Mediatore
Definizione di mediatore
L’art.1754 del codice civile definisce la figura del mediatore, non facendo alcun riferimento al contratto di mediazione. Mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Presupposti per essere considerato mediatore sono il fatto di mettere in relazione delle parti e la posizione di indipendenza o imparzialità dl mediatore.
Provvigione del mediatore
Il diritto di provvigione che il mediatore vanta nei confronti di ciascuna delle parti deriva dalla conclusione dell’affare e dalla circostanza che l’attività del mediatore sia stata efficace rispetto alla conclusione dell’affare, sul presupposto della consapevolezza delle parti.
La provvigione è dovuta al mediatore da entrambe le parti perché entrambe si sono giovate della sua opera anche se una sola o nessuna ne abbia sollecitato l’intervento. Non vi è solidarietà tra l’uno e l’altro contraente in quanto il mediatore ha rapporti distinti con i due soggetti del contratto principale, quindi può richiedere a ciascuno solo la sua parte. L’obbligo della provvigione per accordo viene fatto gravare in modo diverso sull’uno e sull’altro contraente. Il diritto alla provvigione del mediatore si prescrive in un anno.
Per il caso in cui l’affare non sia stato concluso il mediatore avrà diritto soltanto al rimborso spese sostenute per l’espletamento dell’attività di mediazione nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite.
Responsabilità del mediatore
Il mediatore assume una diretta responsabilità se non informa le parti di ogni circostanza a lui nota, relativa all’affare, la quale influisca sulla valutazione della convenienza e della sicurezza dell’operazione economica. In considerazione del carattere professionale dell’attività di mediazione, l’obbligo si estende anche alle circostanze riguardanti la valutazione e la sicurezza dell’affare, tali da poter incidere sulla conclusione dello stesso che, pur non conosciute dal mediatore, sono da questi conoscibili, secondo il parametro della diligenza qualificata.