Imposta di registro al preliminare: novità
- Che cos’è l’imposta di registro
- Novità e semplificazione per imposta di registro
- Versamento imposta di registro 2025
- Novità imposta di registro caparra e acconto
- Novità su imposta di registro e atti giudiziari
- Preventivo notarile per atti con imposta di registro
- Novità imposta di registro al preliminare soggetto a iva
Che cos’è l’imposta di registro
L’imposta di registro è un’imposta indiretta, ossia un’imposta che colpisce una manifestazione indiretta di ricchezza, come ad esempio l’acquisto di un immobile, rappresentando un indice della capacità economica del contribuente.
Si applica in via obbligatoria a determinati atti e anche a quelli presentati volontariamente per la registrazione. I soggetti tenuti alla registrazione degli atti e documenti sono definiti dall’art. 10 del D.P.R. n. 131/1986, mentre per le scritture private non autenticate, sono le parti contraenti a essere responsabili della registrazione. Negli atti pubblici, invece, la registrazione è a carico del notaio o pubblico ufficiale.
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Novità e semplificazione per imposta di registro
A partire dal 1º gennaio 2025 entrerà in vigore la riforma introdotta dal D.Lgs. 139/2024, che ha lo scopo di semplificare il sistema fiscale e ridurre le controversie interpretative.
Il citato decreto legislativo recante “Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA”. In particolare l’art. 2 sancisce “Modifiche alle disposizioni concernenti l’imposta di registro” e tra queste risultano particolarmente rilevanti quelle relative alla nota dell’articolo 10, Tariffa/I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, avente ad oggetto la tassazione delle caparre confirmatorie e degli acconti pattuiti nei contratti preliminari.
Versamento imposta di registro 2025
Il versamento dell’imposta di registro ha sempre previsto il rispetto di un iter ben definito e delineato, comprendente 4 fasi: la presentazione dell’atto da registrare, la liquidazione dell’imposta da part dell’ufficio, il pagamento dell’imposta del contribuente ed infine la registrazione dell’atto.
Per gli atti pubblici notarili, le imposte vengono versate nelle mani del notaio, che in qualità di responsabile di imposta, provvede a versarle all’erario. Con la riforma del 2024, in vigore a gennaio 2025, dunque, viene a modificarsi il tradizionale pagamento dell’imposta di registro solo dopo che ne sia stata effettuata la liquidazione da parte dell’ufficio.
In altre parole, per registrare qualsiasi atto si dovrà preventivamente autoliquidare e pagare l’imposta di registro applicabile, con il rischio che, qualora vi sia un errore nel calcolo, l’ufficio notifichi al contribuente un avviso di liquidazione della maggior imposta dovuta, congiuntamente alla sanzione del 30% su detto maggior importo, che dovrà essere corrisposta entro 60 giorni.
Novità imposta di registro caparra e acconto
Il sistema fiscale attualmente in vigore, oggetto di modifica a partire dal primo gennaio 2025, prevede una diversa tassazione qualora al contratto preliminare sia previsto un acconto o una caparra. Lo scopo del legislatore consiste nel ridurre le controversie in merito alla qualificazione giuridica del versamento di somme di denaro al momento del perfezionamento del preliminare.
Ad oggi, qualora la corresponsione di denaro versata in sede di preliminare sia qualificata come acconto sul prezzo, questa sconterà un’aliquota del 3% come imposta di registro, mentre per l’acconto è previsto lo 0,50%.
A partire da gennaio 2025, invece, la novella normativa ha equiparato le aliquote prevedendo lo 0,50% sia in caso di acconto, che di caparra versata in sede di preliminare.
Novità imposta di registro al preliminare soggetto a Iva
Di grande rilievo è la nuova disciplina in tema di contratti preliminari soggetti ad Iva, diffusi nell’ambito dei contratti che vedono come protagonisti le imprese costruttrici per il trasferimento di immobili in corso di costruzione.
Dare una qualificazione giuridica alla somma versata al momento della conclusione del preliminare, è di primaria importanza, in quanto comporta un differente trattamento fiscale.
In particolare le caparre confirmatorie scontano l’aliquota dello 0,50%, nei limiti di 200 euro, trattandosi dell’imposta da corrispondere al definitivo, mentre per l’acconto di prezzo vi è l’esenzione dell’imposta di registro. Per la caparra, quindi, il Fisco potrà chiedere solo l’integrazione dell’importo fino a 200 euro.
Novità su imposta di registro e atti giudiziari
Tra le modifiche in tema di imposta di registro è opportuno anche segnalare quella relativa alle spese di registrazione per gli atti giudiziari che hanno ad oggetto la condanna al pagamento di somme di denaro, valori, o ad altre prestazioni, compresi i provvedimenti di cui all’art. 633 c.p.c. L’ufficio dell’Agenzia delle entrate provvederà alla registrazione a prescindere del pagamento e dovrà procedere alla preventiva escussione nei confronti della parte condannata al pagamento delle spese oppure del debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo (quindi la parte soccombente). Soltanto in un secondo momento si potrà rivolgere alle altre parti, qualora l’azione di riscossione nei confronti del debitore principale sia infruttuosa. Rimane, dunque, il regime di solidarietà, ma solo in via sussidiaria.
Preventivo notarile per atti con imposta di registro
Come abbiamo anticipato in precedenza, negli atti pubblici la registrazione è a carico del notaio e pertanto l’imposta di registro darà versata nelle sue mani e in virtù del ruolo che ricopre il notaio, in qualità di responsabile d’imposta.
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