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Il testamento del non vedente ed il Notaio

Testamento non vedente e Notaio

Come può redigere il testamento un non vedente? Cosa prevede la legge? È obbligatorio e sufficiente il ricorso ad un Notaio?

È possibile redigere un testamento per un non vedente? La legge naturalmente garantisce il diritto di disporre delle ultime volontà e dei propri beni a chiunque sia in grado di intendere e di volere e da questo punto di vista la cecità non rappresenta una limitazione.

Vediamo quali tipi di testamento esistono. Il primo tipo è il testamento olografo. Il testatore dispone delle sue volontà, per iscritto con qualsiasi supporto, dalla penna bic alla stilografica, dalla matita al pennarello, appone firma e data al documento che non può essere redatto con strumenti informatici, ma esclusivamente a mano perché l’originalità deve essere inoppugnabile.

Il testamento del non vedente non può essere olografo se le limitazioni della vista impediscono la redazione in autonomia ed in originale del testamento che non può essere redatto in braille.

Un secondo tipo di testamento è quello redatto per atto del Notaio.

Il testamento del non vedente deve per forza di cose essere un testamento pubblico?

Esistono due tipi di testamento che possono essere redatti presso il Notaio: il testamento pubblico ed il testamento segreto.

Vediamo le differenze: il testamento segreto è normato dall’art. 604 del Codice Civile che recita: “può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in parte da altri o con mezzi meccanici deve portare la sottoscrizione del testatore su ciascun foglio”. Una volta redatto il testamento viene consegnato al Notaio.

Lo stesso articolo del Codice Civile avvisa che “chi non sa o non può leggere non può fare questo tipo di testamento”.

Questa formula conferma che il testamento del non vedente non può essere un testamento segreto. Lo stesso concetto è ribadito anche nell’art. 2 della legge 3 febbraio del 1975 “Provvedimenti a favore dei ciechi” che specifica “la firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse. Resta fermo il divieto di cui art. 604 ultimo comma del Codice Civile”.

Appare evidente da quanto esposto che il testamento del non vedente non può essere un testamento segreto. Non resta dunque che il testamento pubblico.

Il testamento del non vedente: quanti devono essere i testimoni?

Il testamento del non vedente deve essere pubblico, cioè redatto dal Notaio in presenza di testimoni. Ma quanti?

Per la redazione di un testamento pubblico in cui il testatore sappia o sia in condizione di leggere e scrivere sono necessari due testimoni.

Lo stesso numero di testimoni è previsto per il testamento di un non vendente che sappia sottoscrivere l’atto. Il non vedente potrà comunque avvalersi della presenza di un assistente che avrà individuato tra persone di sua fiducia.

Se invece il non vedente non è in grado di sottoscrivere l’atto o può apporre solo il segno di croce è obbligatoria per legge la presenza di due assistenti, che si aggiungono ai due testimoni già previsti.

Il ricorso al testamento pubblico per il non vedente è un’inevitabile necessità, ma ricorrere ad un Notaio a cui affidare le proprie volontà testamentarie può rivelarsi una scelta utile per chiunque. La specifica preparazione del Notaio nel diritto di famiglia e nella disciplina delle successioni garantisce l’osservanza di principi giuridici che regolano la materia.

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