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Costituire una società benefit dal Notaio

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La società benefit

La legge di stabilità del 2016 ha previsto nel nostro ordinamento un nuovo tipo di società, la cosiddetta società benefit. Si tratta di una società generalmente appartenente ad uno dei tipi sociali che conosciamo, con qualche elemento di caratterizzazione ulteriore.

In particolare, tale società intende perseguire oltre allo scopo pratico di lucro, ovvero all’ottenimento di utili, anche un beneficio comune. La società persegue delle finalità, i benefit appunto, di interesse pubblico e comune, agendo in modo sostenibile, responsabile, trasparente nei confronti delle persone, di determinate comunità o territori; essa svolge attività culturali e sociali che si ritengono di pubblico interesse.

Ad esempio, una società che si occupa di smaltimento rifiuti svolge attività di pubblicizzazione della tutela dell’ambiente, mediante convegni o eventi di vario tipo.  L’Italia è all’avanguardia da questo punto di vista perché è stato il primo paese ad aver introdotto questo tipo di società, prima esistente solo negli Stati Uniti. Vediamo nel dettaglio i requisiti per la costituzione dal Notaio.

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La società benefit dal Notaio

La società benefit è un modello, ma non un nuovo tipo sociale. Non si affianca ad esempio alla società di persone e alle società di capitali ma è una modalità di costituzione di questo tipo di società.

Pertanto, quando i soci si recano dal Notaio per avviare una tale società in primis devono indicare il tipo sociale e poi esporre al Notaio che intendono anche ottenere la classificazione di società benefit. Possono scegliere qualunque dei tipi sociali previsti dal nostro ordinamento, pertanto avremo società in nome collettivo benefit oppure società per azioni benefit. L’importante è inserire in atto costitutivo, con la supervisione del Notaio garante della legge, tutti i requisiti che sono richiesti.

Una società benefit imprime sul territorio in cui viene esercitata una particolare influenza, per questo particolare attenzione è dedicata alla scelta della sede sociale, la quale deve corrispondere al luogo dove sono principalmente destinati i benefici.

L’oggetto sociale nell’atto costitutivo dal Notaio

Quando il Notaio stipula un atto costitutivo di società benefit, una particolare attenzione è dedicata all’oggetto sociale. Esso è uno degli elementi fondamentali di ogni atto costitutivo di società e rappresenta il campo di azione dell’impresa, ovvero l’ambito nel quale opera. Nell’oggetto sociale occorre indicare sia l’aspetto del fine di lucro, normalmente presente in ogni società che si rispetti.

Oltre a questo e non in alternativa, occorre indicare il fine di “benefit”. Quindi la società persegue normalmente il proprio fine di lucro, si pensi ad una società di fornitura di luce e gas, la quale normalmente persegue il fine di lucro con questa attività.

Accanto a questo oggetto sociale, si impegna a svolgere attività che consistono nella tutela del territorio legato alla sua sede sociale, per sviluppare l’amore verso l’ambiente e la tutela dello stesso. È, questo, un fine di interesse pubblico che si affianca a quello privato.

Quali sono i vantaggi di essere una società benefit

La società benefit trae un vantaggio esistenziale e di immagine, in quanto chiunque si rapporti ad essa è consapevole del fatto che la società non agisca solo a scopo di lucro ma persegua anche finalità di pubblico interesse. Si tratta quindi di una vocazione sociale e di una scelta ben definita.

Costituire una società benefit dal Notaio

La consulenza del Notaio nella definizione di “benefit”

Il ruolo del Notaio è fondamentale quando i soci intendono costituire un tipo di società e realizzare anche dei benefit.

Il Notaio deve verificare che il fine perseguito corrisponda al concetto di benefit previsto dalla legge. Esso deve corrispondere alla realizzazione di uno o più effetti positivi o nella riduzione di effetti negativi derivanti dall’attività della società nei confronti di persone, comunità, ambiente, oppure nei confronti dei lavoratori, dei dipendenti o dei clienti.

A tutti questi soggetti, la società benefit deve apportare un vantaggio, che non corrisponde direttamente ad un vantaggio economico per la società. In sostanza l’attività di interesse scoiale è realizzata gratuitamente ma sicuramente si ottengono altri vantaggi.

Qual è il ruolo del Notaio

Oltre al controllo di legalità sull’atto costitutivo, che è un classico atto notarile di costituzione di società, il pubblico ufficiale deve consigliare le clausole più opportune alla nascita di una società che ha per il suo essere benefit una maggiore pubblicità.

Le clausole dell’atto costitutivo

La società può decidere di integrare la propria denominazione con l’indicazione “società benefit”, rendendo quindi nota la propria qualità nei confronti dei terzi. La nomina degli amministratori è fondamentale in quanto deve trattarsi di soggetti in grado di bilanciare l’interesse privato al lucro con l’interesse pubblico dedicato alla comunità.  Occorre nominare, su consiglio del Notaio, uno o più soggetti che siano responsabili del raggiungimento dei fini di benefit, ulteriormente ai classici amministratori. Occorre inserire nell’atto costitutivo obblighi pubblicitari e di trasparenza, quali ad esempio quello di redigere annualmente una relazione sullo stato del benefit da realizzare, con l’esplicazione su quanto fatto annualmente.

Lo standard di valutazione

Per essere una società benefit occorre individuare un meccanismo di valutazione mediante uno standard esterno. La società benefit non può auto valutarsi ma deve instaurare dei meccanismi in virtù dei quali le proprie attività da svolgersi con fini pubblici e verso l’esterno siano valutate con standard ben precisi.

Essi vengono fissati fin dal momento della costituzione della società, con definizione dei criteri precisi da utilizzare. Il Notaio avrà cura di precisare tali criteri nell’atto costitutivo, il quale rispetto ad uno comune assumerà una forma molto più dettagliata. In questo contesto un ruolo rilevante è svolto dall’organo di controllo.

Oltre all’organo amministrativo, è importante la nomina di un organo di controllo, diverso a seconda del tipo sociale, che si occupi della verifica dei suddetti requisiti. Ad esempio un collegio sindacale con poteri di controllo sul benefit.


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Editore: Redazione Notaio Facile. Articolo pubblicato dall'editore e scritto personalmente da esperti in ambito notarile. Coperto da copyright ©

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