Notaio per lascito testamentario ad una Onlus
- Il lascito testamentario alla onlus: cenni generali
- La onlus: caratteristiche e principi
- Dal notaio per fare testamentario ad una onlus: beneficienza
- Lascito agli eredi con onere
- Lascito testamentario ad una onlus da costituire
- Cosa è cambiato con la riforma del terzo settore?
- Modalità per effettuare il lascito alla onlus dal notaio
- Quale può essere l’oggetto del lascito?
- Si può istituire la onlus erede?
Il lascito testamentario alla Onlus: cenni generali
Quando parliamo di lascito testamentario, facciamo riferimento ad una disposizione prevista nel testamento pubblico oppure olografo che una persona faccia a favore di un’altra persona fisica o giuridica, società o altro ente che sia.
Nel testamento si può disporre dei propri beni in due modi differenti, mediante una istituzione di erede oppure tramite legato. L’istituzione di erede è a titolo universale, il legato è un’attribuzione a titolo particolare.
Ad esempio, una persona istituisce eredi i suoi figli però lega, quindi lascia, la propria automobile a un suo amico. Il beneficiario del legato non subentra nell’eredità del defunto, non deve decidere se accettare ma può solo rifiutare e il bene che riceve sarà l’unico elemento della massa ereditaria che riceve. La particolarità del lascito testamentario a favore di una Onlus è data dal soggetto che la riceve, non una persona fisica bensì un ente soggetto ad una disciplina particolare. Ma vediamo nel dettaglio.
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La Onlus: caratteristiche e principi
La Onlus, acronimo di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è un ente che non persegue un fine di lucro, bensì un obiettivo benefico appunto di utilità sociale. In particolare, le Onlus agiscono in campi come l’assistenza sociale, l’assistenza socio-sanitaria, la beneficienza in generale, l’istruzione e la formazione, lo sport, la promozione di beni artistici e culturali, la ricerca e tutto ciò che possa essere di scopo pubblicistico.
Proprio per questa caratteristica, questi enti godono di particolari benefici e agevolazioni di tipo fiscale anche se non è automatico e semplice ottenere questa qualifica. I fini devono essere di solidarietà sociale e devono avere una determinata denominazione.
Cosa è cambiato con la Riforma del Terzo settore?
Con la Riforma del terzo settore, le Onlus devono essere iscritte all’Anagrafe degli ETS, Enti del Terzo settore, unitamente a tutti gli altri enti, per una maggiore riconoscibilità sia a livello fiscale che a livello soggettivo. Sostanzialmente non è cambiato molto a livello fiscali, la normativa in questione è servita più che altro ai fini di una migliore classificazione degli enti stessi.
Dal notaio per fare testamentario ad una Onlus: beneficienza
Il lascito testamentario alla Onlus è un lascito spesso definito solidale. Si può decidere di contribuire ad una organizzazione di questo tipo sia mediante atti tra vivi, quindi le classiche donazioni, oppure appunto tramite testamento.
In questo modo, si decide nel momento in cui si dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui si avrà cessato di vivere, di lasciare tutto o parte del proprio patrimonio ad una Onlus. Questo in quanto si è particolarmente legati al fine benefico da questa perseguito o perché non si hanno figli o altri eredi e un patrimonio sufficiente anche per beneficiare terzi soggetti.
Ma qual è la forma testamentaria migliore per procedere? Sicuramente è opportuno effettuare un lascito solidale mediante testamento pubblico? Il testamento olografo può essere valido ugualmente ma data la particolarità del soggetto destinatario è opportuno procedere tramite testamento pubblico con una consulenza preliminare del Notaio.
Modalità per effettuare il lascito alla Onlus dal Notaio
Il disponente espone al Notaio ciò che vuole realizzare e il Notaio consiglia al testatore stesso la modalità più idonea al caso concreto. Principalmente il lascito testamentario si effettua attraverso un legato, quindi una disposizione a titolo particolare. Ciò che deve essere specificamente indicato nel testamento è proprio l’ente di destinazione, quindi la Onlus deve essere determinata precisamente con l’indicazione della sua denominazione, della sede sociale, dell’ambito nel quale esercita la propria attività non lucrativa, per non ingenerare dubbi in ordine al destinatario al momento dell’apertura del testamento e quindi della successione.
La prima modalità è quella di indicare direttamente la Onlus come destinataria del lascito, ad esempio della somma di denaro.
Quale può essere l’oggetto del lascito?
Molto spesso si preferisce lasciare alla Onlus attraverso questa forma di lascito una somma di denaro di cui si dispone, mentre è ben possibile anche attribuire alla stessa un bene immobile. Ad esempio, la persona che fa testamento dispone di una casa di propria proprietà affinché la Onlus possa utilizzarla proprio per svolgere la propria attività benefica.
Si può istituire la Onlus erede?
Come qualsiasi altro soggetto, anche la Onlus può essere destinataria di una istituzione di erede. All’apertura della successione, il Presidente dell’ente o colui che ne ha la rappresentanza legale dovrà esprimere la volontà dell’ente in ordine all’accettazione o meno di questa eredità, in quanto potrebbe essere anche deleterio per la presenza di debiti.
Lascito agli eredi con onere
Una delle modalità per effettuare il lascito alla Onlus è quella di rendere la stessa diretta destinataria dell’attribuzione. Non si tratta tuttavia dell’unica modalità che il Notaio potrà consigliare.
Per una maggiore tranquillità di chi dispone dei propri beni, è possibile anche lasciare una somma di denaro ad uno degli eredi o anche ad una terza persona, specificando nel testamento di devolvere questa somma ad una determinata Onlus. Si tratta di un modo per giungere al medesimo risultato ma non in maniera diretta, bensì indiretta, onerando un soggetto di cui si ha maggiore fiducia e magari attribuendo anche a lui qualcosa del proprio patrimonio.
Lascito testamentario ad una Onlus da costituire
Il testatore potrebbe essere interessato ad un determinato fine benefico, di cui tuttavia non conosce una specifica Onlus. In questo caso, potrebbe lasciare ai propri eredi una somma di denaro, oppure anche beni immobili o mobili registrati, onerando gli eredi di dar vita a un ente, che può essere appunto una Onlus oppure una fondazione, che abbia lo scopo specifico indicato dal testatore nel testamento. In questo modo il testamento non sarebbe solo un modo di effettuare il lascito, bensì anche lo strumento per dare il via all’attività solidale.