Ecco cosa sapere sull'obbligo di dotarsi di una PEC da parte degli amministratori di società come previsto dalla nuova norma introdotta dalla legge di Bilancio all'art. 1 comma 860
- Legge di bilancio 2025 e pec amministratori
- Se l'amministratore è già in possesso di una propria pec? cosa deve fare?
- Amministratore senza pec: ci sono sanzioni?
- Criticità della norma: in attesa di indicazioni ministeriali
- L'obbligo è solo per le nuove iscrizioni di società o anche per modifiche a società già costituite?
- Ruolo del notaio per costituzione e modifica società
- Qual è lo scopo della legge?
- Da quando è obbligatorio per l'amministratore di società dotarsi di una pec personale?
- Camere di commercio e orientamenti per pec amministratori
Legge di Bilancio 2025 e pec amministratori
La legge di bilancio 2025 all'art. 1 comma 860 ha introdotto l'obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria di dotarsi di un proprio domicilio di posta elettronica certificata.
Nella norma si parla proprio di domicilio digitale e per trovare una definizione del termine occorre ricercare la nozione al Codice dell'amministrazione digitale ove, all'art. 1, comma 1, lett. n-ter, si precisa che lo stesso è "un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato".
Qual è lo scopo della legge?
Con l'introduzione di questo obbligo si vuole garantire un modo di comunicare ufficiale, tracciabile e sicuro tra le imprese da un lato e la pubblica amministrazione dall'altra parte.
La PEC, infatti, assicura la data e l'ora di invio e di ricezione e, per di più, garantisce l'integrità del suo contenuto, che assume valenza legale proprio come la raccomandata con ricevuta di ritorno.

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Se l'amministratore è già in possesso di una propria PEC? Cosa deve fare?
Può essere il caso in cui l'amministratore già possegga una propria PEC personale perchè, magari, è un libero professionista.
In questo caso non sembrerebbe tenuto ad attivarne un'altra ma dovrà comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo già esistente.
Nel caso contrario, non sia già in possesso di un proprio domicilio digitale, dovrà attivarne uno e comunicarlo al Registro sopra menzionato.
Qualora, ancora, l'amministratore sia impegnato in diverse società, deve ritenersi possibile l'utilizzo di un'unica PEC personale e non di tanti indirizzi PEC quanti sono gli incarichi.

Amministratore senza pec: ci sono sanzioni?
Sul punto la normativa non è per nulla chiara in tema di sanzioni nel caso di inadempimento all'obbligo previsto per l'amministratore di società.
Mancando chiarimenti ufficiali in merito si potrebbe pensare di applicare le sanzioni previste per il mancato adempimento di dotarsi di PEC da parte delle imprese, ovvero da 206 a 2.064 euro per le società e da 30 a 1.548 euro per le ditte individuali. Questi importi variano anche in base alla tipologia e alla dimensione dell'impresa.
Ad oggi sul punto alcune Camere di Commercio, non essendoci una soluzione sanzionatoria certa, propendono per la sospensione della pratica per permetterne la successiva regolarizzazione ed evitare, quindi, il rifiuto dell'iscrizione. Ciò lo vedremo meglio più avanti.
Criticità della norma: in attesa di indicazioni ministeriali
Come detto la norma sta creando diverse perplessità. Il fatto di stabilire l'obbligo di una PEC personale per l'amministratore di società quando già la stessa è richiesta per la società stessa, sembrerebbe creare delle complessità amministrative, soprattutto per le forme societarie con numerosi membri nel consiglio di amministrazione (basti pensare che tutti sarebbero obbligati a comunicare il loro indirizzo PEC).
Da quando è obbligatorio per l'amministratore di società dotarsi di una PEC personale?
Anche in questo caso non si può rispondere con certezza dal momento che non è chiaro se l'obbligo si applica solo agli amministratori delle società costituite a partire dall'1 gennaio 2025, ovvero anche per quelle già esistenti.
Ad una prima applicazione ed in attesa dell'emanazione di nuove disposizioni, che chiariscano i tempi di comunicazione, l'indirizzo PEC personale di ciascun amministratore pare essere essenziale solo in presenza di nuova iscrizione della società al Registro Imprese anche se restano da chiarire gli obblighi, i tempi ed i modi di comunicazione degli indirizzi degli amministratori delle società già iscritte prima di tale data.
Camere di commercio e orientamenti per pec amministratori
Se si consultano vari siti delle Camere di Commercio si possono trovare indicazioni nello stesso senso di quanto sopra esposto.
Tra queste è il caso di porre l'attenzione sulla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi che è intervenuta sul punto in due momenti diversi.
Nei primi giorni del 2025 ha accentrato l'attenzione sulla necessità di comunicare il domicilio digitale degli amministratori o dei liquidatori nelle pratiche presentate al Registro delle Imprese a partire dal 1° gennaio 2025, sia che si riferissero ad una prima iscrizione come anche si riferissero a modifiche relative a società già iscritte, riguardanti le figure degli amministratori.
In seguito, come si può vedere nell'Avviso pubblicato in data 14 gennaio 2025, la Camera di Commercio ha cambiato il tenore, ritenendo che, in fase di prima applicazione ed in attesa di eventuali indicazioni ministeriali, fosse obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli amministratori nelle domande inviate dal 1° gennaio 2025, nello specifico, relative:
- all'iscrizione della nomina unitamente all'atto costitutivo di società di capitali;
- all'iscrizione dell'atto costitutivo di società di persone.
Qualora la domanda fosse carente dell'indicazione della PEC degli amministratori è prevista la sospensione della pratica per permettere la regolarizzazione ed evitare, perciò, il rifiuto dell'iscrizione.
La stessa Camera di Commercio, nell'avviso, si riserva di fornire eventuali ed ulteriori chiarimenti al riguardo, tenendo proprio conto delle indicazioni che saranno fornite da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
L'obbligo è solo per le nuove iscrizioni di società o anche per modifiche a società già costituite?
Vale precisare che, come sopra descritto, stante il parere della Camera di Commercio, l'obbligo al momento riguarderebbe solo le nuove iscrizioni.
Eventuali pratiche di variazione (anche se riguardanti la figura degli amministratori) non saranno oggetto di sospensione anche in assenza dell'indirizzo PEC degli amministratori stessi.
Occorre dire che i soggetti coinvolti nel nuovo obbligo sono molto numerosi, il generico riferimento che fa la norma agli "amministratori" fa ricadere l'obbligo non solo sul soggetto che in generale assume la qualifica di legale rappresentante ma su tutti i soggetti dotati di poteri di amministrazione (ad esempio sui soci illimitatamente responsabili nelle società di persone, su tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e non solo sul Presidente nelle società di capitali).
Ruolo del notaio per costituzione e modifica società
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