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Costituzione società di mediazione dal notaio

Società per la mediazione dal notaio

Molto diffuso nell’ambito delle attività notarile, e degli atti notarili in generale, è il riferimento all’attività di mediazione. Probabilmente, però, non è altrettanto risaputo il fatto che possa essere esercitata anche sotto forma di società.

Vediamo quindi quali sono le regole principali per scegliere in modo informato se e come costituire una società per la mediazione dal notaio.

Cosa significa società per la mediazione

Con il termine società per la mediazione, ci si riferisce ad una società che si occupa di svolgere, in modo collettivo, l’esercizio dell’attività di mediazione. Con il termine “mediazione” si fa riferimento, in particolare, a quella attività che si occupa di mettere in contatto due o più parti, per la conclusione di un determinato affare. Oltre al mettere in contatto, la mediazione si estende anche a tutte le altre attività complementari o necessarie allo scopo.

Il mediatore, che proceda come singolo, oppure che agisca sotto forma di società, è una figura esterna rispetto al rapporto contrattuale (eventuale, oppure già inizialmente instaurato). Egli agisce quindi senza essere vincolato da alcun rapporto di collaborazione, dipendenza o rappresentanza, con le parti coinvolte.

Quanto costa la costituzione di una società per la mediazione dal notaio

Con riferimento ai costi per la costituzione di una società per la mediazione dal notaio, bisognerà tener presente le spese relative alla tipologia sociale scelta. Oltre alle spese di costituzione, e all’onorario da corrispondere al pubblico ufficiale scelto per la redazione e rogito dell’atto di costituzione, con cui si dà vita e nasce la società, andranno considerati anche i costi relativi all’iscrizione nel Registro delle Imprese, che costituisce requisito necessario affinché la società possa concretamente nascere e operare. Qualora si volesse avere un’indicazione delle spese più specifica, è possibile chiedere un preventivo gratuito compilando l’apposita sezione all’interno del portale.

Le caratteristiche della società per la mediazione

Dopo questi cenni generali, è opportuno soffermarsi sulle caratteristiche che deve avere una società per la mediazione, sebbene, una volta individuato il notaio che si occuperà di redigere l’atto pubblico, sarà lui stesso a fornire le opportune cautele e le informazioni, per una scelta che sia il quanto più consapevole possibile.

In primo luogo, esattamente come avviene, per esempio, per la società fra professionisti, la società per la mediazione non costituisce un tipo sociale diverso, rispetto alle classiche società per azioni, o società a responsabilità limitata. Anzi, qualora si decida di far nascere una società per la mediazione, si potrà indifferentemente scegliere uno dei tipi sociali appena citati, in relazione all’impostazione generale che si vuole dare all’assetto globale.

L’oggetto sociale della società di mediazione

All’interno dell’atto costitutivo, andrà precisamente indicato che l’oggetto sociale è quello dell’esercizio dell’attività di mediazione, all’interno del quale sono comprese anche tutte le operazioni e gli atti strumentali per il conseguimento dell’oggetto sociale stesso.

Un aspetto particolare, al quale bisogna prestare attenzione e deve essere tenuto ben presente nella fattispecie qui analizzata, è che l’esercizio dell’attività di mediazione, è incompatibile con l’esercizio di altre attività. Quindi, qualora si decida di costituire una società per la mediazione, non potranno essere esercitate altre attività imprenditoriali, di produzione, di vendita, rappresentanza o promozione, di beni che riguardano lo stesso settore per il quale si esercita attività di mediazione.

La normativa, infatti prevede, che l’attività debba essere svolta in forma esclusiva.

Ci sono altre attività incompatibili?

Oltre all’incompatibilità ora esposta, l’esercizio dell’attività di mediazione, che si decida di svolgere sotto forma di società, in generale, non può essere sommato ad attività svolte in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, di istituto bancario, finanziario o assicurativo. Inoltre l’incompatibilità si estende a tutte quelle attività che possono creare situazioni di conflitto di interessi.

Chi può partecipare alla società di mediazione

Non ci sono particolari limiti con riferimento ai requisiti soggettivi che devono possedere i soci, anche se poi è possibile prevederli in via facoltativa, a seconda di quelle che sono le intenzioni delle singole persone che vanno a comporre la società. Non esistono, in questo caso, regole generali che prevedano limitazioni soggettive, e nemmeno particolari limiti al trasferimento delle partecipazioni.

L’amministrazione della società per la mediazione

A differenza di quanto vale per i soci, esistono delle regole da rispettare, con riferimento all’amministrazione della società per la mediazione.

La legge prevede che, quando l’attività di mediazione sia esercitata da una società, il legale rappresentante (amministratore unico) o i legali rappresentanti (in caso, per esempio, di consiglio di amministrazione), devono possedere determinati requisiti. La ragione è che si tratta comunque di una società particolare, che richiede una competenza specifica, posseduta da chi materialmente si occupa di gestire la società.

Quali sono i requisiti per diventare amministratori

Per poter rappresentare la società all’esterno, e per poterla gestire, è necessario che l’amministratore o gli amministratori, siano, prima di tutto, abilitati all’esercizio dell’attività di mediazione.

Affinché si possa essere abilitati allo svolgimento di questa attività, è necessario:

  • che si abbia il pieno godimento dei diritti civili, nonché determinati requisiti di onorabilità;
  • aver conseguito una laurea almeno triennale;
  • aver frequentato uno specifico corso professionale;
  • aver superato l’apposito esame, diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante, in relazione al ramo di mediazione prescelto (probabilmente il requisito più importante);
  • che si frequentino appositi corsi di aggiornamento periodici.

La normativa più recente, non consente più che si possa accedere all’esame, e successivamente abilitarsi all’esercizio dell’attività di mediazione, senza aver mai seguito l’apposito corso, ma semplicemente avendo svolto l’attività per 12 mesi continuativi.

Anche l’eventuale procuratore, designato per sostituire il legale rappresentante, deve possedere comunque tutti questi requisiti.

Cosa succede se le regole non vengono rispettate?

Nel caso in cui non vengano rispettate le regole menzionate, al fine di un corretto svolgimento dell’attività di mediazione sotto forma di società, sono previste precise sanzioni pecuniarie, il cui importo varia in relazione alla tipologia di violazione.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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