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Come rinunciare al diritto di abitazione dal notaio?

Come rinunciare al diritto di abitazione dal notaio

Il diritto di abitazione: in cosa consiste

Il diritto di abitazione consiste nel diritto che ha un soggetto di vivere in un determinato immobile, e più precisamente in una casa, nei limiti delle proprie esigenze e di quelle della propria famiglia. Si tratta di un diritto reale su cosa altrui, il che significa che se si è titolari di tale diritto non si è proprietari della casa, ma chi ne è proprietario ne ha concesso ad altri il diritto di abitarla, per una durata prestabilita.

Il diritto in questione è strettamente legato alla persona a cui viene ceduto, infatti esso può essere utilizzato solo dal soggetto che ne acquista la titolarità e dalla sua famiglia, ma non può essere in alcun modo e a nessun titolo ceduto ad altri, ad esempio, decidendo di dare in locazione la casa, proprio perché si deve rispettare il limite della esclusiva e personale soddisfazione del soggetto che ne è titolare.

Cosa comporta il diritto di abitazione sulla casa

Il titolare del diritto di abitazione sulla casa ha il diritto di abitarla, anche se non è il vero proprietario dell’immobile, e può fare in modo che ad abitare in tale casa con sia solo lui in quanto titolare di tale diritto reale ma anche la sua famiglia.

Inoltre, è bene precisare che il soggetto che acquista il diritto di abitazione su una casa non può modificarne la destinazione, questo significa che non può adibirlo a deposito, a box o ad ufficio, in quanto il suddetto diritto è strettamente collegato alla destinazione di abitazione privata del bene.

Per tale ragione non è possibile trasferire il diritto di abitazione su un negozio o su un deposito, in quanto hanno una destinazione diversa dall’abitazione e su tali beni non può essere costituito tale diritto.

Come si acquista il diritto di abitazione

Il diritto di abitazione si può costituire in vari modi, il principale strumento è il contratto e più precisamente l’atto di costituzione del diritto di abitazione attraverso il quale il proprietario dell’immobile e la parte che intende acquistare il diritto si accordano sulla cessione del diritto dinanzi al Notaio.

Il trasferimento di tale diritto può avvenire a titolo oneroso e cioè ponendo in essere un vero e proprio atto di compravendita in cui il proprietario vende il diritto di abitazione all’altra parte e quest’ultima versa a titolo di corrispettivo il pagamento del diritto; ma è anche possibile che il trasferimento avvenga a titolo gratuito e cioè per spirito di liberalità da parte del proprietario che non ottiene alcun pagamento in cambio.

Un ulteriore modo per acquistare il diritto di abitazione è rappresentato dal testamento, e cioè quando una persona decide di lasciare il diritto di abitare la sua cosa, dopo la sua morte, ad un determinato soggetto per un periodo prestabilito o per tutta la durata della vita di quest’ultimo.

Come si perde il diritto di abitazione

Il soggetto che ha acquistato il diritto di abitazione su una casa che è di proprietà di altri può perdere tale diritto reale in vari modi, primo tra tutti se chi ne acquista la titolarità muore, determinando tale evento l’automatica decadenza dal beneficio.

Il diritto di abitazione si estingue altresì in caso di scadenza del termine stabilito per godere di tale beneficio, quindi se quando è avvenuto il trasferimento in favore del titolare del diritto di abitazione si è fissata la durata di dieci anni, una volta trascorsi, il titolare non potrà più continuare ad abitare la casa ma dovrà abbandonarla.

È anche possibile che il diritto di abitazione si estingua per consolidazione, e cioè quando colui che ha acquistato il diritto di abitazione decida successivamente di comprare la proprietà della casa o, come può spesso accadere, la riceve per donazione dal proprietario, in tal modo, divenendo pieno proprietario, il diritto di abitazione cessa.

Rinunciare al diritto di abitazione dal notaio

È anche possibile che l’estinzione del diritto di abitazione avvenga quando il soggetto titolare decide di rinunciarvi, avendo per un periodo abitato la casa, ma avendo, successivamente e dopo un determinato periodo di tempo dall’acquisto, deciso di restituirlo al proprietario.

La rinuncia deve risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata, nel primo caso sarà il Notaio a redigere l’atto di rinuncia nel secondo caso il documento è realizzato personalmente dalla parte rinunciante, ma viene firmato alla presenza del professionista.

Tendenzialmente, realizzare un atto pubblico di rinuncia al diritto di abitazione ha un costo più elevato rispetto alla scrittura privata autenticata, ma è sempre opportuno rivolgersi al Notaio per una consulenza per comprendere, al di là dei costi, quale documento sia preferibile redigere per far sì che la rinuncia avvenga in tutta sicurezza.

All’interno dell’atto di rinuncia è necessario indicare gli estremi catastali della casa affinché si possa correttamente procedere alla successiva trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di cui dovrà occuparsi, nel caso di atto pubblico, il Notaio, mentre, nel caso della scrittura privata autenticata, sarà il soggetto rinunziante, a recarsi presso la conservatoria per presentare la nota di trascrizione dell'atto di rinuncia. 

È bene chiarire che nel caso in cui il soggetto titolare del diritto di abitazione abbia, durante il godimento della casa, dovuto versare somme a titolo di manutenzione dell’immobile, il proprietario dell’immobile dovrà versare in suo favore tutte le spese da lui sostenute a tale titolo.

Come rinunciare al diritto di abitazione sulla casa dal notaio a pagamento

La rinuncia al diritto di abitazione può avvenire a titolo oneroso, e cioè dietro il pagamento di una somma da parte del soggetto proprietario, questo perché al momento dell’acquisto è stata versata da parte del titolare acquirente del diritto di abitazione una somma per godere della casa e se la rinuncia avviene prima il proprietario è tenuto a versare la differenza.

Volendo fare un esempio se al momento dell’acquisto del diritto di abitazione il titolare ha versato un corrispettivo commisurato alla durata del diritto fissata in un decennio, ma la rinuncia è intervenuta dopo cinque anni, il proprietario dovrà versare al momento della rinuncia un corrispettivo, pattuito dalle parti, per coprire i restanti cinque anni in cui l’altra parte non potrà più abitare la casa.

Rinunciare gratuitamente al diritto di abitazione sulla casa dal notaio

Anche per la rinuncia del diritto di abitazione a titolo gratuito e quindi senza il pagamento di alcun corrispettivo e a titolo di donazione, è necessario l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, a pena di nullità. In tale fattispecie il proprietario, che riacquista il diritto di abitazione per effetto della rinuncia, non dovrà versare alcun corrispettivo, ma trattandosi, anche in questo caso, di un trasferimento di un diritto reale trova applicazione l’imposta di donazione oltre a quelle ipotecarie e catastali, in misura proporzionale.

La rinuncia tacita del diritto di abitazione

Le suddette forme di rinuncia sono definite espresse, proprio perché avvengono mediante un apposito atto in cui il titolare del diritto di abitazione esprime la volontà di rinuncia, ma è anche possibile la rinuncia tacita a tale diritto che consiste nell'abbandonare l'immobile oggetto del diritto, trasferendo altrove la residenza.

In questo caso, non c’è trascrizione e di conseguenza vi sono minori tutele per il proprietario, che potrebbe veder tornare il titolare del diritto di abitazione che pretende ancora di esercitarlo, nonostante il cambio di residenza, per tale ragione è opportuno esercitare una delle forme espresse di rinuncia per essere tutelati.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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