Cittadini italiani residenti in Germania: regime patrimoniale

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Cittadini italiani residenti all’estero: come funziona il matrimonio

Nel panorama giuridico internazionale, il matrimonio celebrato all'estero tra cittadini italiani può sollevare numerose questioni riguardanti la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, specialmente quando questi si trovano a risiedere stabilmente in un altro Stato. Con l’introduzione del Regolamento (UE) 2016/1103, le norme relative ai regimi patrimoniali sono state uniformate per offrire maggiore chiarezza e certezza del diritto. Questo articolo si concentra sul caso di due cittadini italiani, residenti in Germania, che si sono sposati nel 2020. Analizziamo la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali e le conseguenze della trascrizione del matrimonio in Italia, con un’attenzione particolare all’opponibilità del regime patrimoniale ai terzi.

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Legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi

Quando i coniugi non hanno espresso una scelta esplicita sulla legge regolatrice del loro regime patrimoniale, il Regolamento (UE) 2016/1103 individua una serie di criteri per determinare quale normativa applicare. La regola principale considera lo Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo il matrimonio. Qualora non esista una residenza condivisa, si guarda alla cittadinanza comune dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio. Se nessuno di questi criteri è applicabile, la legge regolatrice viene scelta sulla base dello Stato con il quale i coniugi presentano il legame più stretto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Nel caso esaminato, la prima residenza abituale dei coniugi si trova in Germania. Questo stabilisce in modo chiaro che la legge regolatrice dei loro rapporti patrimoniali è quella tedesca.

Cittadini italiani residenti in Germania: regime patrimoniale

Regime patrimoniale legale tedesco

In Germania, il regime patrimoniale legale applicabile in assenza di accordi specifici tra i coniugi è denominato Zugewinngemeinschaft. Questo sistema si distingue da altre tipologie di regimi patrimoniali perché non prevede una comunione immediata dei beni. Durante il matrimonio, ciascun coniuge conserva la proprietà esclusiva dei beni acquisiti, sia prima che durante l’unione. Tuttavia, al termine del matrimonio, viene calcolata una compensazione economica: il coniuge che ha accumulato meno ricchezza durante il matrimonio ha diritto a ricevere una somma pari alla metà della differenza tra i rispettivi incrementi patrimoniali.

Questo regime consente ai coniugi di gestire autonomamente i propri beni personali, fatta eccezione per casi particolari. La legge tedesca, infatti, prevede che qualora uno dei coniugi intenda alienare l’intero patrimonio, o beni che rappresentino la sua componente principale, sia necessario ottenere il consenso dell’altro coniuge. In assenza di tale consenso, l’operazione può essere autorizzata dal giudice, purché conforme ai principi di corretta gestione del patrimonio familiare.

Trascrizione del matrimonio in Italia e opponibilità ai terzi

La trascrizione del matrimonio dei due cittadini italiani in Italia, pur avvenuta senza annotazioni relative al regime patrimoniale, non modifica la legge applicabile, che rimane quella tedesca. Tuttavia, la trascrizione non garantisce automaticamente che il regime patrimoniale sia opponibile ai terzi in Italia. Perché ciò avvenga, è necessario soddisfare specifici criteri di conoscenza da parte dei terzi, che possono derivare da pubblicità o registrazioni previste sia dalla legge tedesca sia dal diritto italiano.

Nel caso di beni immobili situati in Italia, la pubblicità del regime patrimoniale assume un ruolo cruciale. La mancata annotazione nella trascrizione del matrimonio non equivale a una piena dichiarazione del regime patrimoniale tedesco, motivo per cui è fondamentale assicurarsi che tutti gli obblighi di pubblicità e registrazione siano rispettati per prevenire eventuali controversie.

Vendita di beni tra coniugi: implicazioni legali

Nel contesto del regime patrimoniale legale tedesco, il marito può liberamente vendere beni acquistati prima del matrimonio alla moglie, senza necessità del consenso di quest’ultima per concludere l’operazione. La moglie, in seguito all’acquisto, diventa l’unica proprietaria del bene. Questa libertà è garantita dal fatto che il regime tedesco non prevede una comunione dei beni durante il matrimonio.

Tuttavia, è importante tenere conto di una circostanza particolare: se la vendita riguarda l’intero patrimonio del marito, o beni che costituiscono la sua parte più significativa, è richiesto il consenso della moglie per finalizzare la transazione. In caso di rifiuto ingiustificato, il giudice può autorizzare l’operazione se questa risulta conforme ai principi di corretta gestione patrimoniale. Inoltre, è necessario verificare che l’acquisto sia adeguatamente registrato e pubblicizzato secondo la normativa italiana, soprattutto se si tratta di beni immobili.

Conclusioni e raccomandazioni pratiche

Alla luce di quanto esposto, è chiaro che nel caso analizzato i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolati dalla legge tedesca, che stabilisce un regime di autonomia gestionale dei beni personali. La trascrizione del matrimonio in Italia non modifica questo quadro normativo, ma richiede una particolare attenzione alla pubblicità per garantire l’opponibilità ai terzi del regime patrimoniale.

Infine, per garantire la validità degli atti stipulati e la loro opponibilità, è fortemente consigliato avvalersi della consulenza di un notaio esperto in diritto internazionale privato. Il notaio, infatti, potrà verificare il rispetto delle normative applicabili e assicurare una corretta gestione delle formalità necessarie, proteggendo così sia gli interessi dei coniugi sia quelli dei terzi.

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