alla minoranza dei soci che possono partecipare, si tratta di soggetti che possono essere professionisti iscritti in albi di altre professioni.

Chi non può partecipare alla società fra avvocati

Come si deduce dalle considerazioni appena fatte, non è possibile che sia ammesso a partecipare ad una società fra avvocati una persona che non svolga alcun tipo di professione. Inoltre, qualora il soggetto sia iscritto all’albo, ma venga dallo stesso successivamente sospeso, radiato o cancellato, verrà escluso dalla società fra avvocati.

Cosa succede se partecipano non professionisti

I requisiti di partecipazione alla società per avvocati non possono essere derogati per volontà delle parti, e nemmeno per apposita clausola inserita in statuto, proprio perché si tratta di una normativa di legge che persegue una determinata ragione. Dunque qualora tali condizioni soggettive non vengano rispettate, o vengano meno le proporzioni di partecipazione sopra indicati, il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società, può procedere alla cancellazione della stessa, visto che il mancato rispetto di questa regola costituisce causa di scioglimento della società. Bisogna precisare che i soci hanno, comunque, sei mesi di tempo per evitare scioglimento e successiva cancellazione, adeguandosi alle prescrizioni di legge.

Chi può amministrare la società

A seconda della tipologia sociale scelta, si applicherà l’apposita normativa del codice civile sull’amministrazione della società fra avvocati. L’aspetto dell’amministrazione è molto importante, sia perché riguarda la gestione interna di tutti gli aspetti sociali, sia perché riguarda anche la rappresentanza, ovvero chi agisce all’esterno a nome della società stessa. Ecco che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta dai soci avvocati, ed in generale non è possibile che facciano parte dell’organo amministrativo persone estranee (come è invece previsto in generale per le altre società).

Perché conviene costituire una società fra avvocati

Costituire una società fra avvocati rappresenta una scelta conveniente sotto diversi aspetti.

Qualora si scelga la tipologia sociale adatta, si potrà beneficiare di un investimento senza il rischio di esporsi ad una responsabilità illimitata, pur nel rispetto delle norme previste dal codice deontologico di appartenenza. Va però precisato che il singolo professionista, pur non rispondendo necessariamente in modo autonomo relativamente all’aspetto economico, è personalmente responsabile per la prestazione professionale eseguita nell’esercizio del suo incarico. Inoltre, il vantaggio di unire più professionisti, che, seppur operanti nel medesimo settore, possono essere specializzati in discipline diverse, può essere anche economico, in termini di differenziazione e di aumento della percentuale numerica dell’utenza.

Quanto costa la costituzione di una società tra avvocati

Relativamente ai costi, bisogna dire che non è poi cosi semplice predeterminarli. Infatti ciascuna categoria sociale ne ha di propri e di differenti, senza dimenticare di considerare, nel complesso, oltre alle spese connesse alla nascita della società e alla sua iscrizione, anche l’onorario da corrispondere al notaio scelto per l’atto di costituzione.

Non bisogna dimenticare che comunque è sempre consigliabile sentire il parere del professionista notarile, ben prima di arrivare all’atto di costituzione, così da verificare il preciso rispetto dei presupposti e analizzare le reali intenzioni dei futuri soci.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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