Il vincolo di destinazione: proteggere il patrimonio
- Il vincolo di destinazione è uno strumento che serve a proteggere un bene dalle azioni di eventuali creditori. vediamo come si struttura e che ruolo ha il notaio
- I soggetti del vincolo di destinazione
- è necessario che il beneficiario sia presente dal notaio?
- Il gestore: è una figura necessaria?
- Lo scopo del vincolo di destinazione
- L’oggetto del vincolo di destinazione
- è possibile vendere un bene oggetto di vincolo di destinazione?
- Il vincolo di destinazione e la protezione del patrimonio: non sempre è possibile utilizzarlo
- Come si costituisce il vincolo di destinazione?
- Vincolo di destinazione: gli effetti e i vantaggi
- Può il beneficiario rifiutare il vincolo?
- Che caratteristiche deve avere il beneficiario?
- è possibile costituire un vincolo di destinazione di garanzia?
- Cosa accade se il vincolo di destinazione non ha uno scopo ritenuto meritevole, ma solo lecito?
- Che tipo di diritto posso vincolare?
- Qual è la sorte del vincolo di destinazione in caso di vendita?
- Il vincolo di destinazione e il fondo patrimoniale
Il vincolo di destinazione è uno strumento che serve a proteggere un bene dalle azioni di eventuali creditori. Vediamo come si struttura e che ruolo ha il Notaio
A volte può manifestarsi la necessità di proteggere un bene dall’azione dei creditori, per destinarlo ad uno scopo preciso che riguardi il benessere di soggetti particolari. Vi sono strumenti adeguati che possono consentire di raggiungere questo scopo: uno è il vincolo di destinazione.
Come si costituisce il vincolo di destinazione?
Il vincolo di destinazione è previsto dall’art. 2645 ter del Codici Civile che consente di costituire su uno o più beni mobili e immobili un vincolo che destini questi beni a un interesse ritenuto meritevole, quali ad esempio persone con disabilità o enti pubblici e non.
Il vincolo di destinazione è realizzato per atto pubblico, ha una durata non superiore a 90 anni o coincidente con la durata della vita della persona fisica eventualmente beneficiaria del vincolo.
Vincolo di destinazione: gli effetti e i vantaggi
Il principale effetto del vincolo di destinazione è quello di separare i beni sottoposti a vincolo dal resto del patrimonio. Questo ha un effetto protettivo perché sottrae questi beni dall’eventuale azione dei creditori.
Un’altra caratteristica del vincolo è che può essere posto a condizione che gli interessi siano meritevoli e riguardino per esempio il benessere di una persona con disabilità, la destinazione ad enti pubblici o altri enti o a persone fisiche. Si dice cioè che lo scopo non deve essere solo lecito ma contenere anche un interesse altruistico.
Vediamo quali sono gli elementi ed i soggetti del vincolo di destinazione: il disponente, colui che chiede che il vincolo sia applicato, il beneficiario, colui al quale il bene è vincolato, i beni da vincolare. Può eventualmente essere coinvolto anche un soggetto attuatore o gestore che il disponente individua e incarica per gestire i beni nell’interesse del beneficiario.
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I soggetti del vincolo di destinazione
Come sopra accennato è necessario che ci sia un disponente. Tuttavia, è possibile che ci siano anche più disponenti: si pensi al caso in cui un bene che deve essere vincolato appartenga a più soggetti o appartenga a due coniugi sposati in comunione legale dei beni. In questo caso sarà necessario il consenso di tutti i titolari.
È necessario che il beneficiario sia presente dal notaio?
Per far sì che il vincolo si perfezioni non è necessario che il beneficiario renda contestualmente alla costituzione del vincolo una dichiarazione di accettazione. Si discute in ordine alla natura di questa dichiarazione, ma si ritiene che non sia una vera e propria accettazione. Il beneficiario può anche in un momento successivo con atto separato dal notaio rendere la dichiarazione di presa d’atto della costituzione del vincolo in suo favore.
Con l’adesione si produce definitivamente l’effetto destinatorio.
Può il beneficiario rifiutare il vincolo?
Il beneficiario può rifiutare il vincolo costituito in suo favore. Si tratta di una dichiarazione che rende inefficace il vincolo e dovrà essere annotato di cancellazione. Se ci sono più beneficiari e uno solo rifiuti, vige il meccanismo dell’accrescimento. Ciò vuol dire che il vincolo di destinazione non perde efficacia, ma opererà in favore degli altri soggetti che non vi hanno rifiutato.
Che caratteristiche deve avere il beneficiario?
Il beneficiario deve essere determinato o determinabile secondo alcuni, si ritiene che debba avere anche la capacità giuridica. Non è possibile, secondo molti, costituire un vincolo di destinazione in favore di un soggetto che non sia ancora venuto ad esistenza. Si raccomanda prudenza in ordine all’eventuale scelta di prevedere come beneficiario un nascituro. Rimettersi alla consulenza di un notaio è la soluzione migliore.
Il gestore: è una figura necessaria?
Il gestore, come sopra accennato, non è una figura necessaria per l’atto di destinazione. Ha una funzione di controllo e può avere anche dei poteri più importanti. L’ampiezza dei suoi poteri dipende dall’atto costitutivo. È possibile anche che siano nominati più gestori nell’atto pubblico notarile. L’accettazione dell’incarico può essere contestuale all’atto di costituzione o può avvenire anche in un momento successivo.
