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Il sordo dal notaio per stipulare un atto

come stipulare un atto dal notaio per una persona non udente

Il sordo nell’atto pubblico dinanzi al notaio

La capacità giuridica di un soggetto sordo, ossia lattitudine alla titolarità di diritti e di doveri giuridici, non trova alcuna limitazione da parte della legge e può subire delle restrizioni solo nel caso in cui sia interdetto, inabilitato o sia beneficiario di un’amministrazione di sostegno.

È necessario porre una differenza tra gli atti pubblici stipulati davanti al notaio e gli atti stipulati per scrittura privata. Quanto a questi ultimi, sono regolarmente validi ed efficaci ed eventuali comparenti sordi non devono essere rappresentati, assistiti o autorizzati al compimento degli atti.

Quanto agli atti pubblici è necessario fare un’attenta analisi a seconda dei casi concreti che si prospettano.

Il notaio potrebbe essere decisivo per la tutela del sordo anche mediante la proposizione di un ricorso di volontaria giurisdizione, allo scopo di ottenere una maggiore tutela per il comparente, grazie alla nomina di un interprete che potrà aiutare a comprendere il contenuto del documento.

Cosa si intende per sordo

Prima di comprendere quali siano le forme di tutela predisposte dal legislatore, è opportuno inquadrare la definizione di “sordo”.

Per sordo si intende un soggetto completamente privo dell’udito.

Una difficoltà dell’udito non comporta una sordità assoluta e conseguentemente non sarà applicata la disciplina del sordo prevista dal legislatore. Potrebbe in questi casi sopperirsi utilizzando un tono di voce più alto o effettuando delle dichiarazioni a distanza ravvicinata. Se il soggetto può sentire grazie a delle protesi acustiche, non può essere considerato sordo. Se, invece, il soggetto è in grado solo di leggere il labiale, deve essere considerato sordo a tutti gli effetti.

Ai fini dell’applicabilità della tutela più stringente, per il legislatore non rileva la causa, la temporaneità (si pensi a un intervento chirurgico che impedisca temporaneamente di sentire) o la definitività della sordità.

L’accertamento di questo tipo di menomazione è rimessa al notaio nei limiti della sua diligenza professionale. Il notaio potrà anche chiedere un accertamento da effettuarsi tramite una perizia, ma solo in casi dubbi.

Chi compare dinanzi al notaio in atto

La legge notarile nulla dice per quanto riguarda la presenza di due testimoni nel caso vi sia un soggetto sordo. Non c’è alcun riferimento né diretto, né indiretto nella norma. Per tali ragioni, in virtù dell’art. 48 della legge notarile, è possibile riassumere che:

  • Se il sordo non è in grado di leggere perché analfabeta ad esempio, o perché cieco, sarà necessaria la presenza di due testimoni
  • Se il sordo sa leggere e scrivere non sono necessari i testimoni.

Come viene tutelato il sordo davanti al notaio?

Il soggetto sordo dinanzi al notaio viene tutelato in modo differente, a seconda se sia in grado di leggere o meno. Il legislatore ha previsto diversi gradi di tutela, affinché la sua capacità di presenziare in atto, resti il più possibile inalterata.

Sordo che sa leggere

Nel caso in cui il sordo sia in grado di leggere, la legge notarile all’art. 56 prevede la lettura personale dell’atto da parte di quest’ultimo. Il notaio dovrà farne menzione dell’atto. Ci si è chiesti se la lettura debba essere fatta ad alta voce o possa essere fatta silenziosamente. Per tali ragioni è necessario che il notaio si accerti la reale capacità del soggetto di leggere.

La lettura del sordo non si sostituisce a quella del notaio, ma si aggiunge a questa.

Sordo che non sa leggere e scrivere

Nel caso in cui il sordo non sia in grado di leggere, oltre alla presenza di due testimoni, è necessario l’intervento di un interprete come prescritto dall’art. 56 della legge notarile. Il compito dell’interprete è quello di rendere comprensibile il contenuto del documento: ha la funzione di tradurre al sordo, nel linguaggio dei segni e dei gesti, la lettura dell’atto eseguita dal notaio. Il sordo potrebbe servirsi dell’interprete, anche durante tutta la fase del contratto da stipulare.

L’interprete deve essere nominato dal Presidente del Tribunale. Si tratta di un provvedimento di volontaria giurisdizione, il cui ricorso potrà essere effettuato anche dal notaio. Se il ricorso è redatto dal notaio, egli deve sottoporre al giudice tutti i profili di eventuale inidoneità del designando interprete, fermo restando la insindacabilità del provvedimento di nomina giudiziale.

In ogni caso il notaio dovrà verificare i profili di idoneità della carica, eventualmente sopravvenuti nel lasso di tempo intercorrente tra la nomina giudiziale e la stipula dell’atto.

Solitamente il tribunale del domicilio del soggetto destinatario del provvedimento sceglierà tra le persone abituate a trattare con il sordo ed a farsi da lui intendere con segni e gesti. Nel caso in cui ci siano più soggetti sordi dinanzi al notaio, saranno presenti più interpreti.

L’interprete deve avere i requisiti per essere testimone e quindi dovrà essere maggiorenne, cittadino italiano o residente in Italia ed aver compiuto il diciottesimo anno di età, non deve essere interessato all’atto, né cieco, muto o sordo. Deve saper e poter sottoscrivere. Colui che viene nominato interprete non può svolgere contemporaneamente la funzione di testimone o di fidefaciente. La legge, a differenza del testimone, non menziona il coniuge. Ci si interroga se il coniuge possa svolgere tale funzione.

Il notaio provvederà ad allegare il decreto di nomina del giudice, anche se non rappresenta un’allegazione obbligatoria. Dinanzi al notaio l’interprete è tenuto al giuramento di adempiere fedelmente il suo ufficio.

In questo caso dinanzi al notaio saranno presenti i due testimoni, il sordo ma anche l’interprete.

Il rispetto della legge

Quanto previsto dal legislatore in relazione alla tutela del soggetto sordo è di particolare importanza, in quanto l’atto notarile è nullo se non sono osservate le prescrizioni previste dall’art.56 della legge notarile.

Anche il notaio potrà essere soggetto a delle sanzioni tra cui la sospensione e anche destituzione nel caso in cui sia recidivo. Pertanto, dinanzi al notaio è necessario sottolineare eventuali problematiche e incapacità dei comparenti.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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