Mediatore immobiliare nell’atto notarile: novità
- Normativa mediatori immobiliari atti notarili
- Pagamento dei mediatori immobiliari nella vendita
- Mediatori immobiliari e legge 13 dicembre 2024, n. 203
- Vantaggi per i mediatori immobiliari
- Preventivo notarile trasferimento immobiliare
- Perché la menzione della fattura può essere un vantaggio?
- Mediatori immobiliari e privacy
Normativa mediatori immobiliari atti notarili
La recente promulgazione della legge 13 dicembre 2024, n. 203, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 28 dicembre 2024, ha introdotto significative modifiche in ambito lavorativo e fiscale, con particolare riferimento al pagamento dei mediatori immobiliari. Tra le varie disposizioni, l'articolo 22 apporta una rilevante modifica alla lettera d) dell'art. 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, noto come "Legge Bersani".
Vediamo in cosa consiste la novella normativa, quali sono i vantaggi e come incide nella stipula di una compravendita immobiliare dal notaio.

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Pagamento dei mediatori immobiliari nella vendita
Prima dell'entrata in vigore della nuova legge, durante la stipula di un atto di compravendita immobiliare, le parti erano tenute a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il notaio provvedeva a inserire in atto in cui, oltre alle modalità di pagamento del prezzo di cessione, venivano indicati i dati del mediatore immobiliare, l'ammontare della provvigione pattuita e le specifiche modalità di pagamento della stessa. Questa disciplina, introdotta dalla Legge Bersani, mirava a garantire trasparenza nei pagamenti e a prevenire l'evasione fiscale, prevedendo sanzioni amministrative in caso di omissione o incompletezza delle informazioni fornite.

Mediatori immobiliari e Legge 13 dicembre 2024, n. 203
Con l'entrata in vigore della legge 13 dicembre 2024, n. 203, a partire dal 12 gennaio 2025, non è più obbligatorio indicare l'ammontare delle provvigioni corrisposte al mediatore immobiliare nell'atto di compravendita.
Ai fini della regolarità della menzione, è sufficiente riportare il numero della fattura emessa dal mediatore e dichiarare la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta, oltre alle modalità di pagamento utilizzate.
La nuova formulazione della lettera d) dell'art. 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, è la seguente:
"All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale o la partita IVA;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa."
Perché la menzione della fattura può essere un vantaggio?
Questa modifica normativa semplifica gli adempimenti per le parti coinvolti in una compravendita immobiliare dal notaio, in quanto non è più necessario dichiarare l'importo esatto della provvigione al mediatore nell'atto pubblico di acquisto, ma è sufficiente indicare il numero della fattura e attestare che l'importo pagato corrisponde a quanto fatturato.
Tuttavia, per poter beneficiare delle detrazioni fiscali relative alle spese di mediazione immobiliare, è fondamentale che il contribuente conservi accuratamente la documentazione pertinente: in particolare, è necessario che venga custodita la fattura emessa dal mediatore, così come le ricevute dei pagamenti effettuati. È inoltre necessario assicurarsi che l'importo indicato in fattura corrisponda esattamente alla somma effettivamente pagata; tali precauzioni sono essenziali per garantire la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
Vantaggi per i Mediatori Immobiliari
Analizzando la novella normativa è importante analizzare i vantaggi che emergono per i mediatori immobiliari, in virtù della semplificazione amministrativa che ne deriva. Non essendo più necessario comunicare l'ammontare delle provvigioni negli atti notarili, si riduce il rischio di errori o discrepanze nelle dichiarazioni. Inoltre, la maggiore tutela della privacy può rafforzare il rapporto di fiducia tra il mediatore e le parti coinvolte nella compravendita, favorendo una collaborazione più trasparente e serena.
Mediatori immobiliari e privacy
Nell’ambito del settore immobiliare, in particolare quello dedicato ai mediatori, si è sottolineata l’importanza di questa modifica rappresenti nell’ambito della tutela della privacy: costituisce infatti un passo avanti significativo in quanto in precedenza, l'obbligo di indicare dettagliatamente l'ammontare delle provvigioni poteva esporre informazioni sensibili riguardanti le transazioni economiche tra le parti e il mediatore. Con la nuova normativa, viene garantita una maggiore riservatezza, limitando la divulgazione di dati sensibili e proteggendo meglio le informazioni personali dei soggetti coinvolti.
Preventivo notarile trasferimento immobiliare
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