L’IMPRESA FAMILIARE - IL NOTAIO ONLINE RISPONDE

L’impresa familiare

L'impresa familiare è disciplinata dall'art. 230 bis del codice civile che regola i rapporti giuridici che nascono in seno ad una impresa ogni qualvolta uno o più familiari dell'imprenditore presti la propria opera in maniera continuativa nella famiglia o nella stessa impresa e dall'articolo 5 del T.U.I.R. (DPR 22/12/1986 n. 917). All''impresa familiare possono partecipare il coniuge del titolare, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado; dell'impresa, inoltre, possono far parte i figli adottivi e naturali. La disciplina dell'impresa famigliare può sintetizzarsi come segue: a) l'amministrazione e la rappresentanza legale dell'impresa competono al titolare; b) le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all'impresa stessa; c) il familiare, oltre al diritto al mantenimento in conformità alla situazione familiare, avrà il diritto di partecipare, nel limite massimo del 49%, agli utili annuali dell'impresa familiare in misura proporzionale alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato nell'impresa, mentre al titolare rimarranno imputati i rimanenti utili in misura non inferiore al 51% degli stessi; d) al collaborante è riconosciuto il diritto alla partecipazione agli incrementi patrimoniali che l'impresa dovesse realizzare ed ai beni che verranno acquistati con gli utili non distribuiti; e) il diritto di partecipazione non è trasferibile a terzi ed è necessario l'unanime consenso dei partecipanti per effettuare il trasferimento a favore di altri familiari che siano in possesso dei requisiti per far parte dell'impresa e che intendano prestare la loro attività in modo continuativo e prevalente; f) la cessazione della prestazione di lavoro nell'impresa familiare per qualsiasi causa fa venir meno il diritto alla partecipazione del riparto dell'utile e dà esclusivamente luogo alla liquidazione del diritto di partecipazione, in denaro o in natura, sia in un'unica soluzione, che in più annualità.

Disciplina fiscale e convenienza dell’impresa familiare

Rispetto alla disciplina civilistica quella fiscale richiede un ulteriore requisito al lavoro svolto dai familiari: la collaborazione fiscalmente rilevante deve essere, oltre che continuativa, come previsto dall'art. 230-bis del codice civile, anche prevalente rispetto a qualsiasi altra attività lavorativa del collaboratore e l'impresa familiare deve risultare da atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta di imputazione degli utili. La convenienza dell'impresa familiare è legata alla possibilità di ripartire il reddito fra più soggetti; la ripartizione, infatti, consente di attenuare la progressività dell'IRPEF. Essa è particolarmente adatta all'esercizio di piccole aziende a conduzione familiare, in tutti i casi in cui il rischio di impresa o le modalità di esercizio dell'attività non inducano alla costituzione di una società.

Si trovano utili informazioni sulle forme societarie negli articoli società di persone, società di capitali e società cooperative

Consulenza Notarile – L’impresa familiare

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