Perché costituire un fondo patrimoniale? Ecco i vantaggi
- Che cos’è un fondo patrimoniale? quali beni possono confluire in questo fondo? ed ancora chi può concorrere a costituirlo e qual è il ruolo del notaio?
- Il fondo patrimoniale: quali sono i vantaggi?
Che cos’è un fondo patrimoniale? Quali beni possono confluire in questo fondo? Ed ancora chi può concorrere a costituirlo e qual è il ruolo del Notaio?
Il fondo patrimoniale è una particolare convenzione che può essere stipulata da coppie unite da un atto formale (matrimonio o unione civile) e a cui può concorrere anche un terzo.
È previsto dall’articolo 167 del Codice Civile che recita: “Ciascuno o ambedue dei coniugi per atto pubblico o un terzo anche per testamento possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titolo di credito a far fronte dei bisogni della famiglia”.
In questo prima comma si evidenziano alcune caratteristiche del fondo patrimoniale. In primo luogo si specifica che si tratta di un fondo con uno scopo specifico: i bisogni della famiglia. Si indicano inoltre i beni che possono farne parte: beni mobili registrati (per esempio auto), beni immobili iscritti in pubblici registri (per esempio l’abitazione della famiglia) e titoli di credito. Riguardo questi ultimi un comma successivo precisa che devono essere “vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo”, nello stesso modo il vincolo per i beni immobili deve essere annotato nei pubblici registri.
Un’altra informazione rilevante che proveniente dal primo comma è che anche “un terzo” può concorre alla costituzione del fondo, anche per testamento”.
Proseguendo nella lettura dell’articolo si coglie che “la costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettua dal terzo si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore”.
Quando è possibile costituire questo fondo? Secondo l’articolo 167 del Codice Civile “la costituzione può essere fatta durante il matrimonio”, ma può avvenire anche successivamente.
La costituzione del fondo patrimoniale è un atto pubblico, deve essere stipulato tramite convezione ricevuta dal Notaio e in presenza di due testimoni. Tale convenzione deve poi essere annotata a margine dell’atto di matrimonio (o unione civile).
I dettagli della convenzione, all’interno delle norme stabilito della legge, possono essere differenti: il Notaio è il professionista adatto per preparazione specifica ed esperienza ad individuare le soluzioni più adeguate per i propri clienti.
Il fondo patrimoniale: quali sono i vantaggi?
Ma perché costituire un fondo patrimoniale? Perché i beni compresi nel fondo sono “al riparo” da eventuali azioni di escussione dei creditori: non possono cioè essere pignorati a meno che il debito non sia precedente alla costituzione del fondo o il creditore non metta in atto un’azione revocatoria con la quale il creditore chiede al giudice di accertare e poi dichiarare che il fondo è stato costituito con l’intento di frodarlo.
I beni all’interno del fondo possono però essere “aggrediti” dai debitori “della famiglia”. Facciamo un esempio per chiarire questa affermazione: i signori Rossi hanno inserito nel loro fondo l’appartamento in cui vivono. Se non pagano le spese condominiali, però, l’amministratore di condominio può chiedere il pignoramento dell’appartamento.
Lo scioglimento del fondo avviene per annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio, a meno che non esistano figli minori, in questo caso rimane attivo fino alla maggiore età dell’ultimo figlio.
Secondo la sentenza della corte di cassazione n. 17811 dell’8 agosto 2014 è ammissibile anche lo scioglimento consensuale del fondo, pur nella prosecuzione del vincolo matrimoniale, anche se non è espressamente previsto dalla legge. Si prevede che nel caso di scioglimento consensuale e presenza di figli minori occorre anche il loro consenso. Sulla questione però le interpretazioni non sono unanimi: la frangia dei “rigorosi” si attiene alla indicazioni dell’art. 171 del Codice Civile sullo scioglimento del fondo patrimoniali considerandole esaustive e tassative; la frangia dei possibilisti parte del presupposto che la costituzione del fondo è una convenzione matrimoniale e può essere sciolta.
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