Lo scopo del vincolo di destinazione
Il legislatore prevede che il vincolo di destinazione debba perseguire uno scopo meritevole di tutela. Tuttavia, attenti studiosi hanno sottolineato che non basta che sia uno scopo lecito e ammissibile nel nostro ordinamento, ma deve essere finalizzato al raggiungimento di un fine che abbia una rilevanza superiore altruistica, anche costituzionale. Sono stati individuati alcuni ambiti di riferimento tra cui la tutela dei disabili, la famiglia in crisi, la convivenza more uxorio, così come la tutela delle famiglie allargate.
È possibile costituire un vincolo di destinazione di garanzia?
Si ritiene ammissibile costituire un vincolo di destinazione per sostenere un’eventuale impresa in crisi. L’attività di impresa, infatti, rientra tra le fattispecie tutelate dalla costituzione.
Cosa accade se il vincolo di destinazione non ha uno scopo ritenuto meritevole, ma solo lecito?
Nel caso in cui il vincolo di destinazione non abbia la meritevolezza richiesta dalla legge, la segregazione ha effetto soltanto tra le parti e non può essere fatta valere nei confronti dei terzi né opposta ai creditori del disponente.
L’oggetto del vincolo di destinazione
Il legislatore espressamente prevede la possibilità di vincolare beni immobili, mobili registrati e si ritiene in genere che può essere oggetto di vincolo tutto ciò che può essere oggetto di idonea pubblicità. Siccome anche le quote societarie di una società a responsabilità limitata possono avere una pubblicità con l’iscrizione nel Registro delle Imprese, si ammettono anche queste ultime come oggetto di vincolo.
Che tipo di diritto posso vincolare?
Il vincolo di destinazione può essere impresso non soltanto sulla piena ed esclusiva proprietà, ma anche su diritti di portata minore. Ad esempio è possibile costituire un vincolo anche sul diritto di usufrutto, così come sul diritto di superficie. Più difficile è poter pensare di vincolare il diritto di uso e abitazione avendo una natura strettamente personale. Anche l’ipoteca non sembra avere i requisiti adatti per poter essere oggetto di vincolo, trattandosi di un diritto reale di garanzia.
È possibile vendere un bene oggetto di vincolo di destinazione?
L’atto costitutivo disciplina ogni aspetto del vincolo di destinazione. Nessuna norma vieta la vendita di un bene oggetto di vincolo di destinazione. Le parti potrebbero anche stabilire nel contratto che per un determinato periodo di tempo non si possa vendere un bene per un apprezzabile interesse.
Qual è la sorte del vincolo di destinazione in caso di vendita?
Nella maggior parte dei casi l’atto di vendita del bene oggetto di vincolo determina la cessazione della destinazione. In particolare si sottolinea che il legislatore non prevede in modo tassativo un obbligo di reimpiego delle somme ricavate dalla vendita. Ciò non esclude che possa essere previsto in via volontaria, utilizzando la somma di denaro ottenuta dal prezzo del bene per lo scopo della destinazione.
Il vincolo di destinazione e il fondo patrimoniale
Il vincolo di destinazione non è l’unico strumento che consente di segregare una parte di patrimonio, è infatti possibile anche costituire un fondo patrimoniale. Tra i due strumenti vi sono alcune differenze.
Anche il fondo patrimoniale è costituito per atto pubblico, si prevede la sua stipula da parte del Notaio e in presenza di due testimoni. La principale differenza tra vincolo di destinazione e fondo patrimoniale è che il primo è libero e può essere costituito da chiunque, mentre il fondo patrimoniale può essere costituito solo da soggetti coniugati o che intendano coniugarsi a breve. Infatti il fondo patrimoniale andrà trascritto anche a margine dell’atto di matrimonio.
Anche la durata è differente, il fondo patrimoniale termina con gli effetti del matrimonio, per esempio in caso di divorzio, ma se vi sono figli minori dura fino al raggiungimento della maggiore età dei figli, mentre abbiamo visto che il vincolo di destinazione può avere una durata sino a 90 anni.
Sostanzialmente sovrapponibili i costi che prevedono, oltre all’onorario, del Notaio l’imposta di registro e ipotecaria pari a 200 euro ciascuna e l’imposta di bollo pari a 155.
Tuttavia se il vincolo di destinazione ha come oggetto il trasferimento strumentale del bene si dovranno applicare anche le imposte sulle donazioni e successioni che vanno calcolate sul valore del bene e sulla relazione tra il disponete e il beneficiario. Essenziale per individuare la soluzione più idonea scegliere con accuratezza il professionista destinato a seguire l’istituzione del vincolo di destinazione.
Il vincolo di destinazione e la protezione del patrimonio: non sempre è possibile utilizzarlo
Come sopra già affermato il vincolo di destinazione ha lo scopo di proteggere il patrimonio del disponente evitando che questo sia attaccato dai creditori dello stesso. Tuttavia non mette al riparo da ogni possibile pericolo. Infatti, nonostante si creino due masse separate dotate di un’autonomia funzionale, va rilevato come il legislatore ha previsto che alcune situazioni non possono essere protette, per le quali il vincolo di destinazione non può essere adottato, come ad esempio, l’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 del Codice Civile e l’azione fallimentare di cui agli articoli 64 e 67 della legge fallimentare.