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Transazione e risoluzione delle liti dal notaio

Che cos’è la transazione? Qualche esempio pratico

La transazione è un contratto che trova una specifica disciplina nell’art. 1965 c.c., e riguarda la possibilità di risolvere una lite o prevenirla mediante il riconoscimento di “reciproche concessioni”, intendendosi per tali quegli adempimenti concordati da entrambi e finalizzati a soddisfare e/o tacitare le vicendevoli aspettative.

Questo contratto può riguardare vari aspetti del rapporto delle parti: può infatti riguardare la creazione o modifica del rapporto iniziale, o la sua estinzione di comune accordo. Le parti, inoltre, possono decidere di risolvere la situazione problematica, rinunciando ad una parte delle proprie pretese. È tuttavia importante sottolineare che, affinché si parli di transazione, è necessario che entrambe le parti del rapporto rinuncino, anche se non c’è un’esatta equivalenza tra dare e avere.

Un esempio: poniamo il caso che la lite sia sorta tra Pinco (venditore) e Pallino (compratore). Pinco impugna il contratto di compravendita - previsto a favore di Pallino - per lesione, relativamente al prezzo pagato, che ritiene essere inferiore al valore del bene. Pallino, d’altra parte, fa valere una pretesa nei confronti di Pinco per presunti vizi intrinseci, vizi che rendono il bene non fruibile e non conforme a quanto dichiarato dal venditore.

Entrambi i soggetti, a questo punto, stabiliscono di risolvere il problema non davanti al giudice, ma in via preventiva, davanti al Notaio, stipulando un contratto di transazione col quale dichiarano di rinunciare alle proprie pretese. L’atto con il quale i due rinunciano reciprocamente contiene un riconoscimento di proprietà a favore di Pallino o comunque una modifica del precedente atto.

Il tratto distintivo

È opportuno sottolineare che la transazione si caratterizza non tanto per le reciproche rinunce, (anche con riferimento ad un eventuale giudizio in corso) ma si caratterizza per le reciproche concessioni. È importante sottolineare che ci sono delle attribuzioni patrimoniali tra le parti che determinano l’effetto di porre fine a delle controversie che potrebbero sorgere o che sono già sorte oggetto di giudizio. Ciascuna parte rinuncia ad un suo diritto per ottenere in cambio un vantaggio economicamente apprezzabile.

Che valore devono avere le reciproche concessioni?

Una caratteristica di peculiare importanza tipica della transazione è che le concessioni delle parti non devono equivalersi dal punto di vista economico. Non è, quindi, necessario che abbiano il medesimo valore. Questo tratto distintivo fa sì che tale contratto si differenzi anche dalla permuta, in cui, invece, vi è un’equivalenza di valori tra i diritti, beni, crediti che sono oggetto di scambio. Infatti nella permuta qualora non vi sia corrispondenza economica bisognerà ricorrere ad un conguaglio, che è una somma di denaro che viene corrisposta da chi ha ricevuto di più, in favore di chi ha ricevuto di meno, finalizzata ad eliminare differenze di valori tra le attribuzioni che vengono fatte.

La transazione come applicazione dell’autonomia contrattuale delle parti

Qualcuno potrebbe chiedersi: perché dovrei rinunciare ai diritti che mi spettano per legge, soprattutto se ho ragione?

La transazione è un modo alternativo di estinzione o risoluzione di una lite, che dà valore all’accordo delle parti in merito a quei diritti che possono subire una variazione nel tempo. Ovviamente non può valere per diritti definiti “indisponibili”, ma solo per quelli che trovano una regolamentazione nel contratto, dunque nell'accordo.

Uno dei motivi per cui si potrebbe optare per la transazione è di tipo economico: un processo giudiziario richiede spesso dei tempi lunghi e ingenti costi, e le parti preferirebbero trovare una soluzione in tempi più brevi, senza aspettare anni prima di capire come agire.

Qual è quindi il presupposto per la transazione?

Il presupposto per stipulare un contratto di transazione dal notaio per atto pubblico è proprio la lite. Due sono i casi che si possono verificare: la prevenzione della lite o anche il porre fine alla stessa. Vediamo cosa significa.

Le parti potrebbero avere dei dissapori in ordine a dei rapporti precedenti e per evitare il giudizio potrebbero decidere di sedersi a un tavolo e risolvere le questioni con delle reciproche attribuzioni.

