inizio commenti notaio facile

Cosa Pensa chi ha utilizzato NotaioFacile?

Sara S. Volevo confrontare i preventivi di un notaio con quelli che ha fornito il mio notaio di zona. Ho inviato i det ...
Vito s. Lo trovo molto efficiente e semplice per la ricerca e aiuto sui quesiti da sottoporre. Ottimo,grazie. ...
Tommaso M. Sevizio Puntuale, professionale, Preciso e perfetto Grazie per l'eccellente servizio prestato mi. Se tutto i ...
Michele R. Cercavo un Notaio che mi facesse un prezzo scontato visto che in questo momento le spese sono tante, effettiva ...
Gabriele Di. Ho ricevuto in eredità da un lontano parente un terreno in provincia di Perugia. I notai di NotaioFacile sono ...
Enzo C. Preliminare.. Compromesso che fare? Registrarlo o andare direttamente all'atto. Ho fatto questa domanda nella ...
Francesco P. Buonasera, il mio commento al buon fine…..!? Se i Notai mi risponderanno direi più che ottimo, il servizio. ...
Paola C. Porgo i miei complimenti per un servizio on-line eccellente, ringrazio anticipatamente Paola C. ...
Martina F. Avevo bisogno di una informazione semplicissima: qual è il costo del notaio per due atti? NotaioFacile.it mi ...
Riccardo F. Ho visto il sito e ho notato che i notai si occupano di moltissime attività. Dato che avrei bisogno della con ...
Leggi tutti i commenti...
fine commenti notaio facile

Quante pertinenze può avere la prima casa?

Quante pertinenze può avere la prima casa

Le pertinenze della prima casa all’atto di compravendita dal Notaio

Come è ben noto per prima casa si intende il primo immobile in cui si va a vivere e si trasferisce la residenza, ma non basta è, infatti, necessario che tale casa rispetti una serie di requisiti ai fini fiscali e nello specifico non deve trattarsi di un immobile di lusso rientrante nelle categorie catastali A/8 e A/9, deve essere l'unica abitazione di proprietà dell’acquirente in quel Comune, deve essere l'unico immobile di proprietà del medesimo per il cui acquisto abbia usufruito delle agevolazioni fiscali ed, in ultimo, deve trovarsi nel Comune di residenza di chi acquista.

Ebbene può accadere che insieme alla prima casa si decida di acquistare un deposito o una cantina, i quali vengono definiti dal nostro ordinamento più propriamente come pertinenze, le quali fungono da elementi accessori dell’immobile principale e contribuiscono a migliorarne la funzione, destinati in modo durevole a servizio o ad ornamento della casa.

Ci si chiede se anche l’acquisto delle pertinenze possa avvenire usufruendo delle agevolazioni prima casa o se queste siano limitate all’acquisto dell’immobile principale.

Tendenzialmente la legge dà la possibilità di utilizzare tali sgravi fiscali anche quando si compra una pertinenza sia unitamente che separatamente all’atto di compravendita della prima casa, tuttavia ci sono dei limiti da rispettare che riguardando non solo il numero di pertinenze che si possono acquistare in regime di agevolazioni fiscali, ma anche la categoria a cui devono appartenere tali elementi accessori per potersi giovare dei benefici fiscali per la loro compravendita.

I requisiti perché un immobile sia considerato pertinenza della prima casa

Affinché possa farsi riferimento ad una pertinenza sono necessari due requisiti: la durevolezza della destinazione, e cioè il rapporto pertinenziale non deve essere occasionale, e la volontà del proprietario di porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale nei confronti del bene principale.

È bene precisare che fra l'abitazione principale e la pertinenza non deve esserci nessun legame di prossimità, perché il legame è solo di tipo economico e funzionale, quindi la pertinenza non deve necessariamente essere collegata all'abitazione principale e può trovarsi anche distante da essa.

Quante pertinenze si possono comprare con le agevolazioni prima casa dal Notaio?

