Esenzioni fiscali nelle cessioni di quote
- Trasferimento di partecipazioni societarie: il nuovo testo dell'art. 3 del d.lgs. 346/1990
- Esenzione ai trasferimenti di partecipazioni di società di capitali con controllo "già esistente"
- Esclusione dell'obbligo di prosecuzione dell'attività d'impresa per il trasferimento di quote di società di persone
- Disconoscimento della necessità dell'esercizio di attività d'impresa per le società di capitali
- Trasferimenti di partecipazioni di società non residenti
- Preventivo notarile per trasferimento di partecipazioni sociali
- Esempio di controllo già esistente con la riforma
- Esempio esenzione fiscale prosecuzione dell’attività del socio
Trasferimento di partecipazioni societarie: il nuovo testo dell'art. 3 del D.Lgs. 346/1990
Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la modifica all'art.3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, introdotta dall'art.1 della nuova normativa. Questa modifica ha apportato significative precisazioni e chiarimenti sulle condizioni di applicazione del beneficio fiscale per il trasferimento di partecipazioni societarie. Il nuovo testo ha risolto quattro questioni che in passato avevano generato interpretazioni contrastanti. Vediamo nel dettaglio in cosa consistono le principali novità sia per le società di persone che per le società di capitali.

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Esenzione ai trasferimenti di partecipazioni di società di capitali con controllo "già esistente"
Prima della modifica, il beneficio fiscale si applicava solo ai trasferimenti che comportavano l'acquisizione o l'integrazione del controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del Codice Civile . Questo significava che l'Amministrazione finanziaria escludeva dall'esenzione i trasferimenti effettuati a favore di soggetti che già detenevano il controllo societario, in quanto non vi era alcuna variazione sostanziale.
Con la riforma, il legislatore ha introdotto l'espressione "già esistente" nella definizione di "integrazione di controllo", sancendo così che l'esenzione si applica anche ai trasferimenti che incrementano un controllo societario già in essere. Tuttavia, resta il vincolo per gli aventi causa di detenere il controllo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento, dichiarandolo formalmente al momento della successione o della donazione.
Esempio di controllo già esistente con la riforma
Per comprendere al meglio la fattispecie è opportuno porre un esempio: immaginiamo una società familiare in cui il padre possiede il 60% delle quote e i due figli il restante 40% (20% ciascuno). Se il padre decide di donare un ulteriore 10% a uno dei figli, quest'ultimo aumenta la sua partecipazione, ma il controllo della società rimane invariato. Con la nuova normativa, tale trasferimento beneficerà comunque dell'esenzione fiscale, mentre in passato avrebbe potuto essere escluso.

Esclusione dell'obbligo di prosecuzione dell'attività d'impresa per il trasferimento di quote di società di persone
L'art. 3 del D.Lgs. 346/1990 non specificava se fosse necessaria la continuazione dell'attività d'impresa per il trasferimento di quote di società di persone. L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che il beneficio fosse condizionato alla prosecuzione dell'attività da parte del beneficiario per almeno cinque anni, obbligandolo a rilasciare una dichiarazione di impegno.
Con la modifica normativa, viene superata questa interpretazione e viene stabilito che il beneficio si applica senza la necessità di proseguire l'attività d'impresa, in quanto l'unico requisito richiesto è che il beneficiario mantenga la titolarità della quota per almeno cinque anni. Questo cambiamento riflette una visione più conforme alla realtà operativa delle società di persone, in cui qualsiasi quota può rappresentare una forma di controllo a causa delle decisioni unanimi richieste per modificare il contratto sociale.
Esempio esenzione fiscale prosecuzione dell’attività del socio
Ad esempio, nel caso in cui un imprenditore possieda una società in accomandita semplice (s.a.s.) e decida di donare la propria quota al figlio, sulla base di una vecchia interpretazione, il figlio avrebbe dovuto continuare l’attività per cinque anni per mantenere il beneficio fiscale. Con la novella normativa, invece, il beneficio è garantito indipendentemente dall’attività operativa della società, a condizione che la quota non venga ceduta per cinque anni.
Disconoscimento della necessità dell'esercizio di attività d'impresa per le società di capitali
In passato, per ottenere l'esenzione, era necessario che la società, le cui quote venivano trasferite, esercitasse attività d'impresa; questo escludeva dal beneficio le società di mero godimento, le holding pure e le società immobiliari.
La riforma ha eliminato questo vincolo, stabilendo che l'unico requisito per l'esenzione è la detenzione del controllo per almeno cinque anni. Di conseguenza, anche le partecipazioni in holding pure e società immobiliari possono beneficiare del regime agevolato, ampliando significativamente il perimetro di applicazione della norma.
Per comprendere al meglio, poniamo un esempio: un padre detiene il 100% delle quote di una holding immobiliare che possiede vari immobili locati e sceglie di donare il 70% delle quote alla figlia. In passato, questa operazione sarebbe stata esclusa dall'esenzione perché la società non esercita un'attività d'impresa in senso stretto. Con la riforma, invece, l’operazione è agevolata purché la figlia mantenga il controllo per cinque anni.
Trasferimenti di partecipazioni di società non residenti
La normativa precedente non chiariva se il beneficio potesse applicarsi anche ai trasferimenti di partecipazioni di società non residenti in Italia. L'Agenzia delle Entrate aveva inizialmente esteso il beneficio solo ai trasferimenti di società appartenenti all'Unione Europea, richiamando il principio della libertà di stabilimento sancito dall'art. 49 del TFUE.
Il nuovo testo normativo adotta una posizione intermedia: il beneficio si applica ai trasferimenti di partecipazioni di società residenti nell'UE, nello Spazio Economico Europeo e in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni fiscali. Resta da chiarire quali siano i criteri per determinare l'adeguatezza dello scambio di informazioni e la normativa di riferimento per stabilire il controllo di diritto.
Quindi se un imprenditore italiano detiene il 60% di una società con sede in Francia e decide di donare la propria partecipazione ai figli, con la precedente incertezza normativa, l’operazione avrebbe potuto essere esclusa dal beneficio. Con la nuova disciplina, invece, il trasferimento è agevolato, poiché la società risiede in un Paese dell’UE che garantisce lo scambio di informazioni fiscali.
Preventivo notarile per trasferimento di partecipazioni sociali
La riforma dell'art.3 del D.Lgs. 346/1990 rappresenta un'importante evoluzione normativa, offrendo maggiore certezza ai contribuenti e ampliando il perimetro dell'esenzione fiscale per il trasferimento di partecipazioni societarie. Le modifiche apportate, infatti, semplificano l'accesso al beneficio, eliminando vincoli che in passato ne limitavano l'applicazione. Nel caso in cui si abbia la necessità di richiedere un preventivo notarile per il trasferimento di partecipazioni societarie è possibile richiederlo gratuitamente in pochi semplici passaggi mediante la piattaforma di NotaioFacile, evitando di interfacciarsi con intermediari, entrando in contatto diretto con il notaio.