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Prestazione in luogo di adempimento: Cos'è e perché serve il notaio

Prestazione in luogo di adempimento. 

La prestazione in luogo di adempimento (semplificando, la chiameremo dazione alternativa) è un contratto traslativo che prevede, per accordo delle parti, l’adempimento di una prestazione - che può essere un trasferimento di proprietà, una cessione di quote societarie ecc. - diversa dal pagamento inizialmente concordato, ad estinzione dell’obbligazione del debitore nei confronti del creditore (art. 1197 c.c.).

Esempio pratico per capire che cos’è: X e Z sono rispettivamente creditore e debitore. X esige che venga pagato il credito che gli è dovuto, ma Z non ha la somma di denaro necessaria, e crede di non poterla reperire in breve tempo. Cosa può fare? Può proporre a X una prestazione alternativa, può proporre il trasferimento di un fondo o di altro bene, mobile o immobile, di pari valore. Se X accetta e diventa proprietario senza problemi, Z può ritenersi liberato dal suo debito.

Va fatta una precisazione: scopo di questo contratto non è quello di estinguere la precedente prestazione con la sostituzione in un’altra, ma quello di estinguere il rapporto obbligatorio. Questo significa che, nel caso in cui la nuova prestazione si riveli impossibile (ad esempio, l’immobile non esiste) o sopravvengano cause di risoluzione, il creditore potrà sempre esigere l’adempimento della prestazione originaria. In ogni caso, tale istituto tende a realizzare l’interesse di entrambe le parti: del creditore a ricevere, sotto altra forma, quanto gli spetta in base a un titolo legittimante; del debitore ad adempiere in modo diverso, se non gli è possibile attraverso la prestazione originaria.

Qual è il ruolo del notaio?

Due sono le maggiori responsabilità del notaio che redige l’atto:

  • quella di inserire tutte le clausole necessarie e tipiche degli atti traslativi (come la compravendita), nonché di allegare planimetrie e attestati di prestazione energetica, se esso ha ad oggetto un bene immobile;
  • verificare la consistenza e la liceità del contratto stipulato, escludendo che si possa trattare di patto commissorio, cioè quel patto di garanzia (vietato nel nostro ordinamento) col quale si prevede che, in caso di inadempimento, il bene soggetto a pegno o ipoteca passi direttamente in proprietà del creditore.

È altrettanto doveroso indicare in modo chiaro il titolo in base al quale si trasferisce un bene o si cede una quota, dunque far capire che la causa contrattuale è quella di proporre una prestazione diversa da quella originaria, ai sensi dell’art. 1197. La specificazione giuridica è essenziale soprattutto a fini fiscali, per l’applicazione dell’imposta di registro.

Come si procede concretamente alla dazione alternativa

Si ritiene che il modo migliore di procedere sia quello di convocare gli avvocati delle due parti, rispettivamente del creditore e del debitore, per trovare un accordo sul trasferimento del bene mobile o immobile. Il modo più semplice e veloce per raggiungere e siglare tale accordo è quello di sottoscrivere le proprie intenzioni dal notaio, mediante scrittura privata autenticata. Nulla vieta, però. che ciò possa avvenire mediante atto pubblico.

Come opera l’istituto

Giova ripeterlo: la prestazione in luogo di adempimento- dazione alternativa è un contratto traslativo a titolo oneroso (ci sono, infatti, specifiche attribuzioni) e la funzione è quella di estinguere un’obbligazione, cioè liberare il debitore dell’obbligo.

La “dazione” è caratterizzata da due momenti: l’accordo delle parti e l’effettivo adempimento della diversa prestazione. Già col primo passaggio, sarebbe possibile ritenere il debitore libero dai vincoli obbligatori (ai sensi dell’art. 1376 c.c.), sempre che non intervengano fatti ostativi o comunque problematici relativamente alla fruizione della proprietà acquistata dal creditore.

Essa può avere ad oggetto un obbligo di fare o di dare, quest’ultimo traslativo ai sensi dell’art. 1376, oppure può prevedere l’inserimento di una condizione o di un termine per l’adempimento. Ad ogni buon conto, l’adempimento deve essere contestuale e non successivo, altrimenti si verificano i presupposti della cosiddetta “novazione” (modo di estinzione dell'obbligazione mediante la previsione di una nuova prestazione che sostituisce la precedente).

Le garanzie che il debitore deve prestare a favore del creditore

Come per qualsiasi atto traslativo, anche per la dazione è necessario che il debitore garantisca il bene, mobile o immobile, oggetto del contratto dal rischio di evizione o dalla presenza di vizi.

L’evizione riguarda quel fenomeno patologico del contratto nell’ambito del quale un terzo soggetto fa valere un proprio diritto di proprietà sul bene trasferito, in base a una precedente pronuncia del giudice, così sottraendolo all’acquirente. Ecco perché il cedente/debitore ha l’obbligo di evitare che il creditore si veda leso da una eventuale aspettativa di altri. Se non lo fa, deve risarcire il danno procurato all’acquirente ed eventualmente corrispondere il valore dei frutti che risultano da restituire al terzo (art. 1483 c.c.)

I vizi della cosa, invece, sono difetti intrinseci e non conosciuti al momento della stipulazione del contratto, che la rendono inutilizzabile o ne pregiudicano in modo considerevole il valore.

I vizi possono essere materiali: in questo caso, il venditore/cedente deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490, primo comma)

Se si parla di mancanza di qualità promesse, si fa riferimento a una mancata coincidenza tra ciò che è stato promesso e ciò che effettivamente emerge come caratteristica della cosa, oppure alla mancanza di qualità ritenute essenziali per l’uso che se ne deve fare. In tal caso, l’acquirente può sempre chiedere la risoluzione del contratto.

Nel caso specifico di prestazione in luogo di adempimento, il creditore che subisca uno di tali vizi, può sempre esigere l’adempimento dell’obbligazione originaria.

Cosa succede se il bene oggetto della dazione ha un valore superiore rispetto al credito esigibile?

Di regola, non si dà luogo a nessun conguaglio, cioè al pagamento da parte di chi riceve il bene del maggior valore. Il conguaglio si prevede in caso di permuta, non in questo caso.

Ad ogni modo, le parti possono eventualmente prevedere un nuovo e distinto atto unilaterale (di liberalità) col quale il creditore-acquirente si impegna a restituire la somma eccedente al debitore-venditore.

Tale eventualità sembra infatti conforme al principio dell’autonomia contrattuale delle parti.

In caso di dazione, può operare la prelazione legale?

I presupposti per il riconoscimento del diritto di prelazione legale sono la presenza di un corrispettivo fungibile (vale a dire il pagamento di una somma di denaro come conseguenza dell’acquisto della proprietà di un bene) e la parità di condizioni, entrambi non rilevabili nel caso di datio in solutum. Da ciò si deduce che essa non si applica.

[1] Vedi art. 2744 c.c. [2] La condizione è quell’elemento, apposto in contratto, che subordina il verificarsi di certi effetti contrattuali all’avveramento di un evento futuro ed incerto (c. sospensiva) o la risoluzione degli effetti del contratto all’avveramento di un evento futuro ed incerto (c. risolutiva). Invece, il termine è un elemento che indica il periodo temporale entro il quale si collocano gli effetti del contratto.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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