Atto notorio
L’atto di notorietà o attestazione giurata consiste nella dichiarazione fatta dinanzi ad un pubblico ufficiale e sotto giuramento, da persone che attestano fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti. Esso ha una rilevanza particolare nel diritto civile e notarile, poiché serve a conferire certezza giuridica a eventi o stati di fatto, facilitando così il compimento di atti giuridici che richiedono la prova di determinate circostanze.
Gli atti notori possono riguardare tutti i fatti ai quali la legge attribuisce effetti giuridici e tutte quelle attestazioni che non siano in contrasto con la legge. La testimonianza non può essere oggetto né di dichiarazione sostitutiva, né di atto notorio, in quanto è prova e si deve formare in giudizio. Può essere fatto da chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza.
Competenza per atti notori
Gli atti notori possono essere ricevuti dal cancelliere (sono competenti tutti i cancellieri, senza una particolare competenza per territorio e indipendentemente dall'ufficio di appartenenza, quindi sia del Tribunale che del Giudice di Pace), dal notaio (su tutto il territorio nazionale) e dal Sindaco (o da un suo incaricato). É competente invece esclusivamente il Tribunale per gli atti notori ricevuti dal cancelliere su delega del magistrato.