Le pertinenze sono riconducibili tendenzialmente ad elementi che sono accessori alla casa come, ad esempio, i box auto, la soffitta, le cantine o i depositi, i quali sono tutti riconducibili alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

In linea di massima, relativamente alla prima casa, è possibile abbinare una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale per un massimo di tre pertinenze.

Ebbene è possibile usufruire delle agevolazioni prima casa solo per una pertinenza che appartenga ad una delle suddette categorie, e ciò sta a significare che nel caso in cui si decida di acquistare due pertinenze che sono riconducibili alla stessa categoria, bisognerà scegliere a quale delle due applicare le agevolazioni fiscali in oggetto, non potendosene avvalere per entrambe.

I tipi di pertinenze per cui è possibile avere le agevolazioni fiscali quando si acquista la prima casa dal Notaio

Alla luce di quanto sin qui detto in linea di massima si possono avere un massimo di tre pertinenze per la prima casa e queste devono avere determinati requisiti catastali e cioè devono essere necessariamente accatastate in determinate categorie catastali.

In linea generale le pertinenze per poter essere acquistate con le agevolazioni fiscali prima casa devono rientrare in una delle seguenti categorie: C2, come nel caso di cantine, solai o magazzini; C6, come nel caso di garage; C7, ad esempio, tettoie chiuse o aperte.

Altro requisiti è che se alla prima casa sono collegate tre pertinenze queste devono appartenere a categorie catastali diverse per potersi avvantaggiare dei benefici fiscali in sede di compravendita.

Per sapere a quale categoria appartiene la pertinenza che si sta acquistando unitamente alla prima casa o separatamente e successivamente alla suddetta è sufficiente fare una visura catastale.

Tendenzialmente quando viene scelto il Notaio a cui affidare l’atto di compravendita sarà lo stesso studio notarile ad effettuare la visura e ad indicare all’acquirente se la pertinenza può essere comprata con le agevolazioni fiscali o meno.

I casi in cui le pertinenze possono far parte della stessa categoria catastale

Di norma per poter avere le agevolazioni fiscali si può decidere di acquistare un massimo di tre pertinenze che siano destinate a servizio o ad ornamento della prima casa, e nessuna delle tre deve corrispondere alla medesima categoria catastale.

La possibilità che le pertinenze appartengano alla stessa categoria è prevista solo nel caso in cui la pertinenza sia stata accatastata unitamente all’abitazione principale, ciò accade molto comunemente con la cantina o con il solaio.

In questo caso, è bene precisare che vi possono essere altre pertinenze, fino ad un massimo di tre, le quali dovranno appartenere a categorie catastali differenti ai fini fiscali.

Esenzione Imu quando si acquista la pertinenza

La pertinenza, come immobile a servizio dell'abitazione principale può giovarsi dell’esenzione Imu, cioè l’imposta patrimoniale dovuta dai soggetti titolari di un diritto reale sull’immobile, la quale è esclusa dal pagamento nel caso di abitazione principale o di immobile che è destinato dimora di fatto e dove è stata assegnata la residenza anagrafica.

In linea generale dal 2014 sono esenti dal pagamento dell’IMU i possessori delle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e tale esenzione vale anche per le pertinenze.

Tendenzialmente, quando un immobile è considerato pertinenza dell'abitazione principale

È assoggettato al regime IMU dell’abitazione principale qualora sussistano determinati presupposti: in primo luogo vi possono essere anche più pertinenze, fino ad un massimo di tre, le quali devono essere classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; è richiesto che a ciascuna delle suddette categorie catastali appartenga un’unica unità pertinenziale, e ciò anche nel caso in cui esse siano iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; in ultimo è necessario, ai fini dell'esenzione Imu, che le pertinenze risultino di proprietà dello stesso proprietario dell'abitazione principale.

Condividi questo articolo

Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
richiesta preventivo notaio online
Potrebbe interessarti:
richiesta al notaio