Comunione dei Beni e cambio di Regime Patrimoniale con il Notaio

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Il Regime Patrimoniale che viene applicato salvo diversa indicazione è quello di Comunione dei Beni. Può poi essere modificato in qualsiasi momento tramite uno specifico atto a cura del Notaio.

Se i coniugi non specificano diversamente, al momento del matrimonio il Regime Patrimoniale che viene applicato in automatico è quello della Comunione dei Beni, di cui abbiamo già visto qualche caratteristica in un articolo dedicato. La questione del Regime Patrimoniale della Famiglia è regolata dal Codice Civile , articoli 177 e seguenti. Se dunque i coniugi scelgono la Comunione dei Beni, entreranno a far parte di essa gli acquisti che verranno fatti nel corso del matrimonio, qualsiasi essi siano fatta eccezione per i beni personali. I beni personali sono quelli di proprietà dei coniugi prima del matrimonio, quelli di cui si viene in possesso tramite donazione o successione anche nel corso del matrimonio (salvo diverse disposizioni testamentarie), quelli di uso personale di ciascun coniuge, ivi compresi vestiti, gioielli e quant’altro, gli strumenti di lavoro a meno che riferibili a un’azienda a sua volta facente parte della Comunione. Sono parte della Comunione dei Beni anche aziende costituite dopo il matrimonio la cui gestione spetti a entrambi i coniugi. Questo è ciò che fa parte della Comunione dei Beni mentre questa è, potremmo dire, attiva, mentre altri beni vengono considerati parte di essa solo nel momento del suo scioglimento, ed è la cosiddetta “Comunione de residuo”: ad esempio i frutti dei beni personali dei coniugi percepiti prima del suo scioglimento, ma non consumati entro lo scioglimento della Comunione stessa, lo stesso dicasi nel caso in cui vi siano proventi percepiti, ma non consumati, prima dello scioglimento della Comunione e provenienti dall’attività autonoma dei coniugi. Le implicazioni date dalla scelta del Regime Patrimoniale sono diverse e non sempre semplici da valutare nella loro complessità: rivolgersi alla consulenza di un Notaio nel caso in cui vi siano dubbi in proposito potrebbe essere una decisione valida per poter avere le idee chiare sulla strada migliore per la propria situazione specifica.

La consulenza del Notaio sulla scelta del Regime Patrimoniale e sul passaggio da uno all’altro

Nella Comunione dei Beni, ciascun coniuge può disporre di ciò che è oggetto di Comunione anche autonomamente e in maniera disgiunta dall’altro coniuge per quanto riguarda l’amministrazione ordinaria: non è dunque necessario che siano sempre entrambi a disporne in modo unanime, snellendo così l’esecuzione delle pratiche ordinarie. Il discorso cambia naturalmente quando si parla di atti di ordinaria amministrazione, quale potrebbe essere ad esempio la vendita del bene: in questo caso la Comunione dei Beni prevede che siano entrambi i coniugi a disporne congiuntamente. Si può in qualsiasi momento disporre un cambio di Regime Patrimoniale rispetto a quanto scelto al momento del matrimonio: è dunque possibile passare dalla Comunione alla Separazione dei Beni e viceversa se i coniugi dovessero così decidere nel corso del tempo. Per farlo è però necessario rivolgersi a un Notaio per un apposito atto, che verrà registrato insieme all’atto di matrimonio. Nel caso di passaggio da Comunione a Separazione, bisognerà naturalmente provvedere a dividere la proprietà dei beni che ne fanno parte in maniera equa tra i due coniugi.


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