Tuttavia, potrebbe capitare che il giudizio sia già in corso, che una parte abbia già citato in giudizio un’altra. Evitando le lungaggini processuali potrebbero essere disposte a chiudere ogni controversia riconoscendosi delle reciproche concessioni. Ciò determinerebbe una rinuncia alla prosecuzione del giudizio e l’autorizzazione alla cancellazione della domanda giudiziale.

Perché si confonde la transazione con il negozio di accertamento?

Spesso si creano molti dubbi tra le due figure, ma ciò che va sottolineato è che nel negozio di accertamento l’elemento fondamentale è l’incertezza, non la lite. Con tale negozio non sussistono dissapori, ma il negozio di accertamento dal notaio serve solo ad imprimere certezza a una situazione giuridica, o a degli effetti giuridici di un precedente negozio.

Cosa può essere oggetto di transazione?

L’oggetto della transazione è molto discusso, in quanto ci si chiede se si transiga sulla lite o su un rapporto giuridico esistente non chiaro e definito.

Secondo le teorie prevalenti degli studiosi l’oggetto è proprio il rapporto giuridico, infatti, solo in relazione a questo è possibile definire se sia lecito, se sia possibile o determinato.

Ciò che va sottolineato ed analizzato è cosa può essere oggetto di transazione. Non tutti i rapporti possono essere “discussi” e risolti con delle reciproche concessioni dal notaio. Come già accennato i diritti indisponibili non possono essere oggetto di reciproche concessioni.

Quando si parla di diritti indisponibili si intendono i diritti definiti personali e personalissimi, quelli attinenti allo status familiae. In questo caso la transazione sarebbe nulla.

È possibile incidere sui diritti dei lavoratori?

Non si ritiene ammissibile stipulare una transazione sui diritti del lavoratore che derivino da disposizioni inderogabili di legge, contratti o accordi collettivi. Si tratterebbe di un accordo annullabile.

Può avere ad oggetto il diritto di alimenti?

Le parti non possono transigere sugli alimenti previsti dalla legge. Potrebbero ricorrere a delle reciproche concessioni solo nel caso in cui vogliano trattare su delle prestazioni arretrate, ma non sulle prestazioni future.

È possibile transigere su un debito di gioco?

Si discute molto sulla possibilità di porre fine ad una lite relativamente a un debito di gioco. Si parla nel gergo giuridico di obbligazione naturale. Questo tipo di obbligo non trova alcuna norma nel nostro ordinamento in ordine alla possibilità di farla valere in giudizio al fine di difendere le proprie pretese, in quanto non si tratta di un’obbligazione definita civile. Non è possibile che possa quindi configurarsi una pretesa all’adempimento e quindi alla lite.

Conclusioni sull’oggetto

Le parti possono arbitrariamente stabilire quale sia l’oggetto della transazione ma non possono stabilire il momento da cui produca gli effetti. In sede di rogito notarile non potranno stabilire che gli effetti si producono da una data antecedente, ossia prevedere un effetto retroattivo, a maggior ragione se ciò possa intaccare o pregiudicare i diritti dei terzi.

Le varie tipologie di transazione

Il tipo più frequente di transazione è quello con effetto traslativo, che, come si è già detto, comporta la rinuncia alle pretese avanzate nel corso della controversia, oppure la creazione, modifica o estinzione di un diritto.

Però esistono anche altri tipi di transazione che le parti possono scegliere e che non comportano trasferimento di proprietà o diritti, ma obbligano solamente a portare a termine o a estinguere un pagamento precedentemente concordato. Queste sono le cosiddette transazioni obbligatorie non traslative, il cui scopo è sempre quello di evitare il contenzioso giudiziario.

Va fatta un’altra precisazione relativamente alle tipologie: una cosa è la transazione pura e semplice, un’altra la c.d. transazione mista (o complessa).

Nel primo caso, l’oggetto del contratto trova una perfetta corrispondenza in quello che ha dato origine alla lite; invece, nel secondo, le concessioni che si danno le parti possono anche andare oltre ciò che ha costituito l’iniziale contesa.

Due esempi ci aiuteranno a capire: se Pinco e Pallino accettano la soluzione nel senso di eliminare le reciproche contestazioni, ci troviamo nella prima ipotesi; altrimenti, se optano per una soluzione intermedia e l’intenzione è quella di creare o modificare un nucleo di diritti che risulta diverso da quello oggetto della contestazione (riconoscendo magari l’usufrutto anziché la piena proprietà del bene), ci troviamo nella seconda ipotesi.

