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Superbonus 110

Cos’è il superbonus e chi sono i beneficiari

Il superbonus è una speciale detrazione fiscale del 110% prevista ai fini IRPEF dalla legge promulgata nel luglio 2020 (L. 77/2020) e che spetta a determinate persone che decidano di apportare modifiche sostanziali mediante interventi di ristrutturazione di edifici che già abitano o che hanno appena comprato.

L’agevolazione in discorso spetta per tutte le spese e gli interventi sostenuti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e, con riguardo a determinati beneficiari (istituti autonomi case popolari), anche per quelle sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

E’ importante ricordare che l’applicazione delle aliquote corrette fa riferimento al momento in cui le spese sono state concretamente effettuate (è il cosiddetto criterio di cassa) e, per le imprese individuali, società o enti commerciali con riferimento alla prestazione effettivamente svolta (c.d. criterio di competenza).

I soggetti che possono beneficiare del superbonus sono i seguenti:

  1. condomini
  2. persone fisiche non esercenti attività di impresa, arti e professioni
  3. Istituti autonomi di case popolari
  4. cooperative di abitazione per interventi realizzati su immobili da esse posseduti e assegnati in godimenti ai propri soci
  5. ONLUS, associazioni di volontariato e di promozione sociale
  6. associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte in apposito registro (ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 242/1999)

In ogni caso, non si applica mai l’agevolazione agli immobili che appartengono alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, qualificabili come beni di lusso.

Presupposto per l’applicazione della detrazione è il possesso o la detenzione dell’immobile a vario titolo, come proprietario, nudo proprietario, usufruttuario, usuario ecc., o anche come semplice detentore in base a regolare contratto di locazione o comodato.

(H2) Gli interventi che rientrano nella detrazione al 110%

Gli interventi che danno diritto al superbonus possono riguardare una singola unità immobiliare o condomini. In ogni caso, si deve trattare di immobili “finiti”, già esistenti e non in corso di costruzione, nonché dotati di impianto di climatizzazione attivo.

Si deve trattare, dunque:

  1. di interventi di isolamento termico per l’involucro dell’edificio, che incida per un’entità superiore al 25% della superficie totale di esso;
  2. di interventi su parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati di riscaldamento, raffrescamento e/o fornitura di acqua calda a condensazione, compresi gli impianti ibridi e geotermici o di micro co-generazione;
  3. di interventi sostitutivi di impianti di climatizzazione invernale che riguardano edifici unifamiliari o unità immobiliari plurifamiliari;
  4. di interventi di efficienza/riqualificazione energetica, anche consistenti nella installazione di pannelli solari o impianti termo-idraulici;
  5. di interventi antisismici (sismabonus) consistenti nella messa in sicurezza statica di parti comuni di edifici condominiali o nella demolizione e successiva ricostruzione degli edifici;
  6. di installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
  7. di sistemi integrati di impianti solari fotovoltaici;
  8. di interventi infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici.

 

Schematizziamo nella seguente tabella le spese massime detraibili in base all’intervento che si richiede:

 

Tipo di intervento

Spesa massima detraibile al 110%

isolamento termico

50.000 euro per edifici unifamiliari o unità immobiliari plurifamiliari con uno o più accessi autonomi; 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari (se gli edifici hanno fino a 8 unità); 30.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari (se vi sono più di 8 unità)

interventi su parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione

20.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari (se gli edifici hanno fino a 8 unità); 15.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari (se vi sono più di 8 unità)

interventi sostitutivi di impianti di climatizzazione invernale che riguardano edifici unifamiliari o unità immobiliari plurifamiliari

spesa non superiore a 30.000 euro

interventi di efficienza/riqualificazione energetica

a seconda dello specifico intervento che si deve effettuare, la spesa detraibile può variare dai 30.000 ai 100.000 euro

interventi antisismici

96.000 euro per unità immobiliare (o moltiplicato per il numero di unità esistenti)

installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica

48.000 euro con un limite di spesa pari a 2.400 euro per ogni KW di potenza nominale dell’impianto; in caso di recupero edilizio, il limite di spesa è di 1.600 euro per  ogni KW di potenza nominale

sistemi integrati di impianti solari fotovoltaici

48.000 euro con un limite di spesa pari a 1.000 euro per ogni KW di capacità

interventi infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici

3.000 euro

 

Requisiti e limiti di accesso alla detrazione. I c.d. interventi “congiunti”

In generale, di qualunque intervento di ristrutturazione si tratti, è necessario che i materiali utilizzati rispettino i criteri ambientali previsti dal decreto del Ministero dell’Ambiente del 2017. In secondo luogo, si richiede un miglioramento della classe energetica dell’immobile appositamente documentato dall’Attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato dal tecnico abilitato e allegato all’atto notarile. Sono comprese nell’agevolazione anche le spese relative allo smaltimento e bonifica dell’impianto e quelle per la demolizione e ricostruzione.

Quando si parla di interventi antisismici, e si accede alla cessione del credito mediante impresa di assicurazione e contestuale stipulazione di polizza che copre dal rischio di calamità naturali, la detrazione è prevista nel 90%, anche per ciò che riguarda la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo.

Finora abbiamo parlato di quei singoli interventi strutturali coi quali è possibile usufruire del superbonus. Si definiscono invece “congiunti” quegli interventi che, ai fini della detrazione del 110%, devono essere effettuati assieme a quelli primari previsti nei primi tre punti del precedente paragrafo. Se tale abbinamento manca, si avrà una detrazione nella misura ordinaria, cioè pari al 50% o al 65%, in base al tipo di intervento.

Inoltre, si è detto che la detrazione del 110% spetta nel caso in cui il richiedente sia persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale: ne consegue che, quando gli interventi interessano edifici adibiti all’esercizio di un’attività commerciale o professionale, è comunque riconosciuta una detrazione dimezzata rispetto a quella ordinaria, dunque pari al 25% rispetto alla spesa sostenuta.

 

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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