Rischi e tutele delle parti se il notaio non versa le imposte

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Chi versa le imposte del rogito?

Ogni atto notarile richiede il pagamento di imposte che generalmente sono sostenute, nell’ambito della compravendita immobiliare, dalla parte acquirente.

A seguito della presentazione di un preventivo notarile da parte del notaio, dei dovuti controlli effettuati pre stipula, del rogito notarile e del pagamento delle imposte nelle mani del notaio, vi sarà il versamento delle stesse all’erario nei termini di legge.

Ma chi è responsabile delle imposte? Chi è tenuto obbligatoriamente a pagarle? Cosa succede se non vengono versate? Vediamo cosa c’è da sapere e cosa è importante controllare.

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Come si pagano le imposte del rogito?

Le parti sono tenute a versare le imposte, legate all’atto, al notaio, che provvederà dopo il rogito, nei termini di legge, a versarle all’erario. I giudici della Suprema Corte hanno sottolineato che la registrazione telematica degli atti e il pagamento delle imposte tramite autoliquidazione, costituiscono semplicemente un’evoluzione tecnologica del processo di registrazione e riscossione dei tributi, ideata per rendere la procedura più rapida e semplice.

Tuttavia, questa modalità digitale non ha modificato il principio di responsabilità per il pagamento delle imposte stabilito dall’articolo 57 del Testo Unico sull’Imposta di Registro (TUR). Pertanto, anche con la registrazione telematica, rimane il vincolo di solidarietà tra il notaio e le parti coinvolte.

Rischi e tutele delle parti se il notaio non versa le imposte

Responsabilità delle imposte del rogito

Il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare o di qualsiasi altra tipologia di atto, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica mediante il cosiddetto M.U.I. (Modello Unico Informatico), è responsabile d’imposta, benchè, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986, restino obbligate al pagamento del tributo le parti sostanziali dell’atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d’inadempimento, l’avviso di liquidazione. Questo è quanto affermato da diverse decisioni provenienti dall’Agenzia delle Entrate e dagli orientamenti di Cassazione.

Mancato pagamento delle imposte da parte del notaio

La Corte di Cassazione con un’Ordinanza del 15 ottobre 2024 n. 26800 ha precisato che, nel caso in cui un notaio ometta di versare le imposte dovute al momento della registrazione di un atto da lui rogato, l’Agenzia delle Entrate può comunque agire nei confronti delle parti coinvolte per garantire il pagamento del tributo.
Non assume importanza il fatto che le parti abbiano affidato al notaio le somme necessarie per il pagamento, qualora quest’ultimo non le abbia successivamente trasferite allo Stato.

Pertanto viene ribadito il principio secondo il quale non esistono norme che liberino le parti dall’obbligo tributario se il notaio non versa le imposte.

Come sapere quali imposte si pagano

Nel momento in cui il notaio riceve l’atto, è tenuto nei termini di legge alla registrazione, alla trascrizione e a tutti gli adempimenti post stipula, compresi quelli che attengono al profilo fiscale e al pagamento delle imposte e tasse.

Ogni atto, a seconda della sua natura, ha dei precipui tributi da sostenere, che saranno comunicati alle parti in via preventiva. Il notaio fornirà un preventivo che conterrà gli importi che dovranno essere pagati in sede di rogito, prevedendo anche le eventuali agevolazioni fiscali al ricorrere di determinati presupposti e requisiti.

Come verificare che le imposte siano state pagate

Al momento della richiesta della copia dell’atto, si potrà notare che vi saranno delle ulteriori annotazioni sull’atto: queste ultime rappresentano gli estremi di registrazione e di trascrizione dell’atto stipulato.

La legge vieta al notaio di rilasciare copie autentiche dei propri atti prima che questi siano stati registrati presso l'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, non è mai possibile ottenere la copia al momento della stipula o immediatamente dopo, finché il notaio non abbia versato le imposte per conto del cliente e completato la registrazione dell'atto.

Tuttavia, se una parte necessita con urgenza di un documento ufficiale che certifichi l’avvenuta stipula dell’atto, può richiedere un certificato notarile che contenga la dichiarazione dell’atto stipulato, il cosiddetto certificato di avvenuta stipula non contenente naturalmente gli estremi di registrazione e trascrizione.

Come viene rilasciata copia dell’atto

La copia dell’atto può essere rilasciata in modalità cartacea così come in via telematica. La richiesta per ottenere la copia in questa ultima modalità dovrà essere inviata al Notaio, includendo un indirizzo PEC a cui trasmetterla. È importante precisare, inoltre, che la copia inviata in formato digitale, priva della certificazione telematica di conformità, non ha lo stesso valore probatorio dell’originale e non può essere considerata una copia conforme a tutti gli effetti.

Preventivo notarile atto e imposte

Nel caso in cui si desideri avere un’idea dei costi da sostenere in tema di tasse e imposte legate alla stipula dal notaio, è possibile richiedere gratuitamente, senza dover assumere alcun tipo di impegno, un preventivo notarile.

In pochi brevi passaggi, compilando il form, sarà possibile avere un’idea delle spese e di ogni costo, scegliendo anche la zona in cui si preferisce stipulare: si tratta di un sistema che permette di risparmiare tempo nella ricerca del notaio e denaro per eventuali spostamenti.


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Editore: Redazione Notaio Facile. Articolo pubblicato dall'editore e scritto personalmente da esperti in ambito notarile. Coperto da copyright ©

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