Differenza tra transazione semplice e transazione mista

Un’altra differenza importante è tra la transazione semplice e novativa. In questo caso è di fondamentale importanza perché determina degli effetti diversi. Facciamo un esempio per comprendere meglio cosa si intende. Si pensi al caso in cui un soggetto conceda un immobile in locazione ad un altro. In un momento successivo tra i due soggetti sorge una lite sull’ammontare del canone da pagare e il proprietario della casa pretende che gli siano pagati i canoni arretrati. Se le parti decidono che il proprietario della casa venda l’immobile al conduttore ad un prezzo inferiore (in virtù dei canoni non pagati) si avrà una transazione novativa.

In questo caso sorge proprio un nuovo rapporto, un nuovo accordo, che sostituisce il vecchio rapporto di locazione. Quel contratto di locazione quindi non sarà più considerato per il futuro.

Se, invece, le parti decidano che i canoni arretrati dovranno essere pagati ma con una somma inferiore, il rapporto precedente rimane in piedi e quindi non c’è alcun tipo di mutamento del rapporto originario. Semplicemente le parti convengono di addivenire ad un accordo per porre fine ad una lite.

Naturalmente non esiste una soluzione migliore rispetto all’altra, affidarsi alla consulenza di un notaio è la soluzione migliore, il quale saprà adeguare la volontà delle parti alle norme inderogabili di legge.

Il ruolo del Notaio: meglio prevenire che curare

L’importanza della figura del Notaio si rinviene nel fatto che la lite può essere risolta in via preliminare, e senza arrivare al processo davanti al giudice. In quanto garante dell’imparzialità e terzietà, assicurate dalla qualifica che riveste, può essere chiamato a svolgere il compito di “mediatore”, tutte le volte in cui consiglia alle parti di dar luogo alla esecuzione transattiva del contratto. In questo modo, assolve alla sua funzione di prevenire controversie giudiziali.

Come pubblico ufficiale, il Notaio dovrà:

  • garantire che il contenuto degli atti che redige o riceve corrisponda alle volontà dichiarate dalle parti, assicurandosi che costoro ne abbiano compreso il contenuto e gli effetti;
  • garantire che la formazione e il contenuto sostanziale degli atti siano conformi alla legge (quindi attività di controllo sulla liceità del contratto stipulato);
  • prevenire vizi o rischi che possano danneggiare le parti;
  • assistere attivamente le parti nel raggiungimento degli obiettivi.

La forma del contratto di transazione

Per la transazione, si richiede la forma scritta ai fini della prova, e dunque non ai fini della validità del contratto stesso, se non nei casi previsti dall’art. 1350, n. 1-11, c.c., nei quali si prevede obbligatoriamente la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata.

In tutte le altre ipotesi, è sufficiente la redazione di una scrittura privata, magari autenticata dal Notaio, che dimostri la provenienza delle dichiarazioni fatte e del contenuto legale di esse.

Inoltre, se la transazione riguarda beni immobili (come appartamenti), sarà necessaria la trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari.

Quali persone possono partecipare

I requisiti generali per potere compiere atti giuridici sono la capacità giuridica e la capacità di agire, nel caso specifico capacità di transigere, che fa riferimento alla possibilità “di disporre dei diritti che formano oggetto della lite” (art. 1966, primo comma): in poche parole, alla capacità di godere dei diritti riconosciuti dalla legge ad una certa persona. Sono dunque capaci di agire/transigere sia persone fisiche che persone giuridiche (aziende, società, enti, fondazioni ecc.).

BIBLIOGRAFIA F. D’ORAZI FLAVONI, Sul contenuto della prestazione notarile, in Vita not., 1959; C. VOCINO, Profilo dell’atto ricevuto da notaio, in Riv. not., 1968; V. PAPPA MONTEFORTE, La transazione nell’imposta di registro, in Notariato 1/2013; S. TONDO, Caratteri e prospettive dell’attività notarile, in Riv. Not., 1966; F. SANTORO PASSARELLI, L’accertamento negoziale e la transazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1956; FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO (Estensore Salvatore di Meglio), L’atto notarile quale strumento di prevenzione o di risoluzione della lite; E. DEL PRATO, La transazione, Milano, 1992.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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