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Pagare una casa in bitcoin dal Notaio

comprare casa in bitcoin o criptovalute dal notaio

Utilizzo delle criptovalute nelle contrattazioni immobiliari

Tra le principali applicazioni della tecnologia digitale al mondo del diritto finanziario e delle contrattazioni, rientra sicuramente la 'criptovaluta', la più nota delle quali è il 'bitcoin'.

Si tratta di una moneta virtuale, o nascosta, come si desume dalla etimologia della parola (cripto). Essa è individuabile solo grazie a una chiave di accesso, costituita da un codice informatico. Può essere scambiata tra le parti per via telematica in quanto non esiste in circolazione una copia materiale o cartacea. Questo perché ovviamente non è una moneta che ha valore legale nel nostro ordinamento giuridico ed è da questo assunto che occorre partire per discutere sulla sua utilizzabilità nel mondo delle contrattazioni immobiliari, o tutto ciò che ruota intorno al mondo del notariato.

Con le criptovalute sono stati riportati in chiave tecnologica alcuni concetti relativi alla circolazione della moneta fisica, tra cui ad esempio il 'portafoglio digitale elettronico'. Sebbene, come vedremo, l’utilizzo al momento è limitato, è una strada destinata ad ampliarsi sempre di più, con lo sviluppo delle tecnologie digitali anche nel mondo notarile (ad esempio, con lo sviluppo dell’atto notarile informatico).

Pagare la casa dal Notaio in bitcoin: quali limiti?

Il primo limite che incontra la volontà di pagare una casa davanti al Notaio al venditore con una cripto valuta, è la sua non valenza legale come moneta ufficiale. L’euro è una moneta avente valore legale e viene rilasciata da un ente governativo, non da un privato. Per questo, può esserne individuata la provenienza.

Quando firmiamo un assegno o facciamo un bonifico, oltre a disporre di denaro di cui siamo in possesso, lo facciamo con una moneta legale e con un sistema di tracciamento ben individuato. Questo di regola non potremmo farlo in bitcoin, perché non è una moneta avente valore legale e non potrebbe assolutamente essere considerata mezzo di pagamento, soprattutto nella sede di un atto pubblico notarile.

Non è, dunque, teoricamente possibile utilizzarla come mezzo di pagamento in un atto pubblico di compravendita, né come corrispettivo in qualsiasi altro rogito notarile. Il suo largo utilizzo negli scambi digitali ha imposto però di porre il problema anche a livello notarile, per cercare strade di utilizzabilità.

Disciplina antiriciclaggio

Quando ci si reca dal Notaio per stipulare un atto pubblico, spesso sorge la circostanza di versare una somma di denaro. In questo caso, è richiesto al Notaio di verificare il rispetto della disciplina antiriciclaggio, che si rispetta attraverso una serie di controlli.

In primo luogo, ogni mezzo di pagamento deve essere individuato e occorre indicare nell’atto i dati precisi (ad esempio, il numero dell’assegno o del bonifico); inoltre, l’acquirente deve rilasciare una dichiarazione relativa alla provenienza del denaro con cui ha effettuato il pagamento.

Basti pensare anche al limite del contante, previsto e aggiornato spesso dal legislatore. Per questo motivo, non è consentito dal nostro ordinamento giuridico utilizzare una moneta che non ha corso legale per una contrattazione pubblica, quindi in un atto pubblico notarile. Ma allora, quali sono le ipotesi in cui è possibile utilizzare il bitcoin per l’acquisto di una casa?

Pagamento in bitcoin dal Notaio: come potrebbe realizzarsi

Nonostante i limiti di cui sopra, un intervento dell’Agenzia delle Entrate e anche la posizione del Consiglio Nazionale del Notariato hanno cercato di trovare delle soluzioni alla sempre maggiore richiesta di utilizzo delle cripto valute anche nelle contrattazioni immobiliari. Non potendo il Notaio effettuare la verifica del rispetto delle regole dell’antiriciclaggio, ma non potendo impedire alle parti di scegliere liberamente di scambiarsi un bene avverso questo mezzo di pagamento, occorrerà procedere diversamente.

Le parti convengono nell’atto di acquistare e vendere rispettivamente casa, nonché di effettuare il pagamento in bitcoin. In questo modo, accettano tutti i rischi connessi a questo pagamento e si assumono tutta la responsabilità di eventuali problematiche successive all’atto. Di contro, il Notaio dovrà effettuare la segnalazione al Nucleo Antiriciclaggio della Guardia di Finanza. In questo modo, viene effettuato un controllo a posteriori sul pagamento digitale effettuato tra le parti.

Quali sono le differenze con il denaro?

Il bitcoin è una moneta virtuale e non fisica, ovvero non si può toccare materialmente. È frutto di una operazione interamente digitale. Non è emessa da nessuna autorità governativa e pertanto è anonima. Non può garantire la certezza che è legata alla moneta avente valore legale, per cui conferisce un certo grado di volatilità all’operazione.

Pagamento successivo all’atto

Si potrebbe ipotizzare di stipulare un rogito di compravendita nel quale le parti prevedano un pagamento a rate. Si conviene, quindi, il trasferimento della casa ma il pagamento viene effettuato in parte in denaro, in sede di atto, e in parte viene convenuto a rate, da pagarsi successivamente. In questo modo, nell’atto pubblico è possibile rispettare del tutto la disciplina antiriciclaggio. Successivamente, le parti sono libere di adempiere il debito residuo in bitcoin.

È importante che ciò sia stato pattuito nell’atto, come obbligo da adempiere successivamente, in modo da evitare future controversie. Del resto, la funzione del Notaio è fortemente anti processualistica, quindi deve evitare che possano sorgere liti in virtù del rogito. Le parti private possono, quindi, scambiarsi il pagamento digitale con moneta virtuale e rilasciarsi una quietanza, ovvero dichiarare anche con scrittura privata di avere ottenuto il pagamento.

Moneta virtuale negli atti societari

Il maggiore utilizzo della moneta virtuale si ha negli atti societari, soprattutto in società di grandi dimensioni che sono aperte alla digitalizzazione economica. Per questo motivo, si ritiene ammesso che in sede di atto costitutivo di una società di capitali, soprattutto se quotata, oppure in sede di aumento del capitale sociale. In questo caso, il bitcoin è considerato come un bene di scambio che viene conferito, ovvero attribuito alla società come se fosse una nuova ricchezza.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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