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Dal notaio per il testamento pubblico, segreto od olografo

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Le tre tipologie di testamento più comuni sono quello pubblico, quello segreto e quello olografo: se i primi due richiedono l’intervento del notaio, per il terzo non è indispensabile.

Quando si sente la necessità di redigere un testamento, la prima domanda che viene in mente è naturalmente quella riguardante come suddividere i propri beni, subito seguita da: come lo faccio? Quali forme testamentarie ci sono? E quale fa più al caso mio? Per quanto riguarda la prima questione, è bene sapere che la legge italiana prevede la cosiddetta “legittima”, cioè quote di eredità che non sono nella nostra piena disponibilità, ma spettano di diritto ai parenti più stretti (tipicamente, il coniuge e i figli) in diverse percentuali. Per avere il quadro preciso della nostra specifica situazione, sarà dunque bene rivolgerci a un notaio per una consulenza: in questo modo saremo sicuri di rispettare i termini di legge ed evitare dunque agli eredi la non piacevole evenienza di controversie riguardanti le nostre disposizioni. Riguardo invece il tipo di testamento da scegliere, abbiamo diverse opzioni che, come sempre, presentano pro e contro: vediamole insieme.

Tipologie di testamenti e intervento del notaio

Il testamento pubblico è spesso uno di quelli preferiti quando si tratta di dichiarare le disposizioni riguardanti i propri beni. Perché un testamento pubblico abbia valore è necessario un atto notarile: il testatore (cioè colui che sta facendo testamento) deve infatti presentarsi davanti al notaio dichiarando le proprie volontà alla presenza di due testimoni. Sarà poi compito del notaio redigere in forma scritta queste disposizioni, che dovranno essere sottoscritte dal notaio stesso, dal testatore e dai due testimoni. Questi ultimi devono avere una serie di caratteristiche: devono ad esempio essere maggiorenni, essere cittadini italiani o residenti in Italia, devono godere appieno dei diritti civili, ma non solo. Non devono infatti avere interessi diretti nell’atto, non devono essere parenti o coniugi né del testatore né del notaio, devono essere in grado di intendere e di volere, non devono essere sordi, ciechi o muti e, naturalmente, devono voler sottoscrivere l’atto stesso. Questo tipo di testamento ha il vantaggio di essere assolutamente inattaccabile riguardo il suo valore legale. È anche riservato, in quanto il notaio ha l’obbligo professionale di non divulgare quanto appreso nell’esercizio della sua professione: lo stesso non si può però dire dei testimoni, che potrebbero non mantenere la dovuta riservatezza. Per ovviare a questo problema si può ricorrere a una seconda tipologia testamentaria, anch’essa richiedente l’intervento del notaio: si tratta del testamento segreto. In questo caso il testatore, in presenza di due testimoni, consegnerà al notaio un documento – sia esso scritto a mano, al computer o in qualsiasi altro modo – già sigillato. Notaio e testimoni non conosceranno dunque il contenuto del testamento stesso e il notaio provvederà a conservarlo, sigillando a sua volta il testamento in un involucro sul quale viene redatto l’atto di ricevimento dello stesso. Esiste anche una terza tipologia testamentaria, per la quale non è obbligatorio l’intervento notarile: si tratta del testamento olografo, che deve essere necessariamente redatto a mano e sottoscritto dal testatore. Questo tipo di testamento deve rispondere a tre requisiti fondamentali: primo, come detto, deve essere scritto a mano dalla persona su un qualsiasi supporto. Secondo: deve essere datato, in quanto è necessario poter avere la certezza che si tratti dell’ultimo se esistono più testamenti e consente un preciso riferimento temporale nel caso in cui il soggetto sia stato a un certo punto incapace di intendere e volere. Terzo: deve essere sottoscritto di proprio pugno dal testatore. Il testamento olografo può essere conservato a cura del testatore: di norma è bene consegnarlo o comunque riferire della sua esistenza a persone di fiducia che possano darne comunicazione in caso di decesso. Altra possibilità è quella di depositarlo presso un notaio: in questo caso, il testamento olografo deve essere consegnato per mano del testatore stesso e non per interposta persona.

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