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Come lasciare eredità ai figli per non farli litigare

lasciare eredità ai figli per non farli litigare

Quando l’eredità che si lascia può creare problemi?

Quando ci si avvicina ad un’età avanzata e magari si ha il desiderio di sistemare i propri affari per il tempo successivo alla propria morte, si ha anche la necessità di far in modo che tutto quello che si possiede tra beni mobili, case, titoli di credito e conti correnti vengano attribuiti alle persone care.

La legge prevede che in mancanza di testamento si apre la successione legittima, cioè ai propri cari, in base al relativo grado di parentela con il defunto, spetta una parte della sua eredità, in tal modo non si avranno lesioni di alcun tipo e si può stare tranquilli che ogni erede otterrà quanto gli spetta, senza incorrere in eventuali contestazioni future.

Ma come spesso accade si tende ad attribuire dei beni ai propri cari o con un testamento pubblico stipulato dinanzi al Notaio o facendo delle donazioni quando si è ancora in vita, queste possono però portare a futuri litigi tra gli eredi, ad esempio, quando un genitore dona tutto ad uno solo dei due figli oppure ancora quando per testamento un padre di famiglia decide di lasciare parte del patrimonio ad un parente che non rientra nell’ambito dei parenti stretti come coniuge, figli o genitori.

È proprio per queste fattispecie che l’ordinamento prevede una serie di tutele per evitare che dopo il testamento o dopo la morte del donante gli eredi finiscano per litigare per l’eredità, prevedendo delle cautele offerte dalla stessa legge. Analizziamole insieme.

Il primo motivo di litigio tra gli eredi: la lesione della legittima

Molti credono di poter disporre liberamente di tutto il proprio patrimonio per il tempo in cui non ci saranno più, ma ignorano però che bisogna sempre rispettare la cosiddetta quota di legittima o quota di riserva, e cioè quella fetta del patrimonio ereditario che la legge riconosce ai parenti più stretti, un vero e proprio diritto di eredità su una quota ben determinabile della massa patrimoniale.

Per tale motivo non è di norma possibile decidere di fare testamento pubblico dal Notaio decidendo di escludere dall’eredità un parente prossimo come, ad esempio, un figlio o il proprio coniuge, questo perché l’ordinamento gli riconosce una parte del patrimonio ereditario rispettivamente del padre o del coniuge. Per sapere se la lesione della legittima è avvenuta bisogna attendere l’apertura della successione.

Quali sono i rimedi in caso di litigio dovuti ad un testamento che non ha rispettato i diritti di tutti gli eredi?

Quando si fa testamento dal Notaio, il professionista avrà cura di indicare tutte le cautele da tenere per evitare che gli eredi lo impugnino.

Tra questi rimedi vi è tendenzialmente l’evitare di prevedere di attribuire tutto il patrimonio ereditario ad uno solo dei parenti più stretti, ad esempio, ad uno solo dei figli, oppure ai soli figli e non al coniuge. In tal caso si verificherebbe il fenomeno della pretermissione del legittimario, il quale non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del proprio caro e può acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento dell’azione di riduzione o nel caso di annullamento del testamento. 

Può anche aversi un successivo litigio nel caso in cui uno dei legittimari non sia propriamente escluso, ma la quota che la legge gli riserva subisce una lesione, ad esempio, ciò accade quando un genitore attribuisce due delle tre case ad un figlio ed una sola all’altro, e queste hanno quasi lo stesso valore.

In quest’ultimo caso il figlio che ottiene in eredità una casa ha comunque ricevuto qualcosa dal padre, quindi non può dirsi pretermesso, ma tenuto conto del valore del bene da lui ottenuto e quello lasciato invece al fratello, determina ugualmente una lesione della legittima ad esso spettante.

Anche in tal caso potrà agire in riduzione dopo aver prima accettato l’eredità con beneficio di inventario. I casi sopracitati rappresentano ipotesi in cui, attraverso il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, verranno rese inefficaci le disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva.

La previsione di una clausola arbitrale nel testamento per evitare litigi tra eredi

A porre un freno ai litigi e alle contestazioni che possono sorgere dopo la morte del testatore tra i suoi eredi vi è la previsione di una clausola arbitrale testamentaria.

Si tratta in linea di massima di un onere che il testatore appone ai suoi eredi, dopo aver previsto appositi lasciti in loro favore, prevedendo l’obbligo per i suoi successori di ricorrere alla procedura arbitrale qualora il contenuto del testamento dovesse far insorgere qualche tipo di contestazione in riferimento alla successione, all’esecuzione o all’interpretazione del testamento stesso.

Il vantaggio di una simile disposizione, che non ha alcun valore attributivo, è quello di prevenire o di risolvere in tempi brevi le controversie successorie, ferma restando la garanzia di riservatezza delle disposizioni testamentarie del de cuius.

Cosa può prevedere la clausola arbitrale testamentaria?

È bene precisare che la clausola arbitrale può essere contenuta nel testamento pubblico redatto dinanzi al Notaio, ma con dei limiti.

In primo luogo non può prevedersi una clausola arbitrale in senso tecnico che cioè stabilisca che all’apertura della successione i litigi relativi al testamento siano automaticamente devoluti ad arbitri già determinati, infatti è solo possibile per il testatore prevedere che, qualora sopraggiungano simili controversie, si proceda alla risoluzione a mezzo arbitri, ma l’incarico arbitrale dovrà sempre essere conferito dalle parti in lite, e quindi dagli eredi e non dal testatore.

Un secondo limite è rappresentato dall’oggetto di tali controversie, per tale motivo, affinché si incarichi l’arbitro è necessario rispettare le previsioni di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, e quindi non potranno essere sottoposte in tale sede le controversie riguardanti i diritti dei legittimari, i quali dovranno essere sempre rimessi alla giustizia ordinaria.

Potranno quindi avvalersi degli arbitri le disposizioni che riguardano la parte eccedente la legittima, la cosiddetta quota disponibile del patrimonio ereditario. In ultima analisi non è possibile per il testatore nominare direttamente gli arbitri, tale facoltà spetta agli eredi!

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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