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Cosa c’è da sapere se uno straniero vuole fare un atto dal notaio?

Nel caso in cui un cittadino straniero voglia comprare casa in Italia il Notaio dovrà verificare la legge applicabile (talvolta per tali profili come di regime patrimoniale può essere applicata la legge del Paese dello straniero), la legittimazione della parte (ad esempio se è munita o meno di permesso di soggiorno, se si tratta di un cittadino UE o extra Ue) e infine l’utilizzo dell’interprete.

SE CITTADINO UE?

Se lo straniero che intende comprare casa è un cittadino dell’Unione Europea è legittimato senza nessun altro documento.

I cittadini Ue sono equiparabili in tutto e per tutto ai cittadini italiani.

L’articolo 17 del Trattato CE dichiara che esiste una cittadinanza dell’Unione Europea per chiunque sia cittadino di uno degli Stati membri.

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SE CITTADINO EXTRA EU: PERMESSO DI SOGGIORNO

Se si tratta di un cittadino non facente parte di uno dei Paesi Ue bisogna distinguere tra:

  • straniero non regolamento soggiornante: potrà compiere l’atto unicamente se esiste un trattato sottoscritto tra i due Pesi che le consente o se si applica il principio della reciprocità. L’articolo 16 delle preleggi del Codice Civile esprime un principio fondamentale del nostro ordinamento: la reciprocità, in base al quale al cittadino straniero spettano nel nostro Paese i diritti civili soltanto se questi sono riconosciuti al cittadino italiano nel Paese estero.
  • Straniero dotato di permesso di soggiorno: da esibire al momento dell’atto, che deve essere rilasciato per specifici motivi e deve essere in corso di validità o in attesa di rinnovo.
Atto dal notaio per stranieri

LINGUA

Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana. È la legge notarile che lo prescrive agli articoli 54 e 55.

Nel caso in cui, tuttavia, le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l’atto può essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dal notaio e dai testimoni. In questo caso deve essere posta di fronte all’originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana sottoscritta.

Normalmente nella prassi il notaio non conosce la lingua straniera e l’atto viene scritto, pertanto, in italiano con l’ausilio dell’interprete (art. 55 legge notarile). Di fronte all’originale o in calce all’atto sarà posta la traduzione in lingua straniera, fatta dall’interprete, debitamente sottoscritta e letta alle parti al fine di garantire che le stesse abbiano ben compreso il contenuto.

INTERPRETE

Normalmente l’atto dal notaio è ricevuto con l’intervento dell’interprete, scelto dalle parti. L’interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non può essere scelto fra i testimoni. I requisiti dei testimoni sono: la maggiore età, essere cittadini Italiani o stranieri in essa residenti o cittadini Ue, e, infine, devono essere soggetti non interessati all’atto. L’interprete presta giuramento dinnanzi al Notaio di adempiere fedelmente al suo ufficio.

LEGGE APPLICABILE. SE UNO STRANIERO E’ IN POSSESSO DI PIU’ CITTADINANZE?

Nel caso in cui tra le varie cittadinanze sia presente anche quella italiana, si applicherà, senza riserva, questa, considerandolo, pertanto cittadino italiano.

Nel caso in cui tra le varie cittadinanze manchi quella italiana si applica la legge del Paese con cui la persona ha il legame più stretto.

CHE TIPOLOGIE DI ATTI SI POSSONO FARE?

Oltre ad acquistare casa e fare donazioni, lo straniero può anche costituire una società di persone o di capitali sempre che sussista la condizione di reciprocità, o senza limiti nel caso di cittadino UE.

Lo straniero può anche fare testamento in Italia indicando in atto che si intende applicare la legge italiana.

ACQUISTO PRIMA CASA ED AGEVOLAZIONI FISCALI

Anche gli stranieri possono acquistare con le agevolazioni dettate dalla legge italiana per l’acquisto della prima casa (per un maggior approfondimento sul punto. Per quanto riguarda i mutui, non occorrono verifiche circa la reciprocità, in assenza di un’indicazione contraria, in quanto si tratta di un atto collegato all’operazione principale di acquisto ed è sufficiente verificare per l’atto principale la condizione di reciprocità.

PROCURE ESTERE

Infine può capitare che lo straniero non sia fisicamente presente all’atto ma si faccia rappresentare attraverso un procuratore.

La procura può non essere scritta in lingua italiana ed in tal caso deve essere tradotta e legalizzata.

Nel caso, invece, in cui la procura è stata ricevuta da un diplomatico italiano non è necessaria la traduzione.

La procura ricevuta da un pubblico ufficiale estero deve essere legalizzata e munita di apostille (si tratta di una dichiarazione che afferma che il documento è valido).

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Editore: Redazione Notaio Facile. Articolo pubblicato dall'editore e scritto personalmente da esperti in ambito notarile. Coperto da copyright ©

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