Il contratto di rete e il Notaio: caratteristiche, obblighi e vantaggi

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Che cos’è il contratto di rete? Chi può stipularlo e quali sono gli obblighi per i partecipanti? Quali sono i vantaggi ed è obbligatorio il ricorso al Notaio per la stesura del contratto?

Il contratto di rete è un istituto introdotto nella nostra legislazione nel 2009. Si tratta di uno strumento agile che consente a due o più imprenditori di collaborare tra loro per sviluppare e accrescere la loro competitività.

Esistono principalmente due modalità di collaborazione nel contratto di rete: si possono svolgere attività comuni come la partecipazione a fiere estere o la costruzione di una rete commerciale, oppure è possibile semplicemente collaborare scambiandosi informazioni o prestazioni, per esempio il distacco di personale.

Ma quali sono i vantaggi di un contratto di rete?

Le aziende che partecipano al contratto lo fanno per dividere i costi e moltiplicare le risorse. Insieme è possibile sviluppare attività e competenze che per le singole aziende potrebbero essere troppo onorese, come ad esempio una rete commerciale o di distribuzione all’estero.

Il contratto di rete: chi può partecipare e quali sono gli elementi costitutivi

Ora che abbiamo visto i principali vantaggi del contratto di rete, vediamo chi può sottoscriverlo e quali sono gli elementi determinanti.

In primo luogo va osservato che il contratto di rete è uno strumento riservato alle imprese, di qualunque dimensione e forma societaria e di qualunque settore, ma non può essere sottoscritto da liberi professionisti, da università o da associazioni di categoria.

Gli elementi costitutivi ed obbligatori del contratto di rete sono dunque: la presenza di almeno due imprenditori e la declinazione dello loro generalità; l’indicazione di obiettivi strategici e di sviluppo della capacità competitiva sul mercato; le modalità con cui sarà misurata questa crescita; l’indicazione del programma di rete che prevede che per ogni partecipante siano indicate le attività da svolgere per conseguire gli obiettivi stabiliti; la segnalazione della durata del contratto di rete; le modalità per l’eventuale adesioni di altri imprenditore e le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti sugli argomenti di interesse comune.

Accanto a questi elementi, che sono obbligatori, ve ne possono essere altri “facoltativi”: l’istituzione di un fondo patrimoniale; la creazione di un organo statutario comune; eventuali regole di rescissione anticipata e nel caso in cui il contratto preveda la possibilità di modifiche l’indicazione di come queste modifiche debbano essere compiute.

Il contratto di rete ed il Notaio

A seguito della circolare 3676/c dell’8 gennaio 2015 sono state definite e sono entrate in vigore le specifiche tecniche per la compilazione del modello standard di contratto di rete. È possibile utilizzare appositi software per redigere il contratto in via telematica, con la sottoscrizione digitale dei rappresentati delle imprese partecipanti e la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. Con il Decreto interministeriale del 10 aprile 2014 n. 122 si è stabilità anche un modello telematico per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese.  

Al di là degli obblighi o della possibilità di ricorre a strumenti telematici di ultima generazione, il ricorso al Notaio, un professionista con conoscenze specifiche nel diritto societario, ma anche e soprattutto un pubblico ufficiale i cui atti fanno fede fino a querela di falso, è sempre auspicabile per l’individuazione corretta dell’iter migliore per le parti coinvolte e per l’individuazione degli elementi facoltativi che possono essere vantaggiosi per i sottoscrittori. Il Notaio infatti grazie il suo ruolo super partes garantisce parimenti tutti i soggetti coinvolti negli atti.

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